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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29017/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva confermato il rigetto dell’opposizione all’esecuzione da lei proposta davanti al Giudice di Pace, nell’ambito di due esecuzioni avviate sulla base di due ordinanze: una in una procedura di espropriazione presso terzi e l’altra resa all’esito di un procedimento sommario ex artt. 702-bis ss. c.p.c. In cassazione ha articolato quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione per relationem a precedenti decisioni rese tra le stesse parti; (2) violazione degli artt. 624, 626 e 627 c.p.c., assumendo l’inefficacia esecutiva dell’ordinanza e un vizio di notifica nella fase di merito successiva alla sospensione dell’esecuzione; (3) violazione degli artt. 2901 c.c., 282 e 702-ter c.p.c., contestando la scissione dell’efficacia esecutiva tra capo costitutivo e capo di condanna, in particolare quanto alle spese di lite; (4) un motivo privo di reale censura, limitato a richiedere la condanna della controparte alle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi. Ha affermato che la motivazione per relationem è consentita dall’art. 118 disp. att. c.p.c., anche mediante rinvio a precedenti di merito tra le stesse parti, purché essi siano espressamente individuati e la parte impugnante si confronti specificamente con tali precedenti. Ha poi osservato che il secondo motivo era carente di specificità e, per la parte ex art. 360 n. 5 c.p.c., precluso dalla doppia conforme. Il terzo motivo è stato giudicato confuso e comunque infondato, perché il capo sulle spese è immediatamente esecutivo ex art. 282 c.p.c. anche quando accede a pronunce di natura costitutiva. Il quarto motivo è stato qualificato come non-motivo. Il ricorso è stato quindi dichiarato integralmente inammissibile, con nulla sulle spese perché la controparte era rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è legittima quando il giudice richiama precedenti decisionali espressamente individuati, anche di merito e anche intervenuti tra le stesse parti; in tal caso il precedente richiamato entra a far parte integrante della motivazione.
  • Chi impugna una sentenza motivata per rinvio a precedenti deve confrontarsi specificamente anche con le argomentazioni contenute nei provvedimenti richiamati e verificare la concreta sovrapponibilità della fattispecie.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono formulate in modo generico, confuso o non chiariscono quali errori di diritto o di fatto siano stati commessi dal giudice di merito e quali deduzioni siano rimaste disattese.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non allega un diverso contenuto fattuale rispetto a quello già scrutinato nei due gradi di merito.
  • Il capo della sentenza che condanna alle spese di lite è immediatamente esecutivo ex art. 282 c.p.c., indipendentemente dalla natura costitutiva, dichiarativa o di condanna della pronuncia principale a cui accede.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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