Cassazione Civile, Ordinanza n. 30188/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
La controversia
Una proprietaria di un terreno ha convenuto le confinanti chiedendo, in relazione a piante poste sul confine, la condanna al pagamento della somma necessaria per la potatura dei rami che si protendevano sul proprio fondo e al risarcimento del danno derivante dalla loro presenza. Il tribunale aveva accolto la domanda ordinando alle convenute di provvedere alla potatura. In appello le convenute hanno dedotto, tra l'altro, ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., sostenendo che era stata proposta una domanda di risarcimento per equivalente e non una condanna a fare. La corte d'appello ha accolto il gravame e rigettato la domanda, ritenendo che il vicino non potesse chiedere la potatura in forma specifica perché l'art. 896 c.c. riserverebbe l'attività al proprietario della pianta e che, comunque, non fosse ammissibile trasformare la domanda originaria in tutela in forma specifica. La ricorrente ha censurato tale decisione per violazione degli artt. 896 e 2058 c.c., lamentando che la corte territoriale aveva erroneamente negato l'esame nel merito della domanda e non aveva considerato che la domanda introduttiva mirava alla tutela del diritto previsto dall'art. 896 c.c., che consente al vicino di ottenere sia la condanna del proprietario alla potatura sia, in alternativa, l'autorizzazione ad eseguirla a spese del vicino inadempiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso. Ha ritenuto erroneo il ragionamento della corte d'appello, perché la domanda non era soltanto risarcitoria ma anche finalizzata alla tutela del diritto previsto dall'art. 896 c.c.; inoltre la norma non riserva la potatura al solo proprietario dell'albero, ma attribuisce al vicino il potere di costringerlo a tagliare i rami e, in alternativa, di chiedere un rimedio per equivalente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato nel dibattito processuale sull'ultrapetizione; la Corte di cassazione non fonda la decisione su tale profilo, ma evidenzia che il giudice di merito non può omettere di esaminare la domanda effettivamente proposta.
"Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli"
La norma attribuisce al vicino il potere di ottenere la potatura dei rami sporgenti; non riserva la potatura al proprietario dell'albero e consente sia una tutela in forma specifica sia, in alternativa, una tutela per equivalente.
Richiamato per sostenere la possibilità di chiedere il risarcimento in forma specifica o per equivalente; la Corte rileva che la domanda andava esaminata nel merito secondo la corretta qualificazione della tutela richiesta.
Massime di principio
- La domanda del vicino contro la sporgenza di rami sul proprio fondo va interpretata in base al contenuto sostanziale della pretesa: può perseguire una tutela specifica dell'interesse leso e non soltanto un ristoro monetario.
- L'art. 896 c.c. attribuisce al proprietario del fondo su cui si protendono i rami un vero e proprio potere di costringere il vicino a tagliarli; la norma non riserva al proprietario della pianta l'iniziativa materiale della potatura.
- In presenza di una domanda che, pur formulata in termini risarcitori, sia sostanzialmente diretta a ottenere la rimozione della situazione lesiva, il giudice deve pronunciarsi sul merito della pretesa effettivamente dedotta e non arrestarsi a un'astratta qualificazione formale.
- Se il giudice di primo grado pronuncia una condanna a facere laddove la domanda sia stata letta come richiesta di tutela per equivalente, il giudice d'appello deve comunque verificare se la domanda, correttamente interpretata, sia fondata, senza ometterne l'esame.
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