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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26787/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella esattoriale relativa a recuperi di IVA e II.DD. per gli anni d’imposta 2003-2006, emessa nei confronti di un soggetto qualificato dall’Ufficio come amministratore di fatto di una società. In primo grado la cartella era stata annullata perché non risultava ritualmente notificato al contribuente il presupposto provvedimento di accertamento. La Commissione tributaria regionale ha invece ritenuto valide le notifiche degli avvisi di accertamento, eseguite presso l’ultimo domicilio fiscale noto ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, richiamando la procedura semplificata connessa ai presupposti dell’art. 140 c.p.c. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 26 e 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 140 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva applicato la disciplina della irreperibilità assoluta senza verificare le ricerche effettivamente svolte nel comune del domicilio fiscale e senza considerare la necessità di accertare l’assenza di abitazione, ufficio o azienda nell’intero comune; ha inoltre osservato che non era stato tentato alcun recapito presso gli uffici della società e ha contestato il richiamo al presunto onere del contribuente di indicare il domicilio fiscale. Con il secondo motivo ha censurato l’affermazione secondo cui le relate di notifica, attestanti il mancato reperimento del destinatario, farebbero piena prova fino a querela di falso, richiamando il principio per cui le attestazioni negative del notificatore non sono assistite da pubblica fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso limitatamente al primo profilo, ritenendo illegittima la notifica degli avvisi di accertamento perché la CTR aveva considerato sufficiente la sola mancata reperibilità presso la residenza anagrafica, senza verificare e descrivere le ricerche necessarie per accertare l’irreperibilità assoluta nel comune del domicilio fiscale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che dovrà riesaminare la vicenda applicando il principio secondo cui la notificazione ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 è valida solo se il messo notificatore abbia compiuto e indicato ricerche idonee a escludere che il contribuente abbia abitazione, ufficio o azienda nel comune; in difetto, occorre seguire la procedura di cui all’art. 140 c.p.c. I restanti profili del primo motivo e il secondo motivo sono rimasti assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla notificazione degli atti tributari; la Corte non ne sviluppa autonomamente il contenuto, ma esamina la validità della notifica degli avvisi prodromici alla cartella.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La notificazione degli atti impositivi con la disciplina dell’irreperibilità assoluta è legittima solo dopo ricerche nel comune del domicilio fiscale idonee a verificare che il contribuente non vi abbia più abitazione, ufficio o azienda; in difetto, non può ritenersi valida la procedura semplificata.

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione deve seguire questa disciplina quando non risulti un’irreperibilità assoluta del destinatario nel comune del domicilio fiscale; la Corte richiama la necessità di applicarla in mancanza dei presupposti per la notifica semplificata.

  • art. 2799 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulle relate di notifica; il testo non consente di ricostruire un’interpretazione della Corte su questa norma, perché il relativo motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • La notificazione degli avvisi di accertamento ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973, nella forma dell’irreperibilità assoluta, è valida solo se il notificatore abbia svolto ricerche nel comune del domicilio fiscale del destinatario e abbia dato conto, sia pure senza formalismi vincolati, dell’esito di tali ricerche.
  • La mera attestazione di mancato reperimento del contribuente presso la residenza anagrafica non basta a integrare l’irreperibilità assoluta, se non è dimostrato che il destinatario non abbia abitazione, ufficio o azienda nell’intero comune.
  • Quando non sia accertata un’irreperibilità assoluta, la notificazione deve essere effettuata secondo le forme ordinarie o comunque secondo la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c., non potendo l’Amministrazione avvalersi della disciplina semplificata.
  • In sede di legittimità, il giudice deve verificare la correttezza del procedimento notificatorio alla luce delle ricerche effettivamente compiute dal messo notificatore e non sulla base di mere formule assertive contenute nella relata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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