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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26811/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza presso la società, l'Ufficio emetteva avviso di accertamento per IRES 2009 recuperando a tassazione maggior reddito derivante da costi ritenuti non deducibili: fatture relative a operazioni inesistenti emesse da una società ritenuta cartiera, costi per carburante privi delle schede richieste e movimentazioni bancarie sui conti correnti dei soci. La società impugnava l'atto e la CTP accoglieva il ricorso; in appello la CTR riformava la decisione ritenendo legittimo l'accertamento. In cassazione la società articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 346 c.p.c. e delle norme sulla decadenza dal potere impositivo (art. 43 d.P.R. 600/1973 e art. 57 d.P.R. 633/1972), sostenendo che la CTR non aveva esaminato l'eccezione di tardività dell'accertamento, ritualmente riproposta e non decisa in primo grado; 2) falsa applicazione delle norme sui componenti negativi di reddito e sulla documentazione dei rifornimenti di carburante (art. 109 d.P.R. 917/1986 e art. 1 d.P.R. 444/1997); 3) violazione delle regole sull'onere della prova e sul potere di valutazione delle prove, nonché delle norme sulle indagini bancarie (art. 2697 c.c., art. 116 c.p.c., art. 7 d.lgs. 546/1992, art. 32 d.P.R. 600/1973 e art. 51 d.P.R. 633/1972), per avere la CTR ritenuto legittimo il recupero fondato sui movimenti bancari. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente depositava istanza di cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata ex L. 197/2022, ma la documentazione prodotta non dimostrava con precisione la coincidenza tra cartella definita e avviso oggetto di causa; tuttavia l'Agenzia non contestava l'intervenuta definizione della controversia.

La decisione

La Corte ha dichiarato la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, prendendo atto della definizione agevolata della controversia richiesta dalla contribuente e della mancata contestazione dell'Ufficio. Ha disposto che le spese del grado restassero a carico di chi le aveva anticipate ai sensi dell'art. 46, comma 4, d.lgs. 546/1992, e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, ritenendo che tale misura non si applichi in caso di definizione agevolata, per la sua natura lato sensu sanzionatoria e la necessità di interpretazione restrittiva.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la rituale riproposizione dell'eccezione di decadenza non esaminata in primo grado

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    richiamato come norma sulla decadenza dal potere di accertamento

  • art. 57 d.P.R. 633/1972

    richiamato come norma sulla decadenza dal potere di accertamento in materia IVA

  • art. 109 d.P.R. 917/1986

    richiamato per contestare la deducibilità dei costi di carburante

  • art. 1 d.P.R. 444/1997

    richiamato per la documentazione dei rifornimenti di carburante

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova in tema di indagini bancarie

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    richiamato con riferimento ai poteri istruttori e alla prova nel processo tributario

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    richiamato come base normativa delle indagini bancarie e della presunzione sui movimenti finanziari

  • art. 51 d.P.R. 633/1972

    richiamato come base normativa delle indagini bancarie in materia IVA

  • art. 1, commi 231-252, L. 197/2022

    invocata per la definizione agevolata dei carichi e la richiesta di cessazione della materia del contendere

  • art. 46, comma 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato per porre le spese del grado a carico di chi le ha anticipate in caso di cessazione della materia del contendere

  • art. 1 L. 197/2022

    richiamato in relazione alla rottamazione quater

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    implicitamente richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in presenza di definizione agevolata

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale indicata nei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge

Massime di principio

  • Quando la controversia tributaria sia stata definita in via agevolata e l'Ufficio non contesti l'intervenuta definizione, il ricorso per cassazione diviene improcedibile/inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
  • La definizione agevolata della pretesa fiscale può determinare la cessazione della materia del contendere anche se la documentazione prodotta non consenta da sola di verificare con assoluta precisione la corrispondenza tra titolo definito e giudizio, ove la controparte non contesti l'intervenuto perfezionamento della definizione.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica automaticamente in ogni esito sfavorevole del ricorso, ma presuppone i casi tipici previsti dalla legge; in presenza di cessazione della materia del contendere derivante da definizione agevolata, la misura non è dovuta.
  • Nel giudizio di legittimità tributario, la sopravvenienza di una causa estintiva o preclusiva dell'interesse ad agire assorbe l'esame dei motivi di ricorso sul merito della pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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