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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30192/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di autotutela opposto dall'Amministrazione finanziaria rispetto ad avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta dal 1997 al 2001 e alle correlate cartelle di pagamento, emesse dopo la definitività degli accertamenti. La società aveva chiesto la rimozione degli atti impositivi sostenendo, in sostanza, di avere già versato le imposte e di essere rimasta pregiudicata dall'infedele operato del professionista incaricato di predisporre la dichiarazione e impugnare gli atti. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio e dichiarato inammissibile il ricorso originario, ritenendo insindacabile il diniego di autotutela fuori dai casi di vizi propri dell'atto o di interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 sarebbe stata proposta per la prima volta in appello; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che il giudice di merito non avrebbe considerato come oggetto della domanda fosse il comportamento della P.A. e non soltanto l'atto formale di diniego, e che, accertato il pagamento delle imposte e l'errore del consulente, l'Ufficio avrebbe dovuto attivare l'autotutela.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione relativa all'ammissibilità del ricorso in relazione alla natura dell'atto impugnato, essendo collegata ai presupposti di impugnabilità ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992, poteva essere dedotta anche in appello; inoltre la relativa eccezione era già emersa nel primo grado. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché il giudice di appello si è conformato al consolidato orientamento secondo cui il sindacato giurisdizionale sul diniego di autotutela è ammesso solo per vizi del rifiuto in relazione a ragioni di rilevante interesse generale, non potendo il giudice sostituirsi alla P.A. nelle valutazioni discrezionali né usare l'autotutela come strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente. Le circostanze dedotte dalla società, tra cui il pagamento delle imposte al professionista incaricato e la sua infedele condotta, non integrano un interesse generale tale da imporre l'autoannullamento. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    violazione dell'art.57 d.lgs.n.546/1992 in relazione alla novità dell'eccezione

    La questione sull'ammissibilità del ricorso per difetto di impugnabilità dell'atto, incidendo sui presupposti del processo tributario, può essere dedotta anche in appello; in ogni caso, nel caso concreto, era già emersa nel primo grado.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    violazione dell'art.19 d.lgs.n.546/1992

    L'impugnazione di un diniego di autotutela incontra limiti rigorosi: il sindacato del giudice tributario riguarda solo eventuali vizi del rifiuto e solo in presenza di ragioni di rilevante interesse generale, non già la tutela del singolo contribuente contro l'atto impositivo ormai definitivo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'ammissibilità dell'impugnazione va verificata anche con riferimento alla natura dell'atto dedotto in giudizio; le questioni attinenti ai presupposti di impugnabilità possono essere sollevate anche in appello se incidono sulla proponibilità della domanda.
  • Il diniego di autotutela tributaria è sindacabile dal giudice solo nei limiti dell'eventuale illegittimità del rifiuto e soltanto quando siano prospettate ragioni di rilevante interesse generale idonee a giustificare l'intervento dell'Amministrazione.
  • L'autotutela non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente né può essere utilizzata per rimuovere atti impositivi definitivi in base a mere ragioni soggettive o a errori imputabili a terzi incaricati.
  • Il giudice non può sostituirsi alla P.A. nelle valutazioni discrezionali inerenti all'esercizio dell'autotutela, salvo il controllo esterno sulla correttezza del diniego nei ristretti limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
  • Il pagamento dell'imposta al professionista incaricato o la sua condotta infedele, pur potendo rilevare sul piano dei rapporti interni, non integra di per sé un interesse generale tale da imporre l'annullamento d'ufficio dell'atto tributario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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