Cassazione Civile, Ordinanza n. 21457/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui, a seguito di controlli e indagini finanziarie, l'Ufficio ha recuperato a tassazione euro 97.000 per IRPEG, IVA e IRAP nei confronti di una società. L'Amministrazione ha ritenuto che movimentazioni bancarie emerse sui conti di un familiare dei soci e su conti di soggetti collegati fossero riconducibili all'attività sociale e non trovassero riscontro nella contabilità, valorizzando assegni e bonifici riferibili alla società e la capacità contributiva incoerente dei finanziamenti dei soci. La CTR ha confermato la legittimità dell'accertamento ritenendo sufficienti presunzioni gravi, precise e concordanti. In cassazione la società ha proposto dapprima un primo ricorso, notificato ma non depositato nei termini ex art. 369 c.p.c., e poi un secondo ricorso, notificato e depositato, con due motivi: 1) violazione degli artt. 53 e 35 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su alcuni motivi d'appello e per avere la CTR ritenuto immune da vizi la sentenza di primo grado che avrebbe a sua volta omesso di pronunciarsi su specifiche censure contro l'avviso; 2) violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973, 51 d.P.R. 633/1972, art. 2697 c.c. e l. 241/1990, deducendo l'assenza di regolare autorizzazione alle indagini bancarie, la mancata allegazione dell'autorizzazione all'atto, l'assenza di un corretto contraddittorio endoprocedimentale e l'erroneità dell'automatica imputazione alla società di movimentazioni riferibili a terzi, soci e familiari.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo ricorso era improcedibile per omesso deposito nel termine di cui all'art. 369 c.p.c.; quanto al secondo ricorso, proposto successivamente per sanare il vizio, ha affermato che la notificazione della prima impugnazione rendeva nota legalmente la sentenza e che una nuova impugnazione doveva essere proposta entro il termine breve decorrente da tale notificazione. Poiché il secondo ricorso era stato notificato il 2 dicembre 2015, a fronte della prima notifica del 17 luglio 2015, la Corte lo ha ritenuto tardivo e quindi inammissibile. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine previsto comporta improcedibilità del ricorso stesso.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato come norma processuale tributaria invocata dalla ricorrente a sostegno della censura di omessa pronuncia.
art. 35 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato come norma processuale tributaria invocata dalla ricorrente a sostegno della censura di omessa pronuncia.
È richiamato per denunciare il vizio di omessa pronuncia su motivi di appello e di primo grado.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È invocato dalla ricorrente in relazione alle indagini finanziarie e alla loro utilizzabilità ai fini dell'accertamento.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È invocato dalla ricorrente in relazione alle indagini finanziarie e alla loro utilizzabilità ai fini IVA.
È richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova rispetto alla riferibilità delle movimentazioni bancarie alla società.
È richiamata dalla ricorrente in tema di accesso agli atti e, in concreto, per lamentare la mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in combinato con il comma 1-quater quale parametro per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando un primo ricorso per cassazione sia stato notificato, la notificazione vale a rendere legalmente conoscibile la decisione impugnata; un secondo ricorso successivo deve essere proposto entro il termine breve decorrente da quella notificazione, altrimenti è tardivo e inammissibile.
- La mera notificazione del primo ricorso non consuma di per sé il potere di impugnazione, ma la seconda impugnazione resta ammissibile solo se tempestiva rispetto al termine breve e se il vizio del primo non sia stato ancora definito in rito.
- Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine di legge determina improcedibilità del primo ricorso, ma non consente di proporre liberamente una nuova impugnazione oltre i termini previsti per l'impugnazione stessa.
- In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile, la parte soccombente è tenuta alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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