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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29016/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto munito di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per crediti di lavoro nei confronti di una società debitrice ha avviato esecuzione forzata presso terzi pignorando crediti che la società vantava verso un Comune. Il terzo pignorato ha dichiarato di non essere debitore, ma il giudice dell'esecuzione ha ritenuto sussistente il debito e ha ordinato il pagamento al procedente. Il Comune ha proposto opposizione agli atti esecutivi, definita in primo grado con accoglimento dell'opposizione, sul rilievo che al momento del pignoramento non era più debitore della società esecutata, perché aveva già adempiuto in parte e per il resto il debito si era estinto per compensazione con controcrediti comunali. Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale con tre motivi, ma il contenuto specifico dei motivi non è riportato nel testo; la Corte non li esamina perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per tardiva iscrizione a ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c., rilevando che il ricorso, notificato via PEC il 21 maggio 2018, era stato iscritto a ruolo con deposito pervenuto in cancelleria il 27 giugno 2018, quindi oltre il termine di 20 giorni decorrente dalla notificazione e scaduto l'11 giugno 2018. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Imperia e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    20 giorni per l'iscrizione a ruolo

    L'iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione deve avvenire entro il termine perentorio decorrente dalla notificazione; il suo superamento comporta l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 547 c.p.c.

    Richiamato come norma che disciplina la dichiarazione del terzo pignorato nell'espropriazione presso terzi.

  • art. 549 c.p.c.

    Richiamato come base del provvedimento del giudice dell'esecuzione sulla contestazione del credito del terzo pignorato.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di improcedibilità, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55

    Richiamato per la liquidazione delle spese forfettarie.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'iscrizione a ruolo deve avvenire entro il termine perentorio stabilito dall'art. 369 c.p.c.; il deposito tardivo determina l'improcedibilità dell'impugnazione, assorbendo l'esame dei motivi.
  • Quando il ricorso è improcedibile per tardiva iscrizione a ruolo, la Corte non esamina il merito delle censure e provvede alle spese in danno del ricorrente soccombente.
  • Nei giudizi di esecuzione presso terzi, la questione relativa alla debenza del terzo pignorato può essere definita dal giudice dell'esecuzione e poi contestata con opposizione agli atti esecutivi; tuttavia, in cassazione, l'impugnazione resta soggetta ai requisiti processuali di rito.
  • La tardiva instaurazione del giudizio di legittimità comporta anche l'applicazione delle conseguenze economiche accessorie previste in materia di contributo unificato, ove dovute.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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