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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30191/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria contestava a una società l’indebita detrazione dell’IVA per l’anno 2012, ritenendo che il rapporto con un’altra società fosse in realtà una illecita interposizione di manodopera e non un genuino contratto di appalto. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente; la CTR aveva confermato, valorizzando elementi che, a suo avviso, dimostravano l’esistenza di un appalto genuino, con organizzazione produttiva, assunzione del rischio d’impresa e potere direttivo/sanzionatorio in capo all’appaltatrice. In Cassazione l’Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, in violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. 546/1992 e 111 Cost.; 2) omesso esame del materiale indiziario contenuto nei PVC, ritenuto idoneo a provare il sistema fraudolento; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2729 c.c., 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, sostenendo che gli indizi raccolti fossero sufficienti a dimostrare la fittizietà dei rapporti e che la CTR avesse erroneamente valutato le prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione sufficientemente chiara e controllabile, avendo illustrato le ragioni fattuali e giuridiche della qualificazione del rapporto come appalto e non come interposizione illecita di manodopera. Ha poi dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, osservando che la censura, sotto l’apparente veste di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità; inoltre, la CTR aveva comunque esaminato gli elementi presuntivi dell’Ufficio e li aveva ritenuti insufficienti. La ricorrente è stata condannata alle spese. La Corte ha precisato che non si applica il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 perché soccombente un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la procedura camerale non partecipata e la proposta del relatore.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato come parametro della motivazione della sentenza, ma la Corte esclude il vizio perché la decisione impugnata non era affetta da motivazione apparente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; ritenuta rispettata dalla CTR.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della censura di difetto di motivazione, ma la Corte ritiene la motivazione della CTR costituzionalmente sufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che, nel testo applicabile, è denunciabile solo l’anomalia motivazionale estrema e non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012

    indicato come fonte della riformulazione del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sulla ripartizione dell’onere della prova; la Corte osserva che la doglianza mira in realtà a contestare l’apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte afferma che la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi spetta al giudice di merito.

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come norma di riferimento dell’accertamento fiscale fondato su elementi indiziari.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come norma di riferimento per l’accertamento IVA e la contestazione dell’indebita detrazione.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    richiamato per affermare l’inammissibilità del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la debenza dell’ulteriore contributo unificato in quanto la soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, nel regime dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non coincide con la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione, ma richiede un’anomalia motivazionale radicale, come motivazione apparente, mancanza assoluta di motivi, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
  • La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; quando si contesta la lettura delle risultanze istruttorie, il motivo investe semmai il vizio motivazionale e, comunque, non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • In materia tributaria, quando l’amministrazione fonda l’accertamento su presunzioni semplici, spetta al giudice di merito valutare la gravità, precisione e concordanza degli indizi e motivare la scelta tra le opposte ricostruzioni fattuali; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e completa nei limiti del minimo costituzionale.
  • La qualificazione di un rapporto come appalto genuino o come interposizione illecita di manodopera dipende da una valutazione complessiva degli elementi fattuali relativi all’organizzazione produttiva, al rischio d’impresa e al concreto esercizio dei poteri direttivi, valutazione riservata al giudice di merito.
  • In presenza di sentenza di primo e secondo grado conforme nella decisione sui fatti, la denuncia di vizi motivazionali incontra il limite della doppia conforme, che restringe ulteriormente l’accesso al sindacato di legittimità.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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