Cassazione Civile, Ordinanza n. 29015/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore esecutato)
La controversia
La società concessionaria della riscossione aveva avviato un'esecuzione forzata presso terzi nei confronti della debitrice. Quest'ultima propose opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.; il giudice dell'esecuzione sospese il processo e fissò un termine per introdurre la fase di merito, ma tale termine non venne rispettato. Il giudice dichiarò quindi estinta la procedura esecutiva. Il reclamo della concessionaria fu respinto dal tribunale e poi la sentenza confermata in appello. In cassazione, la ricorrente dedusse: 1) violazione di legge e omessa pronuncia, sostenendo che nella riscossione esattoriale non sarebbe applicabile l'art. 624, comma 3, c.p.c. e che il giudice non avrebbe potuto fissare il termine per la fase di merito né dichiarare l'estinzione; 2) omessa pronuncia su un ulteriore motivo di appello, relativo alla pretesa improseguibilità dell'esecuzione per avvenuto adempimento del terzo pignorato; 3) ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia sulla dedotta tassatività delle ipotesi di estinzione del processo esecutivo esattoriale. La Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure, valorizzando l'effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, che ha consentito l'opposizione ex art. 615 c.p.c. anche nella riscossione esattoriale e reso applicabili le corrispondenti regole processuali, compresa l'estinzione per mancata introduzione tempestiva del merito dopo la sospensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 57 d.P.R. 602/1973 nella parte in cui non consentiva l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in materia di riscossione esattoriale, le norme del codice di rito sulla sospensione dell'esecuzione e sulla conseguente estinzione per mancata introduzione della fase di merito si applicano anche all'esecuzione esattoriale. Ha quindi confermato la legittimità dell'ordinanza che aveva fissato il termine per il merito e della successiva declaratoria di estinzione. Le doglianze di omessa pronuncia sono state dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza, perché i motivi non esaminati erano comunque infondati in diritto o non idonei a mutare l'esito della causa. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'intimata; disposto inoltre l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'opposizione all'esecuzione è proponibile anche nella riscossione esattoriale; una volta ammessa, essa resta soggetta alle regole processuali del codice di procedura civile.
La mancata tempestiva introduzione della fase di merito dopo la sospensione comporta l'estinzione del processo esecutivo, e tale regola si applica anche all'esecuzione esattoriale.
Disciplina i presupposti e le modalità della sospensione dell'esecuzione esattoriale; non è in rapporto di specialità esclusiva con l'art. 624 c.p.c., ma di complementarietà.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la peculiarità del pignoramento presso terzi esattoriale rispetto a quello ordinario.
Richiamato nel ricorso tra le norme che, secondo la ricorrente, avrebbero escluso l'applicazione dell'art. 624 c.p.c.
La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non consentiva l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in materia di riscossione esattoriale.
Le doglianze di omessa pronuncia sono state ritenute inammissibili quando il motivo asseritamente trascurato era comunque manifestamente infondato o irrilevante rispetto all'esito.
È espressamente prevista la possibilità di dichiarare l'estinzione del processo esecutivo anche dopo l'assegnazione.
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
d.lgs. 602/1973
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle ipotesi di estinzione del processo esecutivo esattoriale, ritenute non tassative o comunque non ostative all'applicazione delle regole ordinarie una volta ammessa l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Massime di principio
- Quando, in materia di riscossione esattoriale, è ammessa l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., si applicano anche le regole processuali del codice di rito sulla sospensione del processo esecutivo e sulla necessaria introduzione della fase di merito entro il termine fissato dal giudice.
- L'art. 60 d.P.R. 602/1973 e l'art. 624 c.p.c. non operano in rapporto di specialità esclusiva, ma in rapporto di complementarietà: la prima norma riguarda i presupposti della sospensione dell'esecuzione esattoriale, la seconda gli effetti processuali della mancata tempestiva riassunzione/introduzione del merito dopo la sospensione.
- L'illegittimità costituzionale della preclusione all'opposizione ex art. 615 c.p.c. in ambito esattoriale comporta l'applicazione retroattiva delle regole processuali ordinarie compatibili, anche nei procedimenti instaurati prima della pronuncia costituzionale.
- Una censura di omessa pronuncia è inammissibile per difetto di rilevanza quando il motivo asseritamente non esaminato è comunque manifestamente infondato in diritto o non potrebbe mutare l'esito del giudizio.
- L'estinzione del processo esecutivo può essere dichiarata anche in fasi successive all'assegnazione, nei casi previsti dal codice di rito.
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