Cassazione Civile, Ordinanza n. 22030/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di pagamento per accise 2008/2012 relativi all'energia elettrica prodotta da una società consortile e ceduta ai consorziati. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR del Molise aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo che la società consortile dovesse essere considerata "autoproduttore" di energia elettrica da fonti rinnovabili e, quindi, esente da accisa. In cassazione l'Agenzia ha dedotto un motivo unico per violazione dell'art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995 e dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999, sostenendo che la nozione di autoproduttore rilevante per il TUA riguarda chi produce energia per i propri fabbisogni e la consuma in proprio, senza cederla a terzi; inoltre, la definizione del decreto Bersani non può essere trasposta automaticamente nel regime delle accise. La contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato su questioni rimaste assorbite, concernenti gli artt. 10 e 11 della l. n. 212/2000.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia. Ha affermato che l'esenzione dall'accisa prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), TUA è di stretta interpretazione e si applica solo all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dall'impresa autoproduttrice in locali e luoghi diversi dalle abitazioni. La nozione di autoproduttore contenuta nel d.lgs. n. 79/1999 vale solo per quel decreto e non identifica i soggetti esenti dalle accise. Ne consegue che la società consortile non può beneficiare dell'esenzione per l'energia ceduta ai consorziati, soggetti distinti e autonomi fiscalmente rispetto al consorzio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Molise, in diversa composizione, anche per le spese. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile perché proposto da parte vittoriosa su questioni assorbite, in assenza di soccombenza, sia pure teorica.
Norme richiamate
art. 52, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
"l'energia elettrica (...) è sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio"
la regola generale è che l'energia elettrica è assoggettata ad accisa al momento della fornitura o del consumo per uso proprio.
art. 52, comma 2, lett. a), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
"non è sottoposta ad accisa solo l'energia elettrica (...) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili (...) con potenza non superiore a 20 kW"
l'esclusione è limitata ai casi espressamente indicati e opera solo entro i confini testuali della norma.
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
"è esentata da accise l'energia elettrica (...) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili (...) con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni"
l'esenzione riguarda solo l'energia autoprodotta e autoconsumata dall'impresa autoproduttrice; non si estende all'energia ceduta a soggetti giuridici distinti.
art. 53, comma 1, lett. b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
"gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio"
tra i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa rientrano anche gli esercenti officine che producono energia per uso proprio.
art. 53, commi 4, 7, 8 e 9, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
"hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività"; "rilascia (...) una licenza di esercizio"; "una dichiarazione di consumo annuale"
la disciplina accise impone denuncia preventiva, licenza e dichiarazione annuale di consumo alle officine di produzione.
art. 54, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
"l'officina di produzione è costituita dal complesso degli apparati (...) esercitati da una medesima ditta"
l'officina è considerata unitariamente come complesso di apparati della medesima ditta.
art. 55, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
"l'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono effettuati (...) sulla base della menzionata dichiarazione di consumo annuale"
l'accertamento dell'imposta si fonda sulla dichiarazione annuale di consumo.
art. 57, comma 2, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
"il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni"
il recupero dell'imposta è soggetto al termine quinquennale di prescrizione dalla data del consumo, salvo fatti illeciti.
art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79
"le definizioni di cui ai successivi commi valgono ai soli fini del decreto"; "Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio (...) ovvero per uso dei soci (...)"
la definizione di autoproduttore ha efficacia limitata al decreto Bersani e non può determinare, di per sé, l'ambito soggettivo dell'esenzione accise.
art. 10, comma 6, l. 13 maggio 1999, n. 133
"l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione (...) è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali"
la Corte richiama la norma previgente come antecedente storico del regime agevolativo, senza attribuirle autonomia applicativa nel caso deciso.
art. 28, commi 1 e 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388
"ha abrogato" le addizionali erariali; "estende all'imposta erariale di consumo (...) tutte le agevolazioni"
le agevolazioni già previste per le addizionali sono state traslate nel regime dell'imposta erariale di consumo, poi confluito nel TUA.
art. 1, comma 911, l. 28 dicembre 2015, n. 208
"si applica anche all'energia elettrica prodotta (...) consumata dai soci delle società cooperative"
la disposizione è stata letta come estensione espressa limitata alle società cooperative, non ai consorzi o alle società consortili.
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
le relative questioni, assorbite in appello, dovranno essere riesaminate dal giudice di rinvio.
art. 11 l. 27 luglio 2000, n. 212
le relative questioni, assorbite in appello, dovranno essere riesaminate dal giudice di rinvio.
non è applicabile nel giudizio di cassazione per riproporre questioni assorbite; la parte vittoriosa non deve proporle con controricorso o ricorso incidentale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato, senza ulteriori sviluppi nel testo fornito.
Massime di principio
- Nel regime delle accise sull'energia elettrica, l'esenzione per energia prodotta da fonti rinnovabili va interpretata in senso stretto e opera solo quando l'energia sia prodotta e consumata dal medesimo soggetto nei limiti indicati dalla norma.
- La nozione di autoproduttore contenuta in una disciplina settoriale diversa ha efficacia limitata al proprio ambito normativo e non può essere automaticamente utilizzata per ampliare esenzioni fiscali previste dal Testo unico accise.
- L'energia ceduta dalla società consortile a consorziati o altri soggetti giuridicamente distinti non può essere considerata energia autoconsumata dall'impresa autoproduttrice ai fini dell'esenzione fiscale.
- Le agevolazioni fiscali non sono suscettibili di applicazione analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il ricorso incidentale, anche condizionato, proposto dalla parte integralmente vittoriosa in appello per riproporre questioni rimaste assorbite, perché manca una soccombenza, anche solo teorica.
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