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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21457/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento con cui, a seguito di controlli e indagini finanziarie, l'Ufficio ha recuperato a tassazione euro 97.000 per IRPEG, IVA e IRAP nei confronti di una società. L'Amministrazione ha ritenuto che movimentazioni bancarie emerse sui conti di un familiare dei soci e su conti di soggetti collegati fossero riconducibili all'attività sociale e non trovassero riscontro nella contabilità, valorizzando assegni e bonifici riferibili alla società e la capacità contributiva incoerente dei finanziamenti dei soci. La CTR ha confermato la legittimità dell'accertamento ritenendo sufficienti presunzioni gravi, precise e concordanti. In cassazione la società ha proposto dapprima un primo ricorso, notificato ma non depositato nei termini ex art. 369 c.p.c., e poi un secondo ricorso, notificato e depositato, con due motivi: 1) violazione degli artt. 53 e 35 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su alcuni motivi d'appello e per avere la CTR ritenuto immune da vizi la sentenza di primo grado che avrebbe a sua volta omesso di pronunciarsi su specifiche censure contro l'avviso; 2) violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973, 51 d.P.R. 633/1972, art. 2697 c.c. e l. 241/1990, deducendo l'assenza di regolare autorizzazione alle indagini bancarie, la mancata allegazione dell'autorizzazione all'atto, l'assenza di un corretto contraddittorio endoprocedimentale e l'erroneità dell'automatica imputazione alla società di movimentazioni riferibili a terzi, soci e familiari.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo ricorso era improcedibile per omesso deposito nel termine di cui all'art. 369 c.p.c.; quanto al secondo ricorso, proposto successivamente per sanare il vizio, ha affermato che la notificazione della prima impugnazione rendeva nota legalmente la sentenza e che una nuova impugnazione doveva essere proposta entro il termine breve decorrente da tale notificazione. Poiché il secondo ricorso era stato notificato il 2 dicembre 2015, a fronte della prima notifica del 17 luglio 2015, la Corte lo ha ritenuto tardivo e quindi inammissibile. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando un primo ricorso per cassazione sia stato notificato, la notificazione vale a rendere legalmente conoscibile la decisione impugnata; un secondo ricorso successivo deve essere proposto entro il termine breve decorrente da quella notificazione, altrimenti è tardivo e inammissibile.
  • La mera notificazione del primo ricorso non consuma di per sé il potere di impugnazione, ma la seconda impugnazione resta ammissibile solo se tempestiva rispetto al termine breve e se il vizio del primo non sia stato ancora definito in rito.
  • Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine di legge determina improcedibilità del primo ricorso, ma non consente di proporre liberamente una nuova impugnazione oltre i termini previsti per l'impugnazione stessa.
  • In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile, la parte soccombente è tenuta alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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