Cassazione Civile, Ordinanza n. 14692/2022 del 10/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda più avvisi di accertamento per IRES/II.DD. e IVA relativi alle annualità 2006, 2007, 2008 e 2009, emessi nei confronti di società appartenenti allo stesso gruppo e riferiti a una complessa operazione di leasing immobiliare. L'Amministrazione finanziaria ha contestato la deducibilità e detraibilità degli effetti fiscali dell'operazione, ritenendo che il corrispettivo del leasing e/o della previa compravendita dell'immobile fosse in parte simulato e che vi fosse una struttura negoziale artificiosa. La contribuente ha impugnato le decisioni della CTR che, per il 2006, avevano accolto gli appelli dell'Agenzia, deducendo principalmente: 1) la violazione dell'art. 2909 c.c. per il mancato rilievo del giudicato esterno formatosi su una precedente decisione favorevole relativa all'annualità 2005; 2) la falsa applicazione dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973, assumendo che la CTR avesse fondato la decisione su una presunta abusività/elusività della condotta. Negli altri giudizi riuniti l'Agenzia aveva a sua volta proposto ricorso avverso le sentenze favorevoli alla contribuente, mentre la società aveva resistito. La Corte ricostruisce però che la ratio effettiva delle pronunce di merito non è l'elusione ex art. 37-bis, bensì l'accertamento analitico-induttivo della simulazione relativa del corrispettivo del leasing, fondata su una catena negoziale con più soggetti e sul rilevante scostamento tra i prezzi di acquisto/vendita dell'immobile nello stesso giorno.
La decisione
La Corte riunisce i giudizi. Nel ricorso più risalente (R.G. n. 376/2017) dichiara inammissibile il primo motivo sul giudicato esterno, ritenendo che il giudicato invocato avrebbe dovuto essere fatto valere davanti al giudice di appello e che, comunque, il giudicato tributario esterno è deducibile in cassazione solo se formatosi dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione. Dichiara inammissibile anche il secondo motivo, perché la censura di violazione di legge in realtà mira a contestare la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento probatorio compiuti dalla CTR, insindacabili in cassazione se logicamente coerenti. Rigetta quindi il ricorso della società nel procedimento 376/2017. Per effetto del giudicato così formatosi sulla questione comune della simulazione parziale del leasing, la Corte ritiene che tale accertamento precluda i successivi giudizi riuniti, e rigetta anche i ricorsi introduttivi relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009. Compensa le spese dei giudizi riuniti.
Norme richiamate
Il giudicato sostanziale fa stato tra le parti e, in materia tributaria, può avere efficacia espansiva anche per periodi d'imposta diversi quando investa un punto fondamentale comune e tendenzialmente permanente del rapporto.
La Corte esclude che questa sia la norma effettivamente applicata dalla CTR, osservando che il thema decidendum riguardava invece una simulazione relativa accertata in via analitico-induttiva.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 600/1973
È la base normativa corretta degli accertamenti impugnati, fondati su metodologia analitico-induttiva e sull'onere probatorio dell'Ufficio circa la simulazione relativa del corrispettivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio, ma la sua deduzione in cassazione è ammissibile solo se il giudicato si è formato dopo la chiusura del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso; se esisteva già prima, la parte doveva farlo valere nel grado di merito ed esso resta precluso in cassazione.
- La denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, si contesti in realtà la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
- In materia tributaria, l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato può espandersi ai periodi d'imposta successivi quando riguardi un fatto costitutivo comune e tendenzialmente permanente del rapporto, anche se i tributi sono formalmente riferiti ad annualità diverse.
- Quando più controversie derivano dallo stesso fatto costitutivo e si differenziano soltanto per il periodo d'imposta, la soluzione resa in una causa può precludere il riesame delle altre per effetto del giudicato sostanziale.
- In presenza di una contestazione di simulazione relativa del corrispettivo, il giudice di merito può fondare l'accertamento su elementi indiziari e sul quadro negoziale complessivo; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del materiale probatorio se la motivazione è logicamente coerente.
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