Cassazione Civile, Ordinanza n. 30187/2021 del 27/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da più giudizi riuniti tra coeredi e terzi coinvolti in una serie di trasferimenti immobiliari relativi a un immobile sito in Messina. Un erede, quale accettante con beneficio d'inventario, aveva chiesto l'accertamento della simulazione assoluta di una vendita intervenuta tra il de cuius e una terza acquirente, poi di un'ulteriore vendita a favore di un altro soggetto, nonché la riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima e la divisione dell'asse ereditario. Il Tribunale aveva rigettato le domande di simulazione e accolto in parte la domanda successoria; la Corte d'appello, invece, aveva dichiarato simulati i contratti di compravendita, aveva riunito l'immobile all'asse ereditario e aveva riconosciuto in favore dell'erede il diritto al ristoro del danno per il mancato godimento del cespite, condannando l'acquirente finale al pagamento di una somma. Il ricorrente per cassazione ha dedotto cinque motivi: (1) nullità della sentenza per omessa motivazione sulle critiche alla consulenza tecnica e per adesione acritica alla CTU, anche in relazione alla pretesa comproprietà del bene con il coniuge; (2) nullità del procedimento per mancata partecipazione del coniuge, asseritamente litisconsorte necessario; (3) violazione di norme processuali e dell'onere della prova per la trattazione confusa delle cause riunite e per l'omesso esame della documentazione; (4) violazione degli artt. 1414 e 2043 c.c., sostenendo che non vi fossero prove sufficienti della simulazione e che egli non fosse parte dell'accordo simulatorio originario, oltre a contestare la base della domanda risarcitoria; (5) erronea liquidazione delle spese di merito. La Suprema Corte ha respinto tutte le censure: ha ritenuto tempestivo il ricorso per effetto della notificazione nei termini a uno dei litisconsorti necessari della causa di simulazione; ha escluso la nullità per difetto di contraddittorio verso il coniuge, perché la questione era nuova e comunque non necessaria per la domanda risarcitoria devoluta in cassazione; ha giudicato generiche e non autosufficienti le doglianze sulla CTU e sulla prova; ha rilevato che la statuizione sul diritto al risarcimento era stata già resa con sentenza non definitiva non impugnata e quindi coperta da giudicato; ha infine ritenuto infondata la censura sulle spese, dipendente dall'esito del ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha condannato il ricorrente a rifondere al resistente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.200,00 oltre accessori e rimborso forfettario del 15%, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Le questioni relative alla simulazione e al riconoscimento del danno sono state ritenute ormai coperte, per la parte decisiva, da giudicato interno derivante dalla mancata impugnazione della sentenza non definitiva.
Norme richiamate
termine di decadenza ex art 324 cod. proc. civ.
la tempestiva notificazione del ricorso a uno dei litisconsorti necessari entro l'ultimo giorno utile vale a rispettare il termine per tutti i litisconsorti
nullità della decisione impugnata ex artt. 132 n° 4 e 156 comma 2 cod. proc. civ.
la sentenza è nulla solo se manchi la motivazione in modo effettivo; nella specie la motivazione è stata ritenuta esistente e sufficiente
ex artt. 132 n° 4 e 156 comma 2 cod. proc. civ.
la nullità processuale richiede una concreta lesione del diritto di difesa, non ravvisata nel caso di specie
violazione delle norme ex artt. 2697 cod. civ.
la censura è stata ritenuta generica e priva di specifico confronto con la motivazione sulla prova
violazione delle norme ex artt. 2697 cod. civ. 112, 115, 116 e 274 cod. proc. civ.
non vi è omessa pronuncia quando il giudice decide sulle domande effettivamente devolute e rilevanti per la parte
violazione delle norme ex artt. 2697 cod. civ. 112, 115, 116 e 274 cod. proc. civ.
la doglianza sul mancato esame della prova è inammissibile se non indica specificamente quali elementi siano stati trascurati
violazione delle norme ex artt. 2697 cod. civ. 112, 115, 116 e 274 cod. proc. civ.
la valutazione delle prove da parte del giudice di merito non è censurabile in cassazione se la critica non è specifica e autosufficiente
violazione delle norme ex artt. 2697 cod. civ. 112, 115, 116 e 274 cod. proc. civ.
la riunione di cause non è di per sé motivo di nullità se il giudice mantiene distinte le questioni e decide su quelle pertinenti
violazione del disposto ex artt. 1414 e 2043 cod. civ.
la simulazione contrattuale rileva quale presupposto della ricostruzione dell'asse e della responsabilità conseguente, ma la relativa statuizione non è più discutibile se coperta da giudicato
violazione del disposto ex artt. 1414 e 2043 cod. civ.
il danno da mancato godimento del bene può essere liquidato in base al valore locativo del cespite sino alla definitività della decisione, se la condotta ha sottratto il bene all'asse
ex art. 385 cod. proc. civ.
la soccombenza in cassazione comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'ad 13 comma 1 quater dPR 115/02
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nelle cause di simulazione contrattuale, la tempestiva notificazione del ricorso per cassazione a uno dei litisconsorti necessari entro il termine utile vale a salvaguardare il termine anche nei confronti degli altri litisconsorti.
- La deduzione di nullità per violazione del contraddittorio richiede l'effettiva sussistenza di un litisconsorzio necessario rispetto alla specifica domanda devoluta; non basta evocare genericamente un soggetto estraneo alla domanda esaminata in cassazione.
- Le censure contro la consulenza tecnica d'ufficio sono inammissibili o infondate se non indicano in modo specifico quali rilievi siano stati formulati, quando siano stati introdotti nel giudizio e quale decisività abbiano avuto.
- In cassazione non è sufficiente lamentare una valutazione errata o confusa delle prove: è necessario un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e l'indicazione del concreto errore denunciato.
- La statuizione di merito non impugnata o non riservata nei confronti della sentenza non definitiva si consolida in giudicato interno e non può essere rimessa in discussione con l'impugnazione della sentenza definitiva.
- Nel caso di immobile sottratto all'asse ereditario mediante condotta simulata, il danno da mancato godimento può essere liquidato facendo riferimento al valore locativo del bene per il periodo in cui il legittimario ne è stato privato.
- La mera riunione di cause diverse non determina nullità del processo se il giudice mantiene distinta la base fattuale e giuridica di ciascuna domanda e decide solo sulle questioni pertinenti alla parte impugnante.
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