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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14692/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda più avvisi di accertamento per IRES/II.DD. e IVA relativi alle annualità 2006, 2007, 2008 e 2009, emessi nei confronti di società appartenenti allo stesso gruppo e riferiti a una complessa operazione di leasing immobiliare. L'Amministrazione finanziaria ha contestato la deducibilità e detraibilità degli effetti fiscali dell'operazione, ritenendo che il corrispettivo del leasing e/o della previa compravendita dell'immobile fosse in parte simulato e che vi fosse una struttura negoziale artificiosa. La contribuente ha impugnato le decisioni della CTR che, per il 2006, avevano accolto gli appelli dell'Agenzia, deducendo principalmente: 1) la violazione dell'art. 2909 c.c. per il mancato rilievo del giudicato esterno formatosi su una precedente decisione favorevole relativa all'annualità 2005; 2) la falsa applicazione dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973, assumendo che la CTR avesse fondato la decisione su una presunta abusività/elusività della condotta. Negli altri giudizi riuniti l'Agenzia aveva a sua volta proposto ricorso avverso le sentenze favorevoli alla contribuente, mentre la società aveva resistito. La Corte ricostruisce però che la ratio effettiva delle pronunce di merito non è l'elusione ex art. 37-bis, bensì l'accertamento analitico-induttivo della simulazione relativa del corrispettivo del leasing, fondata su una catena negoziale con più soggetti e sul rilevante scostamento tra i prezzi di acquisto/vendita dell'immobile nello stesso giorno.

La decisione

La Corte riunisce i giudizi. Nel ricorso più risalente (R.G. n. 376/2017) dichiara inammissibile il primo motivo sul giudicato esterno, ritenendo che il giudicato invocato avrebbe dovuto essere fatto valere davanti al giudice di appello e che, comunque, il giudicato tributario esterno è deducibile in cassazione solo se formatosi dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione. Dichiara inammissibile anche il secondo motivo, perché la censura di violazione di legge in realtà mira a contestare la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento probatorio compiuti dalla CTR, insindacabili in cassazione se logicamente coerenti. Rigetta quindi il ricorso della società nel procedimento 376/2017. Per effetto del giudicato così formatosi sulla questione comune della simulazione parziale del leasing, la Corte ritiene che tale accertamento precluda i successivi giudizi riuniti, e rigetta anche i ricorsi introduttivi relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009. Compensa le spese dei giudizi riuniti.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale fa stato tra le parti e, in materia tributaria, può avere efficacia espansiva anche per periodi d'imposta diversi quando investa un punto fondamentale comune e tendenzialmente permanente del rapporto.

  • art. 37-bis d.P.R. 600/1973

    La Corte esclude che questa sia la norma effettivamente applicata dalla CTR, osservando che il thema decidendum riguardava invece una simulazione relativa accertata in via analitico-induttiva.

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 600/1973

    È la base normativa corretta degli accertamenti impugnati, fondati su metodologia analitico-induttiva e sull'onere probatorio dell'Ufficio circa la simulazione relativa del corrispettivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio, ma la sua deduzione in cassazione è ammissibile solo se il giudicato si è formato dopo la chiusura del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso; se esisteva già prima, la parte doveva farlo valere nel grado di merito ed esso resta precluso in cassazione.
  • La denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, si contesti in realtà la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
  • In materia tributaria, l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato può espandersi ai periodi d'imposta successivi quando riguardi un fatto costitutivo comune e tendenzialmente permanente del rapporto, anche se i tributi sono formalmente riferiti ad annualità diverse.
  • Quando più controversie derivano dallo stesso fatto costitutivo e si differenziano soltanto per il periodo d'imposta, la soluzione resa in una causa può precludere il riesame delle altre per effetto del giudicato sostanziale.
  • In presenza di una contestazione di simulazione relativa del corrispettivo, il giudice di merito può fondare l'accertamento su elementi indiziari e sul quadro negoziale complessivo; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del materiale probatorio se la motivazione è logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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