Cassazione Civile, Ordinanza n. 30190/2021 del 27/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia trae origine da un rapporto di appalto di servizi svolti in una struttura assistenziale, comprensivi di assistenza alla persona, pulizia, preparazione e distribuzione pasti e lavanderia. La società appaltatrice otteneva decreto ingiuntivo per il saldo di una fattura relativa a prestazioni rese; la società committente proponeva opposizione sostenendo che l'importo fosse errato e che l'obbligazione fosse stata estinta, in tutto o in parte, perché il corrispettivo doveva essere rideterminato in ragione di ore di servizio effettivamente inferiori a quelle pattuite. Il Tribunale accoglieva solo parzialmente l'opposizione, revocava il monitorio e condannava al pagamento di una somma minore. In appello la committente lamentava, in sintesi: errore nella lettura della sentenza di primo grado; formazione di giudicato interno su alcuni accertamenti; omessa pronuncia sulle censure relative al rapporto dare-avere; errata distribuzione dell'onere della prova e dell'imputazione dei pagamenti; errata valutazione delle prove documentali e testimoniali; uso improprio della non contestazione. In cassazione la società ricorrente riproponeva sei motivi, tutti diretti a contestare la ricostruzione dei rapporti economici e l'affermazione del credito residuo dell'appaltatrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha escluso la violazione degli artt. 132 e 118 c.p.c. perché la sentenza di appello era sufficientemente motivata e non contraddiceva quella di primo grado; ha escluso il giudicato interno e la necessità di appello incidentale della controparte; ha ritenuto insussistente l'omessa pronuncia, osservando che la corte territoriale aveva comunque esaminato le censure principali e che, al più, si sarebbe trattato di vizio motivazionale non più deducibile; ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il motivo sull'imputazione del pagamento, ribadendo che, in mancanza di specifica imputazione del debitore, opera il criterio legale e il creditore può imputare il pagamento ai debiti più antichi; ha dichiarato inammissibili le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. perché miravano solo a una rivalutazione del materiale probatorio e dell'attendibilità del teste; ha infine ritenuto inammissibile la doglianza sulla non contestazione, perché investiva una valutazione di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta sufficiente e non apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione, ma la Corte ha escluso il vizio.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le doglianze formulate come violazioni di legge o nullità processuali sono state in larga parte ricondotte a una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 2909 c.c.
Esclusa la formazione di giudicato interno sulla circostanza della riduzione delle ore di servizio, perché non decisiva nei termini prospettati.
artt. 324, 327, 329, 343, 346 e 112 c.p.c.
Richiamati per sostenere il giudicato interno e il difetto di impugnazione incidentale, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura.
art. 112 c.p.c.
La Corte di appello aveva comunque risposto alle censure; non ricorreva omessa pronuncia.
art. 2697 c.c.
Non vi è stata inversione dell'onere della prova; il creditore ha assolto il proprio onere sul credito residuo e la debitrice non ha dimostrato l'estinzione integrale.
art. 645 c.p.c.
Richiamato nel contesto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, senza che emergesse un errore decisivo della sentenza impugnata.
art. 1193 c.c.
In assenza di imputazione specifica del debitore, il pagamento va imputato secondo i criteri legali e, in difetto, ai debiti più antichi.
art. 1195 c.c.
Richiamato per affermare che, se il debitore non indica il debito soddisfatto, il creditore può imputare il pagamento nella quietanza.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Non consentono di censurare in cassazione la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo specifiche ipotesi di violazione del regime legale della prova.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è oggi ridotto al minimo costituzionale; non è ammessa una nuova revisione del merito sulla sufficienza della motivazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma procedurale richiamata per il deposito della memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito, specie quando la sentenza impugnata abbia già motivato in modo non apparente sulla ricostruzione del rapporto e sul credito residuo.
- La censura di omessa pronuncia non sussiste se la sentenza di appello, anche sinteticamente, affronta le questioni decisive poste con il gravame; al più può profilarsi un vizio motivazionale oggi denunciabile solo nei limiti dell'anomalia costituzionale della motivazione.
- Nel rapporto tra debitore e creditore, se il pagamento non è imputato espressamente a uno specifico debito, operano i criteri legali di imputazione; il debitore che deduca l'estinzione integrale deve allegare e provare in modo puntuale a quali poste il pagamento sia riferito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia attribuito forza di prova legale a elementi che ne sono privi; non è invece deducibile per contestare il libero apprezzamento del materiale probatorio o l'attendibilità dei testimoni.
- La non contestazione e la valutazione dell'attendibilità delle prove restano apprezzamenti riservati al giudice di merito e non possono essere rivalutati in cassazione se sorretti da motivazione non apparente.
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