Cassazione Civile, Ordinanza n. 22142/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento relativa a IVA e altre somme, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico 2012 per l’anno d’imposta 2011 e notificata nel 2016. La società contribuente aveva impugnato l’atto deducendo, in sintesi, la decadenza della pretesa, l’omesso invio della comunicazione di irregolarità, l’inesistenza/nullità della notifica a mezzo PEC per formato del file non conforme, e la nullità della cartella per insufficiente indicazione degli interessi. La CTR aveva rigettato l’appello ritenendo tempestiva la cartella, infondate le censure sulla mancata comunicazione bonaria, tardiva la doglianza sul formato della cartella e non autosufficienti le contestazioni sulla quantificazione degli interessi. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, lamentando l’omessa considerazione della decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973; 2) violazione dell’art. 116 c.p.c. per avere la CTR considerato sufficiente la prova dell’invio della comunicazione di irregolarità tramite dati dell’Anagrafe tributaria, senza copia della comunicazione e prova di ricezione; 3) vizio motivazionale e omesso rilievo officioso dell’inesistenza della notifica PEC in PDF anziché in P7M; 4) violazione di varie norme sulla motivazione e sul contenuto dell’atto impositivo, per mancata indicazione nella cartella del dies a quo e dei tassi applicati per gli interessi.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo per difetto di specificità/autosufficienza e perché diretti, in sostanza, a censurare la motivazione o a introdurre questioni nuove non esaminate nei gradi di merito; ha ritenuto comunque infondato il secondo motivo, precisando che, nel controllo automatizzato, l’omesso invio della comunicazione di irregolarità non determina di per sé nullità della cartella e che il contraddittorio preventivo è dovuto solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, evenienza esclusa dall’accertamento di fatto della CTR. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa delle controparti; la Corte ha inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
la censura sul vizio motivazionale non poteva superare i limiti attuali del sindacato di legittimità, essendo denunciabile solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
dopo la riforma del 2012 consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non nei limiti del minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
la sentenza è censurabile in cassazione solo se la motivazione manca, è apparente, perplessa, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la carenza assoluta del requisito motivazionale integra nullità della sentenza; nel caso concreto la CTR aveva invece reso una motivazione sufficiente.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la decadenza della cartella; la Corte non entra nel merito perché la relativa censura è dichiarata inammissibile.
artt. 36-bis e 54-bis d.P.R. n. 600/1973
nelle procedure di controllo automatizzato l'omesso invio della comunicazione di irregolarità è, di regola, una mera irregolarità e non determina nullità della cartella.
art. 6, comma 5, L. n. 212/2000
non impone il contraddittorio preventivo in ogni iscrizione a ruolo, ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa una violazione decisiva e considera il motivo comunque infondato/inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
chi deduce omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione e la sua decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a supporto dell’autosufficienza della censura.
richiamato dalla ricorrente per la dedotta invalidità della cartella in relazione al calcolo degli interessi.
richiamato dalla ricorrente per contestare il contenuto motivazionale della cartella.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa nullità dell’atto per difetto di motivazione.
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle doglianze sul procedimento e sulla motivazione dell’atto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., non è più consentito censurare la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione; è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, nei limiti del minimo costituzionale della motivazione.
- La motivazione è nulla solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; una motivazione sintetica ma comprensibile e coerente è sufficiente.
- Chi deduce in cassazione l’omesso esame di un fatto decisivo deve rispettare rigorosi oneri di specificità e autosufficienza, indicando il fatto storico, il dato da cui emerge, il momento della discussione processuale e la sua decisività, oltre a riportare gli atti rilevanti.
- Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni, l’omesso invio della comunicazione di irregolarità non determina automaticamente la nullità della cartella; il contraddittorio preventivo è dovuto solo se emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o doglianze nuove non dedotte nei gradi di merito.
- La contestazione sulla quantificazione di interessi o accessori in una cartella di pagamento deve essere supportata dalla riproduzione degli elementi testuali necessari a consentire il controllo di specificità del motivo.
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