Cassazione Civile, Ordinanza n. 26766/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto tra due veicoli, in esito al quale la proprietaria dell'auto danneggiata aveva ceduto il credito risarcitorio a una società che ha agito contro l'assicurazione del veicolo danneggiato. In primo grado era stato riconosciuto un importo maggiore rispetto a quanto offerto/pagato dalla compagnia, comprensivo di danni materiali, interessi, fermo tecnico, spese accessorie e spese di lite; in appello la compagnia aveva contestato soprattutto la prova e l'entità del danno e il rimborso delle spese stragiudiziali, ottenendo la riforma integrale della decisione. La società cessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, denunciando: nullità della sentenza di appello per carenza del dispositivo e omessa pronuncia; motivazione apparente o perplessa; omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 115 c.p.c.; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere il giudice di merito ritenuto non provato il maggior danno; violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. in tema di spese; inammissibilità dell'appello con riguardo alla liquidazione delle spese di CTU e CTP; illegittima condanna restitutoria delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado. La Suprema Corte ha ritenuto gran parte delle censure inammissibili per difetto di specificità e per violazione dell'onere di indicazione e trascrizione degli atti e documenti ex art. 366, n. 6, c.p.c., e comunque infondate nel merito quelle esaminate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il dispositivo della sentenza di appello, letto insieme alla motivazione, consentiva di ricostruire la statuizione di rigetto della domanda originaria, e che il giudice d'appello aveva motivato in modo sufficiente e puntuale sulla fondatezza dei motivi di gravame della compagnia. Ha inoltre rilevato che le doglianze relative alla prova del danno, alle conclusioni delle parti, allo scambio epistolare e agli atti processuali erano inammissibili perché il ricorso non riportava o non indicava specificamente i documenti e le produzioni su cui si fondavano. Quanto alle spese, ha ritenuto corretta l'applicazione del principio di soccombenza, poiché il giudice di merito aveva considerato la società cessionaria totalmente soccombente alla luce dell'esito complessivo del giudizio e della valutazione della CTU. È stata infine confermata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
la censura sulla motivazione e sul dispositivo è infondata se il decisum, pur sintetico o incompleto, può essere integrato dalla motivazione; l'omessa pronuncia deve essere dedotta in modo specifico e autosufficiente.
art. 112 c.p.c.
è richiamato sia per la dedotta omessa pronuncia sia per le censure sulle spese; la Corte esclude la violazione quando il giudice decide nei limiti della domanda o applica d'ufficio il principio di soccombenza.
art. 115 c.p.c.
la censura è inammissibile se non sono specificamente riportati e localizzati gli elementi documentali che si assumono trascurati dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
è richiamato in relazione all'onere di provare il pregiudizio patrimoniale; la mancata prova del maggior danno legittima il rigetto della domanda ulteriore.
art. 91 c.p.c.
il giudice deve regolare le spese secondo il principio di soccombenza, valutando l'esito complessivo del giudizio.
art. 366 c.p.c.
il ricorso per cassazione è inammissibile se si fonda su documenti o atti di merito senza specifica trascrizione, indicazione del contenuto, della fase di produzione e della collocazione nei fascicoli.
art. 360 c.p.c.
le censure vengono veicolate come violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, ma sono respinte o dichiarate inammissibili per difetto di specificità.
art. 13 d.P.R. 115/2002
comma 1-quater e comma 1-bis
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 380 bis-1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure che si fondano su atti o documenti del processo di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto in modo specifico e non ne indica puntualmente la collocazione nei fascicoli e la fase processuale di produzione.
- La portata precettiva di una sentenza va ricostruita interpretando dispositivo e motivazione congiuntamente, quando il dispositivo sia incompleto o sintetico ma contenga una statuizione comunque idonea a essere integrata dalla motivazione.
- La denuncia di omessa pronuncia richiede una deduzione chiara e autosufficiente del capo o del motivo di appello trascurato dal giudice, non essendo sufficiente un richiamo generico.
- Il giudice di appello può riformare integralmente la decisione di primo grado e regolare le spese secondo il principio di soccombenza anche quando, all'esito complessivo del processo, ritenga insussistente o non provato il maggior credito azionato.
- La contestazione del quantum debeatur e del danno patrimoniale richiede prova specifica del pregiudizio; in mancanza, il giudice può rigettare la domanda ulteriore rispetto a quanto già corrisposto o accertato.
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