Cassazione Civile, Ordinanza n. 30186/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di collaborazione professionale relativo alla progettazione di uno spazio espositivo per una manifestazione fieristica. In primo grado il giudice aveva accolto la domanda di accertamento negativo proposta dalla committente, escludendo l’esistenza del credito vantato dalla controparte e rigettando la riconvenzionale di quest’ultima per importi maggiori e per danni da responsabilità precontrattuale. In appello la società progettista, succeduta alla originaria contraente, otteneva invece la riforma integrale della decisione: la Corte territoriale riteneva provato il rapporto sulla base di e-mail non specificamente contestate, qualificava la condotta della committente come ingiustificata interruzione delle trattative e liquidava un importo pari a un terzo del compenso complessivo ipotizzato, oltre interessi e spese. La ricorrente per cassazione deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2712 e 1362 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente valorizzato la corrispondenza elettronica e ritenuto provato il rapporto nonostante il costante diniego di avere mai intrattenuto rapporti con la controparte. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 1337, 1218, 1223, 1226 e 2697 c.c., contestando l’affermazione di responsabilità precontrattuale e, soprattutto, la liquidazione del danno, che a suo dire avrebbe dovuto essere limitata al solo interesse negativo e non al compenso correlato all’attività svolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la Corte d’appello avesse correttamente valorizzato le e-mail come riproduzioni informatiche ex art. 2712 c.c. e avesse compiuto un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, senza violare le regole sulla prova o sul principio di non contestazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, pur potendo l’ingiustificata interruzione delle trattative integrare responsabilità precontrattuale, il danno risarcibile deve essere limitato allo stretto interesse negativo e non può comprendere il compenso o il lucro connesso all’adempimento del contratto non concluso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione può essere dedotta in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o comunque utilizzate fuori dai limiti consentiti, non per una mera diversa valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo hanno o disattenda prove legali; non basta censurare l’apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal merito.
art. 2712 c.c.
Il messaggio di posta elettronica è trattato come riproduzione informatica/idonea a fare piena prova dei fatti rappresentati se la parte contro cui è prodotto non ne disconosce la conformità.
art. 1362 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’interpretazione della corrispondenza elettronica, ma la Corte rileva che la valutazione del contenuto dei messaggi e del rapporto tra le parti è stata congruamente motivata dal giudice di merito.
art. 1337 c.c.
L’ingiustificata interruzione delle trattative può integrare responsabilità precontrattuale.
art. 1218 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte precisa che la fattispecie è quella precontrattuale e non quella dell’inadempimento contrattuale.
art. 1223 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per censurare il criterio di liquidazione del danno.
art. 1226 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per la liquidazione equitativa del danno.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’onere della prova della responsabilità precontrattuale.
Massime di principio
- In cassazione non può essere denunciata come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. la mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo che sia allegato l’uso di prove non dedotte, prove legali mal governate o attribuzione di efficacia di piena prova a elementi soggetti a libera valutazione.
- Le e-mail, quali riproduzioni informatiche, possono assumere efficacia probatoria ai sensi dell’art. 2712 c.c. se la parte contro cui sono prodotte non ne disconosce specificamente la conformità ai fatti o alle cose rappresentate.
- L’ingiustificata interruzione delle trattative può fondare responsabilità precontrattuale quando abbia impedito la conclusione del contratto, ma il danno risarcibile resta limitato all’interesse negativo.
- Nel caso di responsabilità precontrattuale non è risarcibile il lucro cessante proprio dell’inadempimento contrattuale: non può quindi essere liquidato il compenso o il vantaggio economico che sarebbe derivato dall’esecuzione del contratto mai concluso.
- Quando il giudice di merito accerta la sussistenza di trattative avanzate e di una collaborazione professionale in via di fatto, può desumerne la formazione del rapporto sulla base di una pluralità di elementi documentali convergenti, purché la motivazione sia coerente e non illogica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30187/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30188/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30189/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30190/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30191/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30192/2021 del 27/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →