Cassazione Civile, Ordinanza n. 29017/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva confermato il rigetto dell’opposizione all’esecuzione da lei proposta davanti al Giudice di Pace, nell’ambito di due esecuzioni avviate sulla base di due ordinanze: una in una procedura di espropriazione presso terzi e l’altra resa all’esito di un procedimento sommario ex artt. 702-bis ss. c.p.c. In cassazione ha articolato quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione per relationem a precedenti decisioni rese tra le stesse parti; (2) violazione degli artt. 624, 626 e 627 c.p.c., assumendo l’inefficacia esecutiva dell’ordinanza e un vizio di notifica nella fase di merito successiva alla sospensione dell’esecuzione; (3) violazione degli artt. 2901 c.c., 282 e 702-ter c.p.c., contestando la scissione dell’efficacia esecutiva tra capo costitutivo e capo di condanna, in particolare quanto alle spese di lite; (4) un motivo privo di reale censura, limitato a richiedere la condanna della controparte alle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi. Ha affermato che la motivazione per relationem è consentita dall’art. 118 disp. att. c.p.c., anche mediante rinvio a precedenti di merito tra le stesse parti, purché essi siano espressamente individuati e la parte impugnante si confronti specificamente con tali precedenti. Ha poi osservato che il secondo motivo era carente di specificità e, per la parte ex art. 360 n. 5 c.p.c., precluso dalla doppia conforme. Il terzo motivo è stato giudicato confuso e comunque infondato, perché il capo sulle spese è immediatamente esecutivo ex art. 282 c.p.c. anche quando accede a pronunce di natura costitutiva. Il quarto motivo è stato qualificato come non-motivo. Il ricorso è stato quindi dichiarato integralmente inammissibile, con nulla sulle spese perché la controparte era rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per affermare la tempestività del ricorso per cassazione, notificato entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi, ma la Corte rileva che le censure non sono formulate con sufficiente specificità e, per il n. 5, sono in parte precluse dalla doppia conforme
invocato dalla ricorrente per la dedotta nullità della sentenza, ma la Corte esclude la nullità della motivazione
consente la motivazione per relationem e il rinvio a precedenti, anche di merito, espressamente individuati
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
richiamati dalla ricorrente per contestare la fase di sospensione dell’esecuzione e la successiva instaurazione del merito
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo relativo all’azione revocatoria
la Corte ribadisce che il capo di condanna alle spese è immediatamente esecutivo
richiamato dalla ricorrente in relazione al procedimento sommario
invocato dalla Corte per dichiarare inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 in presenza di doppia conforme
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il parametro dell’ulteriore contributo unificato
art. 52, comma 5, L. 18 giugno 2009
menzionato come norma che ha modificato l’art. 118 disp. att. c.p.c. a decorrere dal 4 luglio 2009
Massime di principio
- La motivazione per relationem è legittima quando il giudice richiama precedenti decisionali espressamente individuati, anche di merito e anche intervenuti tra le stesse parti; in tal caso il precedente richiamato entra a far parte integrante della motivazione.
- Chi impugna una sentenza motivata per rinvio a precedenti deve confrontarsi specificamente anche con le argomentazioni contenute nei provvedimenti richiamati e verificare la concreta sovrapponibilità della fattispecie.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono formulate in modo generico, confuso o non chiariscono quali errori di diritto o di fatto siano stati commessi dal giudice di merito e quali deduzioni siano rimaste disattese.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non allega un diverso contenuto fattuale rispetto a quello già scrutinato nei due gradi di merito.
- Il capo della sentenza che condanna alle spese di lite è immediatamente esecutivo ex art. 282 c.p.c., indipendentemente dalla natura costitutiva, dichiarativa o di condanna della pronuncia principale a cui accede.
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