Cassazione Civile, Ordinanza n. 29049/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2006, con iscrizione a ruolo di IRPEF, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, per complessivi euro 33.957,15. Il contribuente ha impugnato la cartella deducendo, in sintesi, tre profili: 1) violazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto sempre inviare preventivamente la comunicazione di irregolarità, e contestando anche l'effettivo invio dell'avviso bonario; 2) violazione delle norme sulla notificazione (artt. 139, 140 e 149 c.p.c. e art. 26 d.P.R. n. 602/1973), assumendo l'irregolarità della notifica della cartella esattoriale e la contraddittorietà della motivazione della CTR; 3) vizio motivazionale sulla ritenuta regolare rappresentanza dell'Ufficio in appello, assumendo il difetto di rappresentanza e sottoscrizione delle controdeduzioni dell'Agenzia. La Corte ha esaminato anche questioni preliminari sulla ritualità della costituzione dell'agente della riscossione, ma le ha superate rilevando che, al tempo della notifica del ricorso e della costituzione del controricorrente, il successivo regime di successione ex lege non era ancora operativo nel giudizio in corso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nei casi di omesso versamento di somme già esposte in dichiarazione, la comunicazione preventiva ex art. 36-bis non è necessaria, essendo richiesta solo quando emergano errori o incertezze nella dichiarazione; l'eventuale rilievo sull'effettivo invio dell'avviso era comunque irrilevante. Ha respinto il secondo motivo affermando che, in caso di irreperibilità relativa, la notifica della cartella può avvenire ex art. 140 c.p.c. e che, nella specie, la CTR aveva accertato l'invio della raccomandata informativa; la motivazione della sentenza di merito è stata corretta dalla Cassazione quanto al momento di perfezionamento, che non coincide con il solo deposito ma con il ricevimento della raccomandata informativa o con il decorso di dieci giorni dalla spedizione. In ogni caso, la tempestiva impugnazione aveva sanato eventuali vizi della notifica per raggiungimento dello scopo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché veicolava un vizio motivazionale non più deducibile nella forma prospettata e, comunque, non denunciava un fatto storico decisivo omesso, ma questioni giuridiche. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese in favore dell'agente della riscossione; nulla è stato disposto sulle spese nei rapporti con l'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
La comunicazione preventiva dell'esito del controllo automatizzato è necessaria solo quando il controllo evidenzi errori nella dichiarazione o incertezze rilevanti; non è invece dovuta quando la pretesa deriva dal mancato versamento di somme già dichiarate dal contribuente.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Norma richiamata quale base del controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA.
art. 6, comma 5, L. n. 212/2000
Il contraddittorio endoprocedimentale non è imposto in ogni caso, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
La cartella di pagamento può essere notificata anche mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario; in tale forma di notifica trovano applicazione le regole del servizio postale ordinario.
In caso di irreperibilità relativa, la notificazione richiede deposito dell'atto in casa comunale, affissione dell'avviso alla porta e invio della raccomandata informativa; il perfezionamento per il destinatario avviene con il ricevimento della raccomandata o, comunque, decorsi dieci giorni dalla sua spedizione.
L'eventuale nullità della notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo, che può desumersi dalla tempestiva impugnazione dell'atto da parte del destinatario.
È ammissibile la censura di violazione di legge, ma il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più proponibili doglianze di insufficienza o contraddittorietà della motivazione nei termini antecedenti alla riforma.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e i dati da cui risulta, oltre alla sua decisività e alla sede processuale di discussione.
Richiede il deposito degli atti e documenti rilevanti a sostegno del motivo di ricorso per cassazione.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto.
Ha introdotto il rito camerale richiamato per la trattazione del ricorso.
Ha istituito l'Agenzia delle entrate-Riscossione come ente subentrante ex lege nei rapporti delle società del gruppo Equitalia.
Conversione del d.l. n. 193/2016, richiamata per lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia.
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei controlli automatizzati ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 la comunicazione preventiva al contribuente non è necessaria quando la pretesa scaturisce dal mancato pagamento di importi già dichiarati; l'obbligo sussiste solo se l'attività di controllo rileva errori o incertezze nella dichiarazione.
- La cartella di pagamento può essere validamente notificata anche mediante raccomandata diretta del concessionario; in caso di irreperibilità relativa si applica il meccanismo dell'art. 140 c.p.c., con perfezionamento per il destinatario solo al ricevimento della raccomandata informativa o, al più tardi, dopo dieci giorni dalla sua spedizione.
- L'eventuale nullità della notificazione dell'atto impositivo è sanata dal raggiungimento dello scopo quando il contribuente dimostri di aver avuto comunque conoscenza dell'atto impugnandolo tempestivamente.
- Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione è oggi deducibile soltanto come omesso esame di un fatto storico decisivo, non come mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; non sono quindi ammissibili censure che riguardino soltanto questioni giuridiche o argomentative.
- Ai fini del ricorso per cassazione, il ricorrente deve indicare puntualmente il fatto storico asseritamente omesso, il dato da cui risulta, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività.
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