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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14687/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (bookmaker)

La controversia

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno 2009 con cui l’Amministrazione le aveva contestato il mancato pagamento dell’imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, oltre sanzioni e interessi, qualificandola come coobbligata in solido per l’attività svolta da un centro di trasmissione dati operante in Italia per conto del bookmaker estero. In Cassazione la società articolava sette motivi: sosteneva anzitutto l’illegittimità dell’accertamento perché fondato su norma poi dichiarata incostituzionale; deduceva poi la nullità dell’atto per mancata traduzione in lingua inglese; contestava la sussistenza del presupposto soggettivo e territoriale dell’imposta; invocava la violazione del diritto UE per asserita discriminazione e lesione della libera prestazione di servizi; sosteneva la contrarietà della disciplina all’art. 401 della direttiva IVA; e, infine, chiedeva l’applicazione dell’esimente dell’obiettiva incertezza normativa ai fini dell’esclusione delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato i motivi diversi dal sesto. Ha ritenuto infondate le censure sulla debenza dell’imposta, sulla soggettività passiva del bookmaker estero, sulla territorialità, sulla pretesa discriminazione eurounitaria, sulla compatibilità con la direttiva IVA e sulla mancata traduzione dell’atto. Ha invece accolto il sesto motivo nella parte relativa alle sanzioni, ritenendo sussistente, fino all’intervento della legge interpretativa del 2010, una condizione di obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante tramite intermediari senza concessione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, il ricorso introduttivo è stato accolto limitatamente all’annullamento delle sanzioni per l’omesso versamento dell’imposta unica relativa al 2009. Le spese sono state compensate per la sopravvenienza delle pronunce della Corte costituzionale e della Corte di giustizia e per la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    la Corte lo legge, alla luce della legge interpretativa del 2010 e della giurisprudenza costituzionale, come norma che individua tra i soggetti passivi anche chi gestisce scommesse, con o senza concessione, compresi i bookmaker esteri che operano tramite intermediari in Italia

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220/2010

    è qualificata come disposizione interpretativa, idonea a esplicitare una possibile variante di senso della disciplina previgente e a orientare la soggettività passiva del bookmaker estero

  • art. 71 d.P.R. n. 212/2000

    richiamato nel motivo della ricorrente per contestare la validità dell’avviso, ma la censura è stata ritenuta infondata

  • artt. 24 e 97 Cost.

    invocati per contestare la mancata traduzione dell’atto; la Corte ritiene che la doglianza non incida sulla validità dell’accertamento nel caso concreto

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    richiamato come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge

  • art. 56 TFUE

    la Corte esclude che la disciplina applicata introduca una discriminazione o una restrizione alla libera prestazione di servizi nei confronti di un operatore stabilito in altro Stato membro

  • art. 49 TFUE

    richiamato insieme all’art. 56 TFUE, ma la Corte esclude la violazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    viene interpretato nel senso che non osta al mantenimento o all’introduzione di un tributo nazionale sui giochi e scommesse che non abbia il carattere di imposta sul volume d’affari

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    richiamato per affermare che, fino alla legge interpretativa del 2010, sussisteva un’obiettiva incertezza normativa tale da escludere le sanzioni

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente per l’esimente dell’incertezza normativa; la Corte riconduce la vicenda all’obiettiva incertezza normativa solo ai fini sanzionatori

  • art. 5, comma 1, L. n. 242/1997

    richiamato nel motivo relativo all’incertezza normativa, senza autonomo rilievo decisivo nel dispositivo

  • art. 6, comma 2, L. n. 242/1997

    richiamato nel motivo relativo all’incertezza normativa, senza autonomo rilievo decisivo nel dispositivo

  • art. 10, comma 3, L. n. 212/2000

    richiamato in relazione alla tutela dell’affidamento e dell’obiettiva incertezza; la Corte ne limita l’applicazione alle sanzioni in presenza di incertezza normativa

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per recepire per relationem le motivazioni di precedenti decisioni della Corte

Massime di principio

  • In materia di imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, il soggetto passivo può essere anche il bookmaker estero che gestisce scommesse in Italia tramite un intermediario o centro di trasmissione dati, poiché la gestione della raccolta integra il presupposto impositivo anche in assenza di concessione.
  • La disciplina interpretativa sopravvenuta può chiarire il significato di una norma tributaria preesistente senza violare di per sé il legittimo affidamento, se la questione era già oggettivamente incerta; l’incertezza normativa oggettiva, però, rileva ai fini dell’esclusione delle sanzioni amministrative tributarie.
  • La mancata traduzione dell’atto impositivo non determina automaticamente la nullità quando il destinatario risulti in concreto in grado di comprendere la pretesa e abbia effettivamente svolto una difesa compiuta in sede amministrativa o giurisdizionale.
  • Ai fini della territorialità di un tributo correlato alla raccolta scommesse, rileva il luogo in cui la scommessa è raccolta, la posta è incassata e la vincita è eventualmente corrisposta, non la sola sede estera del bookmaker.
  • Un tributo speciale sui giochi e sulle scommesse non viola l’art. 401 della direttiva IVA se non presenta il carattere di imposta sul volume d’affari, anche se è cumulativamente applicato rispetto all’IVA o rispetto a un regime di esenzione IVA per le operazioni considerate.
  • Le censure fondate sulla libertà di stabilimento o sulla libera prestazione di servizi non sono accolte quando la normativa fiscale nazionale si applichi indistintamente agli operatori che svolgono attività di raccolta scommesse sul territorio dello Stato membro e non emerga una disciplina differenziata in base allo Stato di stabilimento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoNullitàPrescrizione

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