Cassazione Civile, Ordinanza n. 14685/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una precedente sentenza della commissione tributaria regionale che aveva respinto l'appello dell'operatore e aveva anche negato la rimessione di due quesiti alla Corte di giustizia UE, ritenendoli analoghi ad altri già dichiarati irricevibili. La parte aveva quindi promosso ricorso per revocazione dinanzi alla CTR, sostenendo che nella sentenza vi fosse un errore di fatto revocatorio. La CTR ha escluso la ricorrenza dell'errore revocatorio e contro tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 395, comma 4, c.p.c. e 64 d.lgs. 546/1992, per non avere la CTR riconosciuto l'errore di fatto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. L'Agenzia si è costituita chiedendo l'inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata era chiara nel ritenere rimesso alla valutazione del giudice stabilire se la normativa nazionale contrastasse con i principi unionali e che il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non integra errore di fatto revocatorio. Il rinvio pregiudiziale, infatti, non è nella disponibilità della parte ma del giudice, e la doglianza che contesta la valutazione giuridica compiuta nella precedente decisione attiene eventualmente a un errore di diritto, non a un fatto storico-fenomenico rilevante ai sensi della revocazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'errore revocatorio rilevante deve investire un fatto storico-fenomenico e non la valutazione giuridica o l'apprezzamento del giudice.
Nel processo tributario la revocazione per errore di fatto segue i presupposti propri dell'errore revocatorio, non estendendosi alle censure di diritto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge può essere denunciata come motivo di ricorso per cassazione, ma non trasforma in errore di fatto una doglianza che riguarda la valutazione giuridica della sentenza revocata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio presuppone un fatto storico o una circostanza percettiva oggettivamente esistente, la cui inesatta rappresentazione abbia inciso sulla decisione; non comprende la critica alla valutazione giuridica del giudice.
- Il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non costituisce, di per sé, errore di fatto revocatorio, perché la decisione se investire o meno la Corte appartiene al giudice e implica una valutazione giuridica.
- La revocazione non può essere usata per rimettere in discussione il merito della qualificazione giuridica compiuta nella sentenza impugnata; eventuali contestazioni sulla correttezza della decisione appartengono ai rimedi ordinari o al ricorso per cassazione per violazione di legge.
- La trattazione camerale può essere mantenuta quando la questione è già coperta da principi consolidati e non presenta rilevanza nomofilattica tale da imporre la pubblica udienza.
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