Cassazione Civile, Ordinanza n. 06056/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con cui l'Ufficio aveva contestato alla società un maggior ricavo di euro 20.000,00 da assoggettare a tassazione. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto, ritenendo che l'accertamento fosse fondato solo sullo scostamento dagli studi di settore, senza ulteriori riscontri, e che non ricorressero i presupposti per l'accertamento induttivo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell'invio dell'invito a dedurre e nella risposta della società con memorie che avrebbero riconosciuto errori dichiarativi e inciso sulla rielaborazione dello studio di settore; (2) violazione dell'art. 62 sexies del d.l. n. 331/1993 e dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, per avere il giudice d'appello escluso che la memoria presentata in sede amministrativa integrasse un vero contraddittorio e per avere ritenuto insufficiente l'accertamento fondato sullo scostamento dagli studi di settore; (3) ulteriore omesso esame di fatti decisivi, deducendo che l'Ufficio aveva motivato l'accertamento anche sulla base di una ricostruzione analitica dei ricavi, della pretesa antieconomicità della gestione e della deduzione di costi sostenuti senza correlativi compensi, sicché non era vero che l'atto si fondasse esclusivamente sugli studi di settore. Nel corso del giudizio di legittimità la società resistente ha depositato istanza di estinzione per adesione alla definizione agevolata delle controversie pendenti, producendo domanda e quietanza di pagamento entro il termine previsto dalla legge n. 197/2022.
La decisione
La Corte ha preso atto del deposito della domanda di definizione agevolata e del versamento degli importi dovuti, richiamando la disciplina della legge n. 197/2022, come modificata, secondo cui il deposito di domanda e pagamento entro il termine stabilito comporta la declaratoria di estinzione del processo. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, in ragione dell'adesione alla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stata invocata per i motivi di ricorso che denunciavano omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata per la censura di violazione e falsa applicazione delle norme in tema di accertamento tributario.
art. 62 sexies d.l. n. 331/1993
Richiamato come parametro normativo dell'accertamento fondato sugli studi di settore e del relativo contraddittorio.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come base dell'accertamento induttivo, che la CTR aveva ritenuto non giustificato nel caso concreto.
art. 5, comma 7, l. n. 130/2022
Richiamato nel provvedimento interlocutorio di sospensione del giudizio in attesa della scadenza del termine previsto dalla norma.
art. 5, comma 10, l. n. 130/2022
Richiamato con riferimento all'istanza di sospensione proposta dalla parte resistente.
art. 1, comma 198, l. n. 197/2022
Prevede che, con il deposito della domanda di definizione agevolata e della prova del pagamento entro il termine, il processo venga dichiarato estinto.
art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197/2022
Disciplina l'accesso alla definizione agevolata delle controversie pendenti e gli effetti processuali della domanda con pagamento.
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34/2023 convertito in l. n. 56/2023
Ha modificato la disciplina della definizione agevolata richiamata dalla Corte.
art. 1, commi 200 e 201, l. n. 197/2022
Regolano il diniego della definizione, la sua impugnazione e la revocazione del provvedimento di estinzione eventualmente pronunciato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per effetto dell'adesione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di cassazione, il deposito della domanda di definizione agevolata della controversia pendente e della prova del versamento nei termini di legge impone la declaratoria di estinzione del processo.
- L'adesione alla definizione agevolata determina che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Le censure di legittimità contro una sentenza tributaria restano assorbite se, nelle more, sopravviene una causa legale di estinzione del giudizio per adesione alla procedura definitoria.
- In tema di accertamento fondato sugli studi di settore, la parte che contesta l'atto può dedurre sia vizi motivazionali sia violazioni delle norme sull'accertamento, ma tali questioni diventano irrilevanti se il processo viene dichiarato estinto per definizione agevolata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05973/2024 del 06/03/2024
- ordinanza_civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05976/2024 del 06/03/2024
- ordinanza_civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05977/2024 del 06/03/2024
- ordinanza_civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05978/2024 del 06/03/2024
- ordinanza_civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05979/2024 del 06/03/2024
- ordinanza_civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05980/2024 del 06/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →