Cassazione Civile, Ordinanza n. 26781/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa per il recupero dell'IRPEF relativa al 2006, deducendo che la notifica dell'avviso di accertamento presupposto fosse invalida. In primo grado e in appello le sue doglianze sono state respinte; la CTR ha ritenuto valida la notifica dell'atto impositivo eseguita, in ipotesi di irreperibilità relativa, nelle forme dell'art. 140 c.p.c. all'indirizzo di residenza anagrafica. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha articolato quattro motivi: 1) difetto di motivazione della sentenza regionale, perché non avrebbe valutato la circostanza che la relata di notifica dava atto del trasferimento del destinatario e della mancata ricezione della raccomandata di conferma; 2) violazione degli artt. 26 e 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la notifica ex art. 140 c.p.c. non si perfeziona con la sola spedizione della raccomandata informativa, ma con la sua ricezione, e che nel caso la raccomandata era stata restituita al mittente; 3) violazione dell'art. 6 l. 212/2000, per avere la CTR ritenuto perfezionata la notifica nonostante il mancato ricevimento della raccomandata e il fatto che egli avesse mantenuto la residenza anagrafica; 4) violazione degli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 2694 c.c., per non avere dichiarato la decadenza del concessionario dalla potestà esattiva, conseguenza della pretesa nullità/inesistenza della notifica dell'atto presupposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione comprensibile e non meramente apparente: la CTR aveva spiegato che la notifica dell'avviso presupposto era stata eseguita all'indirizzo di residenza anagrafica e che la raccomandata informativa era stata inviata, con successiva compiuta giacenza. Ha respinto anche il secondo motivo, chiarendo che, nelle ipotesi di irreperibilità relativa, la notifica ex art. 140 c.p.c. richiede sì gli adempimenti prescritti e la ricezione della raccomandata informativa, ma nel caso concreto la raccomandata era pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario presso il suo indirizzo ed era rimasta in giacenza, sicché operava la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. e la notifica doveva considerarsi perfezionata. Il terzo e il quarto motivo sono stati rigettati come conseguenziali, perché tutti presupponevano l'illegittimità della notifica dell'atto impositivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere l'esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto; il difetto di motivazione ricorre solo se manca l'iter logico-argomentativo o la comprensione delle ragioni della decisione.
art. 111, comma 6, Cost.
Costituisce il fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è mancante o apparente solo quando non consente di comprendere le ragioni della decisione.
art. 140 c.p.c.
Nelle ipotesi di irreperibilità relativa, la notifica si perfeziona solo con l'esecuzione di tutti gli adempimenti prescritti; la raccomandata informativa deve essere effettivamente ricevuta o, comunque, giungere nella sfera di conoscibilità del destinatario secondo il meccanismo della compiuta giacenza.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per la notifica degli atti tributari rinvia, nelle ipotesi considerate, alla disciplina dell'art. 140 c.p.c.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In combinato disposto con l'art. 26, consente il ricorso alla procedura ex art. 140 c.p.c. in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
art. 6 l. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato dal ricorrente a tutela del contribuente, ma la censura è stata respinta perché la notifica era stata ritenuta validamente perfezionata.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La dedotta decadenza dalla potestà esattiva è stata esclusa in via conseguenziale alla validità della notifica dell'atto presupposto.
art. 2694 c.c.
Norma invocata dal ricorrente a sostegno della censura sulla prova della notifica; la Corte ha ritenuto comunque provato il perfezionamento del procedimento notificatorio.
art. 1335 c.c.
Opera la presunzione di conoscenza quando l'atto giunge all'indirizzo del destinatario e questi, pur avvisato, non lo ritira.
art. 8 l. 20 novembre 1982, n. 890
Richiamato in tema di notifiche postali: la prova del perfezionamento, nelle ipotesi di irreperibilità relativa, richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD), non essendo sufficiente la sola prova della spedizione.
art. 24 Cost.
Richiamato quale parametro di interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sulla notificazione, in funzione di tutela del diritto di difesa.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato quale parametro di interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sulla notificazione, in funzione di tutela del giusto processo.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede, nei casi di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario il vizio di motivazione della sentenza ricorre solo quando la decisione non espone, neppure in forma sintetica, le ragioni in fatto e in diritto del convincimento del giudice, oppure presenta una motivazione meramente apparente o incomprensibile; non basta che la parte reputi insufficiente o erronea la motivazione.
- In caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica dell'atto impositivo eseguita secondo l'art. 140 c.p.c., come richiamato dalla disciplina tributaria, si perfeziona solo con il compimento di tutti gli adempimenti prescritti, compresa la comunicazione informativa; la sola spedizione non basta, ma la mancata consegna non invalida la notifica se la raccomandata ha raggiunto l'indirizzo del destinatario ed è rimasta in compiuta giacenza.
- Quando la raccomandata informativa del deposito dell'atto perviene all'indirizzo del destinatario ed egli non la ritira entro il termine di giacenza, opera la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., con conseguente perfezionamento della notificazione.
- Le censure dirette contro la validità della notifica dell'atto presupposto assorbono le doglianze che ne dipendono logicamente, come quelle sulla decadenza dalla potestà esattiva derivata dalla pretesa nullità della notifica stessa.
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