Cassazione Civile, Ordinanza n. 29013/2021 del 20/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un preavviso di fermo amministrativo relativo a cinque veicoli di proprietà di una società che esercitava attività di autonoleggio. La società destinataria del provvedimento propose opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., chiedendo anche il risarcimento del danno; dopo il deposito del ricorso, l'agente della riscossione emise il fermo e lo trascrisse nei pubblici registri, ma il contribuente ottenne la sospensione cautelare. Il tribunale accolse l'opposizione e condannò l'agente della riscossione al risarcimento, ritenendo nullo il preavviso e il fermo per difetto di preventiva comunicazione e per mancato rispetto del termine dilatorio di cui agli artt. 50 e 86 del d.P.R. 602/1973, oltre a rilevare l'asserita mancanza di motivazione e la sproporzione tra credito esattoriale e danno. In appello l'agente della riscossione contestò tali conclusioni; la corte territoriale, però, dichiarò inammissibile l'impugnazione perché non erano state censurate tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado e perché il motivo sul quantum era generico. In cassazione la ricorrente dedusse violazione degli artt. 100, 329, 346, 356, 366, n. 6, 342 c.p.c. e degli artt. 50 e 86 del d.P.R. 602/1973, sostenendo: (1) che l'appello aveva effettivamente investito tutte le rationes, compresa quella relativa all'art. 86; (2) che il contribuente era stato regolarmente avvisato del fermo; (3) che la decisione di primo grado non si fondava sulla sproporzione tra credito e danno; (4) che il motivo di gravame sul danno non era stato esaminato correttamente e imponeva una rinnovazione della CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura con cui la ricorrente contestava la declaratoria di inammissibilità dell'appello, perché il ricorso non riportava in modo specifico il contenuto degli atti processuali su cui si fondava, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. Ha poi giudicato inammissibili le censure relative alla pretesa violazione degli artt. 50 e 86 del d.P.R. 602/1973, perché il giudice d'appello non aveva esaminato il merito della questione, avendo deciso solo sulla pregiudiziale di inammissibilità del gravame. Infine ha dichiarato inammissibile anche il motivo sul quantum debeatur, poiché la sentenza impugnata aveva dichiarato inammissibile il gravame per genericità e il ricorso per cassazione si limitava a riproporre doglianze di merito non pertinenti rispetto alla ratio decidendi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La ricorrente sosteneva che l'avviso di intimazione previsto dalla norma non si applichi al fermo amministrativo; la Corte di cassazione non entra nel merito di tale questione perché il giudice d'appello aveva deciso in rito, dichiarando inammissibile l'appello.
La sentenza di primo grado era stata fondata anche sulla mancata preventiva comunicazione del fermo; la Cassazione rileva che tale ratio non era stata specificamente censurata in appello, con conseguente inammissibilità del gravame.
Richiamato nel motivo di ricorso unitamente agli artt. 329 e 346 c.p.c., ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza.
Richiamato per contestare la valutazione di inammissibilità dell'appello; la Corte dichiara inammissibile la censura per mancata specifica indicazione degli atti rilevanti.
Richiamato nel primo motivo, ma la Corte reputa necessario indicare specificamente gli atti processuali su cui si fonda la doglianza.
La Corte d'appello ha ritenuto generico il motivo di appello sul danno; la Cassazione considera tale ratio non censurata in modo pertinente.
Richiamato nel quarto motivo, ma la Corte osserva che il giudice d'appello non era tenuto a rinnovare la CTU una volta dichiarato inammissibile il motivo di gravame.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Quando il ricorso per cassazione si fonda su atti processuali, il ricorrente deve indicarli specificamente, trascrivendone o riassumendone il contenuto e precisandone fase, collocazione e fascicolo; in difetto, il motivo è inammissibile.
È il parametro formale richiamato per dedurre i vizi processuali prospettati dalla ricorrente.
La soccombenza nel giudizio di legittimità comporta la condanna alle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione un errore del giudice d'appello nella lettura dell'atto di appello o della sentenza di primo grado ha l'onere di rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo o riassumendo in modo esaustivo i passi rilevanti degli atti processuali e indicando dove essi si trovano nel fascicolo.
- La censura in cassazione contro una declaratoria di inammissibilità dell'appello deve investire specificamente la ratio decidendi posta dal giudice di merito; sono inammissibili le doglianze che presuppongono un esame del merito non compiuto dal giudice di appello.
- Quando il giudice d'appello dichiara inammissibile il gravame per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi, in cassazione non possono essere utilmente riproposte questioni di merito che restano assorbite dalla decisione in rito.
- Il motivo di appello e il motivo di ricorso devono contenere un "progetto alternativo di decisione" sufficientemente chiaro e specifico: la mera genericità delle censure rende legittima la declaratoria di inammissibilità.
- La richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica è inconferente se il giudice di appello non esamina il merito della controversia per ragioni pregiudiziali di rito.
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