Cassazione Civile, Ordinanza n. 14693/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi dalla Regione per insufficiente pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2012, con riferimento a tre veicoli di proprietà della società contribuente. In primo grado il ricorso della società era stato respinto, mentre in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione della contribuente e annullato gli avvisi, dichiarando che nulla era dovuto. La Regione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'obbligo di motivazione, sostenendo che la sentenza regionale fosse meramente apparente e incomprensibile; con il secondo ha denunciato la violazione delle regole di valutazione della prova, lamentando che la CTR non avesse effettuato una corretta valutazione comparativa delle allegazioni e dei documenti prodotti, in particolare quanto alla pretesa tassazione della massa rimorchiabile risultante dal libretto di circolazione e quanto al mancato riconoscimento della riduzione di imposta ex art. 22 d.P.R. 39/1953 per difetto di produzione della licenza specifica. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, deducendo, da un lato, l'inammissibilità del ricorso principale per difetto di procura speciale e per difetto di autosufficienza/procedibilità, e, dall'altro, l'omessa pronuncia della CTR sulle eccezioni di violazione del contraddittorio e di inammissibilità di documenti prodotti dalla Regione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari della società sulla validità della procura e sull'autosufficienza/procedibilità del ricorso principale. Ha poi accolto il primo motivo del ricorso principale, qualificandolo come denuncia di motivazione apparente e quindi, in sostanza, di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. La motivazione della CTR è stata giudicata meramente assertiva, inconferente e non comprensibile, perché non spiegava perché i pagamenti parziali e la documentazione richiamata fossero idonei a escludere la pretesa tributaria. Il secondo motivo della Regione è stato dichiarato assorbito. È stato altresì dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della società, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
la sentenza deve essere sorretta da una motivazione non apparente, idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice
la decisione tributaria deve contenere una motivazione sufficiente e intelligibile
richiamo al dovere di motivazione della sentenza
invocato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove
invocato dalla ricorrente in relazione al prudente apprezzamento delle prove
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
erroneamente richiamato nel ricorso, ma il vizio denunciato è stato riqualificato dalla Corte secondo la sua effettiva sostanza
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso è stato ritenuto sufficientemente specifico perché riproduceva il contenuto essenziale della sentenza impugnata
art. 366, comma 2, n. 4, c.p.c.
gli atti e documenti rilevanti risultavano indicati e la pronuncia era stata allegata
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
il presupposto di procedibilità è stato ritenuto soddisfatto
la motivazione apparente è stata ricondotta alla nullità per omessa/inesistente pronuncia sostanziale sul punto decisivo
la mancata trattazione delle questioni pregiudiziali secondo l'ordine logico impedisce di ravvisare un giudicato implicito sulle stesse
richiamato dalla ricorrente come norma che condizionerebbe la riduzione della tassa alla produzione della specifica licenza
Massime di principio
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando si limita ad affermazioni assertive, inconferenti o incomprensibili, senza rendere percepibile il ragionamento decisorio e senza consentire il controllo sulla coerenza logica della decisione.
- Nel processo tributario, la motivazione può essere sintetica, ma deve comunque indicare in modo intellegibile gli elementi di fatto valorizzati e le ragioni per cui essi conducono all'accoglimento o al rigetto della pretesa fiscale.
- Un errore nella qualificazione formale del vizio denunciato non impedisce l'esame del motivo se dal ricorso emerge con chiarezza il contenuto sostanziale della censura.
- La contestazione della sufficienza del pagamento rispetto all'obbligazione tributaria richiede una motivazione che confronti i dati fattuali rilevanti; non è sufficiente richiamare genericamente l'esistenza di pagamenti o di documentazione agli atti.
- Le questioni pregiudiziali non esaminate perché assorbite dalla decisione di merito non si coprono di giudicato implicito e possono essere riproposte nel giudizio di rinvio.
- Il ricorso incidentale condizionato conserva interesse quando il ricorso principale viene accolto e la sentenza di merito è cassata, perché il giudice di rinvio dovrà riesaminare anche le questioni rimaste assorbite.
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