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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14686/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione ha contestato, per l’anno d’imposta 2009, il mancato pagamento dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, ritenendo la società bookmaker estera coobbligata in solido con una società italiana che svolgeva attività di raccolta scommesse per suo conto. La CTR del Lazio aveva rigettato l’appello della contribuente e ripristinato l’importo della sanzione. In cassazione la società ha proposto sette motivi: 1) illegittimità dell’avviso perché fondato su norme dichiarate incostituzionali; 2) nullità dell’avviso per mancata traduzione in inglese; 3) erroneo riconoscimento del presupposto soggettivo dell’imposta; 4) erroneo riconoscimento del presupposto territoriale; 5) violazione dei principi TFUE di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, con richiesta di disapplicazione della disciplina interna; 6) violazione dell’art. 401 della direttiva IVA 2006/112/CE per asserita incompatibilità del tributo con il divieto di imposte sul volume d’affari diverse dall’IVA; 7) mancata applicazione dell’esimente della obiettiva condizione di incertezza normativa con riferimento alle sanzioni. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i primi sei motivi, richiamando il consolidato orientamento interno, la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 e la sentenza CGUE C-788/18, ma ha accolto il settimo motivo, ritenendo sussistente, fino all’intervento della disciplina interpretativa del 2010, un’obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia tramite intermediari senza concessione, con conseguente non debenza delle sanzioni.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato in parte e accolto in parte. La Corte ha respinto i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, confermando la debenza dell’imposta unica e la correttezza della ricostruzione del presupposto soggettivo e territoriale, nonché la compatibilità della disciplina interna con il diritto unionale. Ha invece accolto il settimo motivo, riconoscendo l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa e quindi l’illegittimità delle sanzioni irrogate per l’omesso versamento dell’imposta unica per l’anno 2009. Ne è seguito l’annullamento limitato alla parte sanzionatoria, con cassazione della sentenza impugnata sul punto e decisione nel merito favorevole alla contribuente solo quanto alle sanzioni, restando ferma la pretesa impositiva principale.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    invocato per dedurre la nullità dell’avviso per mancata traduzione, ma la Corte ha escluso il vizio in concreto perché la destinataria aveva comunque compreso e contestato l’atto.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla mancata traduzione; la Corte non ha ritenuto violato il diritto di difesa.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente; non è stato ritenuto decisivo ai fini della nullità dell’atto.

  • art. 3 d.lgs. 504/1998

    la Corte lo interpreta, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, nel senso che il bookmaker che gestisce scommesse in Italia, anche senza concessione, è soggetto passivo dell’imposta unica.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010

    qualificata come disposizione interpretativa che ha esplicitato una possibile variante di senso dell’art. 3 d.lgs. 504/1998, chiarendo la soggettività passiva anche dei bookmaker esteri privi di concessione.

  • art. 56 TFUE

    non osta alla disciplina nazionale, perché la Corte di giustizia ha escluso che l’imposta unica produca una restrizione discriminatoria nei confronti di operatori stabiliti in altri Stati membri.

  • art. 49 TFUE

    richiamato insieme all’art. 56 TFUE, ma ritenuto non violato dalla normativa nazionale in materia di imposta unica sulle scommesse.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    interpretato nel senso che non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre tributi speciali sui giochi e sulle scommesse che non abbiano carattere di imposta sul volume d’affari.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998

    richiamato nel quarto motivo sul presupposto territoriale dell’imposta, ma la Corte ha ritenuto che il tributo sia dovuto poiché l’attività di raccolta delle scommesse si svolge in Italia.

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    richiamato per l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa; la Corte lo applica in combinato con l’art. 6 d.lgs. 472/1997.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997

    interpretato nel senso che l’obiettiva incertezza normativa esclude la sanzionabilità quando la norma sia suscettibile di più opzioni interpretative ragionevoli.

  • art. 10, comma 3, L. 212/2000

    richiamato in relazione alla non punibilità per incertezza normativa oggettiva.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per aderire a precedenti motivazioni della Corte e richiamarle espressamente.

  • art. 360 c.p.c.

    indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto dalla ricorrente nei vari motivi.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato nel sesto motivo per la pretesa nullità della sentenza o del procedimento, ma non accolto.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la traduzione dell’atto impositivo in lingua straniera non è causa automatica di nullità se il destinatario ha comunque dimostrato di aver compreso la pretesa e ha potuto difendersi in modo pieno e tempestivo.
  • La disciplina interpretativa può chiarire retroattivamente il significato di una disposizione tributaria quando il testo originario si prestava a più letture, senza che ciò comporti di per sé violazione del legittimo affidamento, se l’intervento risponde all’esigenza di sciogliere un’incertezza normativa oggettiva.
  • Ai fini dell’imposta unica sulle scommesse, è soggetto passivo anche il bookmaker estero che, pur privo di concessione, gestisca o concorra a gestire in Italia l’organizzazione delle scommesse tramite intermediari locali.
  • La territorialità del tributo non è esclusa dalla sede estera dell’operatore se la raccolta delle scommesse, l’incasso delle poste e il pagamento delle vincite avvengono in Italia tramite una struttura operativa nazionale.
  • L’imposta unica sulle scommesse non è un’imposta sul volume d’affari ai sensi della direttiva IVA, perché non colpisce il valore aggiunto, non prevede detrazione dell’imposta a monte e si applica all’importo scommesso; pertanto non è esclusa dall’art. 401 della direttiva 2006/112/CE.
  • La disciplina nazionale in materia di giochi d’azzardo non viola, di per sé, le libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi quando si applica in modo non discriminatorio a operatori nazionali ed esteri che svolgano la medesima attività sul territorio italiano.
  • La sanzione tributaria deve essere esclusa quando, fino all’intervento di una norma interpretativa o di un consolidato orientamento chiarificatore, la disposizione applicabile presentava un’obiettiva incertezza normativa tale da rendere non univoca l’individuazione del soggetto passivo o del regime applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoDecadenza

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