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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14684/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore scommesse)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione ha contestato a una società estera, ritenuta coobbligata in solido con una ricevitoria italiana, il mancato versamento dell’imposta unica su concorsi pronostici e scommesse per l’anno 2009. La società ha impugnato l’atto sostenendo, in sintesi: l’illegittimità della pretesa per asserita incostituzionalità della disciplina applicata alle annualità anteriori al 2011; l’erronea regolazione delle spese; la nullità dell’avviso per mancata traduzione in inglese; l’insussistenza del presupposto soggettivo e territoriale del tributo; la violazione dei principi UE di libera prestazione dei servizi, non discriminazione e legittimo affidamento; l’incompatibilità dell’imposta con l’art. 401 della direttiva IVA; l’operatività dell’esimente dell’obiettiva incertezza normativa. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi salvo quello relativo alle sanzioni, perché la disciplina era effettivamente connotata, fino all’intervento interpretativo del 2010, da obiettiva incertezza sulla soggettività passiva del bookmaker estero che operasse in Italia tramite intermediari senza concessione.

La decisione

La Corte ha accolto l’ottavo motivo, rigettando gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza rinvio, ha accolto il ricorso originario solo nei limiti relativi all’irrogazione delle sanzioni per omesso versamento dell’imposta unica 2009, applicando l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa. Per il resto ha confermato la debenza del tributo e la correttezza della pretesa fiscale, escludendo sia le censure costituzionali e unionale sia le doglianze processuali. L’istanza di trattazione in pubblica udienza è stata respinta.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    La norma individua il soggetto passivo dell’imposta unica anche in capo al bookmaker che gestisce scommesse con o senza concessione, quando concorra a realizzare il presupposto impositivo mediante la raccolta delle scommesse in Italia.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220/2010

    Disposizione interpretativa che ha esplicitato una delle possibili letture dell’art. 3 d.lgs. n. 504/1998, chiarendo la soggettività passiva del bookmaker estero operante tramite intermediari in Italia.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per le spese, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse poiché la CTR aveva già compensato le spese.

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme all’esimente dell’obiettiva incertezza normativa, nella prospettiva della non debenza delle sanzioni.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    Prevede la non irrogabilità delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa, figura distinta dalla mera ignoranza soggettiva.

  • art. 10, comma 3, L. n. 212/2000

    Richiamato per l’esimente collegata all’incertezza del quadro normativo e alla tutela dell’affidamento del contribuente.

  • art. 49 TFUE

    La Corte ha escluso che la disciplina dell’imposta unica crei una restrizione discriminatoria alla libera prestazione dei servizi.

  • art. 56 TFUE

    È stata esclusa la violazione della libera prestazione dei servizi, poiché l’imposta si applica senza discriminazioni agli operatori che raccolgono scommesse in Italia.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    La norma non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse che non abbiano carattere di imposta sul volume d’affari.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale richiamata come base dei motivi di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, soggetto passivo può essere anche il bookmaker estero che, pur privo di concessione, gestisca o concorra a gestire la raccolta delle giocate tramite intermediari operanti in Italia, poiché il tributo colpisce l’attività di organizzazione e raccolta della scommessa.
  • La disciplina dell’imposta unica sulle scommesse non viola, di per sé, i principi UE di libertà di prestazione dei servizi e non discriminazione quando si applica indistintamente agli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano.
  • L’art. 401 della direttiva IVA non impedisce agli Stati membri di prevedere tributi speciali sui giochi e sulle scommesse, purché tali prelievi non abbiano natura di imposta sul volume d’affari.
  • La mancata traduzione dell’atto impositivo non comporta automaticamente nullità ove risulti che il destinatario abbia concretamente compreso la pretesa e abbia potuto difendersi efficacemente in giudizio.
  • L’esimente dell’obiettiva incertezza normativa si applica quando, al momento della violazione, il quadro normativo presenti un reale e oggettivo margine di dubbio interpretativo, anche se successivamente chiarito da interventi interpretativi o giurisprudenziali; in tal caso le sanzioni non sono irrogabili.
  • La presenza di una disciplina interpretativa successiva può confermare l’esistenza, per il periodo anteriore, di un’incertezza normativa oggettiva idonea a escludere la responsabilità sanzionatoria, pur restando dovuta l’imposta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoNullità

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