Cassazione Civile, Ordinanza n. 30189/2021 del 27/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (donatario)
La controversia
La controversia riguardava un atto pubblico di donazione del 3 gennaio 1998 avente a oggetto un fondo e un fabbricato siti in Sant'Ambrogio, località Coste. L'originaria domanda era stata proposta da un erede dell'asserita proprietaria dei beni, con richiesta di accertare la nullità dell'atto di donazione, sostenendo che si trattasse in realtà di un atto a non domino perché il donante non sarebbe mai divenuto proprietario per usucapione. In appello, le parti appellate hanno chiesto il rigetto della domanda principale e, in via subordinata, hanno riproposto la domanda riconvenzionale di usucapione già formulata in primo grado. La Corte d'appello ha respinto la domanda di nullità, ritenendo provato il possesso ultraventennale del donante e quindi l'intervenuto acquisto per usucapione. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro censure: (1) omesso esame del fatto decisivo relativo al mancato compimento del ventennio alla data della donazione; (2) violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto assorbita la domanda riconvenzionale di usucapione pur valorizzando le prove raccolte; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e di varie norme sostanziali, sostenendo che l'azione andasse qualificata come negatoria ex art. 949 c.c. e che l'usucapione dovesse essere provata dalle controparti; (4) ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita mutazione della domanda e per mancato accoglimento della domanda di annullamento, deducendo anche la prova del precedente titolo di proprietà e di rapporti agrari sul fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto, sotto la veste del vizio motivazionale, a sollecitare una rivalutazione del fatto storico relativo alla maturazione del possesso utile all'usucapione, non più consentita ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. nella formulazione applicabile. Ha respinto il secondo motivo perché la Corte d'appello poteva legittimamente utilizzare le prove acquisite anche ai fini del rigetto della domanda principale, pur avendo dichiarato assorbita la riconvenzionale subordinata. Ha respinto il terzo motivo perché la Corte territoriale aveva correttamente qualificato la domanda come azione di annullamento/nullità della donazione e, sulla base delle prove, aveva ritenuto fondata l'eccezione di usucapione, con irrilevanza del richiamo all'art. 949 c.c. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il quarto motivo, osservando che si trattava ancora di censura di merito sulla valutazione della natura del possesso del donante, esclusa la detenzione in comodato e l'esigenza di provare l'interversione del possesso. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1158 c.c.
norma richiamata come base dell'acquisto per usucapione dei beni immobili mediante possesso continuato per venti anni.
art. 1325 c.c.
citato dalla ricorrente ma non decisivo; la Corte non ne ricava una specifica applicazione autonoma.
art. 1418 c.c.
citato dalla ricorrente in relazione alla dedotta nullità dell'atto di donazione, ma la Corte reputa infondata la censura perché la questione centrale era l'intervenuta usucapione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che, nella formulazione applicabile, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente la semplice censura di insufficienza motivazionale o la rivalutazione del fatto.
art. 112 c.p.c.
richiamato per contestare pretesi ultrapetita o mutamento della domanda; la Corte esclude la violazione perché la qualificazione operata dal giudice di merito è coerente con il petitum sostanziale.
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove; la Corte non ravvisa violazioni, ritenendo la decisione sorretta da apprezzamento di merito.
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente sulla valutazione delle prove; la Corte afferma che il giudizio di merito sulle risultanze istruttorie è insindacabile se adeguatamente motivato.
art. 2697 c.c.
richiamato per sostenere un errato riparto dell'onere probatorio; la Corte esclude la violazione perché l'usucapione è stata ritenuta provata sulla base delle risultanze istruttorie.
art. 949 c.c.
richiamato dalla ricorrente per qualificare l'azione come negatoria; la Corte lo reputa inconferente rispetto al concreto oggetto della causa.
art. 1419 c.c.
richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sulla nullità; la Corte non ne fa applicazione autonoma.
art. 1148 c.c.
citato dalla ricorrente nel quadro delle questioni possessorie; la Corte non vi fonda la decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o per denunciare una mera insufficienza della motivazione: è deducibile solo l'anomalia motivazionale che integri violazione di legge costituzionalmente rilevante.
- L'accertamento dell'usucapione, della natura del possesso e della decorrenza del termine ventennale è riservato al giudice di merito e, se sorretto da motivazione congrua, non è sindacabile in cassazione.
- La qualificazione della domanda va compiuta in base al petitum sostanziale e alla causa petendi effettivamente dedotti; non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. se il giudice decide coerentemente con l'oggetto reale della controversia.
- Le prove ritualmente acquisite possono essere utilizzate dal giudice anche se una domanda subordinata sia stata dichiarata assorbita, quando quelle stesse prove siano comunque pertinenti alla decisione sulla domanda principale.
- In una controversia in cui si contesti la validità di una donazione assumendo che il donante non fosse proprietario, l'eccezione di intervenuta usucapione può legittimamente essere valutata come fatto impeditivo alla domanda, ove risulti provato il possesso utile per il tempo richiesto.
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