Cassazione Civile, Ordinanza n. 29014/2021 del 20/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un soggetto aveva prestato fideiussione a garanzia dei debiti di una società verso un istituto di credito. A seguito dell’inadempimento del debitore principale, la banca otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della società e del fideiussore, poi notificato e divenuto definitivo, e procedeva a pignoramento di un immobile del fideiussore. Quest’ultimo proponeva opposizione all’esecuzione deducendo: l’impignorabilità del bene perché conferito in fondo patrimoniale; la nullità del decreto ingiuntivo; la nullità della fideiussione; l’estinzione della garanzia per violazione dell’art. 1956 c.c.; l’illegittimità degli interessi anatocistici. Il tribunale rigettava l’opposizione e la corte d’appello confermava, dichiarando cessata la materia del contendere sul profilo dell’impignorabilità per lo scioglimento del fondo patrimoniale a seguito del decesso del coniuge e ritenendo inammissibili le altre doglianze perché da far valere con opposizione al decreto ingiuntivo, anche tardiva, e non con opposizione all’esecuzione. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi, contestando: la cessata materia del contendere sul fondo patrimoniale; l’esclusione della nullità della fideiussione; la pretesa nullità del decreto ingiuntivo per riduzione del termine di opposizione; la decadenza della banca dalla garanzia ex art. 1956 c.c. per avere concesso ulteriore credito al debitore principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specifica esposizione delle ragioni giuridiche ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c.; il secondo per mancata specificazione della dedotta nullità e per omessa trascrizione o sintesi delle clausole asseritamente nulle, ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c.; il terzo e il quarto perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata sull’irrilevanza in sede di opposizione all’esecuzione delle censure che avrebbero dovuto essere proposte con opposizione al decreto ingiuntivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro e specifico le ragioni giuridiche della censura, indicando la decisione impugnata, quella che si sarebbe dovuta adottare e la regola di diritto violata; la doglianza generica o oscura è inammissibile.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Le censure che presuppongono atti o clausole contrattuali devono indicarne puntualmente il contenuto o trascriverli/sintetizzarli; la mancata specificazione rende il motivo inammissibile.
art. 360 c.p.c.
La censura in cassazione deve essere correttamente ricondotta a uno dei vizi tipizzati; non basta un generico richiamo a violazioni di legge o a errori processuali.
art. 615 c.p.c.
In opposizione all’esecuzione non possono farsi valere questioni attinenti alla validità o ritualità del titolo esecutivo che andavano sollevate con l’opposizione al decreto ingiuntivo, anche tardiva.
art. 1956 c.c.
La dedotta decadenza del fideiussore per concessione di ulteriore credito al debitore principale, ove inerente alla validità/efficacia della garanzia, non può essere introdotta in sede di opposizione all’esecuzione se doveva essere dedotta contro il decreto ingiuntivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere costruito come un sillogismo completo: occorre indicare con precisione la decisione impugnata, la decisione invocata e la specifica regola di diritto violata; la censura oscura o meramente assertiva è inammissibile.
- Quando si contesta un titolo esecutivo giudiziale o profili della sua formazione, le relative doglianze vanno proposte nel rimedio contro il titolo medesimo e non in sede di opposizione all’esecuzione, salvo che attengano a fatti sopravvenuti o all’inesistenza del titolo esecutivo.
- In cassazione non è sufficiente denunciare genericamente la nullità di un contratto o di una garanzia: occorre specificarne la causa, nonché indicare i patti o gli elementi fattuali decisivi su cui la censura si fonda.
- La censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata; il ricorso deve attaccare il fondamento effettivo della decisione e non argomenti diversi o solo indirettamente rilevanti.
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