Cassazione Civile, Ordinanza n. 28996/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce dal rifiuto dell'assicuratore di corrispondere l'indennizzo previsto da una polizza per i danni subiti da un capannone industriale e dalle attrezzature in esso contenute a seguito di un evento atmosferico del 23 luglio 2011. In primo grado la domanda dell'assicurata era stata respinta, e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo che i danni da pioggia e altri fenomeni atmosferici fossero coperti solo se derivanti da rotture o lesioni del fabbricato provocate dalla violenza del fenomeno, circostanza esclusa dalla CTU e dalla perizia. La società assicurata ha proposto ricorso principale per cassazione denunciando violazione dei canoni di interpretazione contrattuale, sostenendo che la Corte d'appello aveva letto la clausola di delimitazione della garanzia in modo atomistico e non coordinato con la clausola di estensione relativa all'acqua piovana, che prevedeva una parziale deroga alla limitazione e copriva i danni da acqua piovana anche in caso di otturazione dei pluviali dovuta ad accumulo di grandine, neve o altri materiali. La ricorrente ha anche lamentato che, in caso di dubbio, avrebbe dovuto operare l'interpretazione contro il predisponente ex art. 1370 c.c., e ha dedotto un secondo motivo poi assorbito. L'assicuratrice ha proposto ricorso incidentale con censure su ultrapetizione, validità/vincolatività della perizia contrattuale e interpretazione della polizza, ma tali motivi sono stati ritenuti inammissibili per carenze di specificità e per impropria richiesta di rivalutazione del merito e delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, nei limiti indicati in motivazione, ritenendo che il giudice di merito avesse interpretato la polizza in modo meramente atomistico e non avesse coordinato la clausola di delimitazione con quella di estensione sulla copertura dei danni da acqua piovana. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione a tale motivo e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo del ricorso principale è stato assorbito. Il ricorso incidentale dell'assicuratrice è stato dichiarato inammissibile per violazione dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, oltre che per la sostanziale richiesta di riesame del merito.
Norme richiamate
artt. 1362 ss. c.c.
L'interpretazione del contratto deve seguire i canoni ermeneutici legali; il senso letterale va letto nel contesto dell'intero contratto e coordinato con gli altri criteri interpretativi.
art. 1363 c.c.
Le singole clausole devono essere interpretate in correlazione tra loro, mediante coordinamento sistematico delle espressioni contrattuali.
art. 1366 c.c.
Il contratto va interpretato secondo buona fede e correttezza, evitando letture cavillose o contrastanti con l'affidamento ragionevole e con la causa concreta dell'accordo.
art. 1369 c.c.
L'interpretazione deve essere coerente con la funzione pratica e la causa concreta del contratto.
art. 1370 c.c.
Invocato dalla ricorrente come criterio per risolvere il dubbio interpretativo in senso sfavorevole al predisponente; la Corte non lo sviluppa espressamente nel decisum, ma richiama i criteri soggettivi e la buona fede.
art. 1372 c.c.
Il contratto, una volta stipulato, vincola le parti secondo la regola convenzionale che ne disciplina il rapporto.
art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente atti e documenti, con puntuale collocazione e riproduzione delle parti rilevanti; la mancanza rende il ricorso inammissibile.
art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
È il parametro formale di denuncia della violazione di legge per i motivi proposti.
art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.
Nel testo applicabile, il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non alla mera insufficienza o illogicità della motivazione o alla rivalutazione delle prove.
artt. 99 e 112 c.p.c.
Richiamati dal ricorso incidentale per lamentare ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è dichiarata inammissibile.
art. 808-ter c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla perizia contrattuale; la Corte non esamina il merito per inammissibilità del motivo.
artt. 1218 e 1711 c.c.
Richiamati nel ricorso principale assorbito; non oggetto di decisione nel merito.
artt. 1427, 1428, 1429, 1439 c.c.
Richiamati nel ricorso incidentale; le censure non superano il vaglio di ammissibilità.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in relazione all'esito del giudizio.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è ammissibile solo se si indica in modo specifico l'errore di diritto o logico compiuto dal giudice di merito; non è consentito chiedere una nuova interpretazione del contratto come se la Corte di cassazione fosse un terzo grado di merito.
- L'interpretazione del contratto deve essere globale e sistematica: le clausole non possono essere lette in modo atomistico, ma vanno coordinate tra loro alla luce del testo complessivo, della funzione economico-pratica del negozio e della causa concreta perseguita dalle parti.
- In presenza di clausole assicurative potenzialmente sovrapposte o di deroga parziale, il giudice deve verificare la portata della clausola di estensione rispetto alla clausola limitativa, privilegiando una lettura coerente con la complessiva disciplina del rischio pattuita.
- Il criterio di buona fede nell'interpretazione contrattuale impedisce letture meramente cavillose o formalistiche delle clausole quando esse generino risultati incoerenti con gli affidamenti ragionevoli e con la ratio dell'accordo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non rispetta il requisito di autosufficienza: atti e documenti richiamati devono essere specificamente indicati e riprodotti nella parte rilevante, con esatta collocazione nel fascicolo, così da consentire il controllo di legittimità.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione, nel regime applicabile, non consente la rivalutazione del merito né del materiale probatorio; è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
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