Cassazione Civile, Ordinanza n. 26784/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una concessionaria della riscossione notificò una cartella di pagamento a due società beneficiarie di una scissione societaria, chiedendo il pagamento di un debito IRPEG della società scissa relativo a un periodo d’imposta anteriore alla scissione. Le società impugnarono la cartella sostenendo, tra l’altro, che essendo il primo atto loro notificato essa avrebbe dovuto contenere una motivazione completa e che l’atto presupposto non sarebbe stato valido nei loro confronti perché notificato quando esse ancora non esistevano. In appello fu inoltre dedotta la decadenza del concessionario dalla riscossione per tardiva notifica della cartella rispetto al termine di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973. L’Agenzia delle entrate ricorse per cassazione denunciando violazione dell’art. 173 TUIR e dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che nelle scissioni tributarie la responsabilità delle beneficiarie è solidale e illimitata per i debiti fiscali anteriori, senza limiti quantitativi e senza necessità di ulteriori avvisi, essendo sufficiente l’indicazione nella cartella dell’atto presupposto. Le società proposero ricorso incidentale deducendo omesso esame della questione sulla inesistenza della notifica dell’atto presupposto e sulla decadenza dalla riscossione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che in materia tributaria, in caso di scissione, la società beneficiaria risponde in solido e senza limiti per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi anteriori alla scissione, sicché la cartella notificata alla beneficiaria non richiede una motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dell’atto impositivo presupposto. Ha quindi respinto il primo motivo del ricorso incidentale delle società, perché la notifica dell’atto presupposto anteriore alla loro costituzione non incide sulla legittimità della pretesa, dato che la conoscenza del debito della scissa si trasferisce ex lege alle beneficiarie. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, rilevando che la CTR aveva omesso di esaminare l’eccezione di decadenza del concessionario dalla potestà di riscossione. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per il riesame della controversia e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 173 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
nelle scissioni, per i debiti tributari della società scissa relativi a periodi anteriori alla scissione risponde anche la società beneficiaria, senza limiti quantitativi riferibili al patrimonio assegnato; le coobbligate possono partecipare ai procedimenti e prendere cognizione degli atti senza ulteriori avvisi dell’Amministrazione
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
è richiamato quale termine per la notificazione della cartella, la cui eventuale inosservanza può integrare decadenza dalla potestà esattoriale
art. 2506-quater c.c.
prevede, nella disciplina civilistica della scissione, una responsabilità solidale nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto, limite che però non si applica ai debiti tributari regolati dalla disciplina speciale
artt. 1292 e 2740 c.c.
vengono richiamati come espressione della regola generale dell’obbligazione solidale e della responsabilità patrimoniale illimitata, coerente con la disciplina tributaria della scissione
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
ribadisce che, nei casi di scissione anche parziale, ciascuna società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data di efficacia della scissione
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
le censure delle società sono state ricondotte, in sostanza, a omesso esame/omessa pronuncia su fatti e questioni decisive
art. 3 Cost.
la disciplina tributaria della responsabilità nelle scissioni è ritenuta non irragionevole perché finalizzata a rafforzare la tutela del credito erariale
art. 53 Cost.
la maggiore tutela del fisco è ritenuta compatibile con il principio di capacità contributiva e con la specificità dell’obbligazione tributaria
Massime di principio
- Nelle scissioni societarie, per i debiti tributari della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’efficacia dell’operazione, la società beneficiaria risponde solidalmente e senza il limite quantitativo previsto dalla disciplina civilistica della scissione.
- In materia tributaria, la cartella notificata alla società beneficiaria può essere motivata con il richiamo dell’atto impositivo presupposto e della causale, senza necessità di ulteriori avvisi o di una motivazione analitica ulteriore, poiché la conoscenza della posizione debitoria della società scissa si presume ex lege in capo alla beneficiaria.
- La disciplina speciale tributaria della scissione prevale sulla disciplina civilistica generale nella parte in cui quest’ultima limita la responsabilità al valore del patrimonio assegnato, essendo legittima una tutela rafforzata del credito erariale.
- L’omesso esame o la mancata pronuncia su un’eccezione di decadenza della riscossione costituisce vizio decisivo quando la questione è rituale e potenzialmente dirimente ai fini dell’esito della controversia.
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