Cassazione Civile, Ordinanza n. 26547/2025 del 02/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ente provinciale aveva richiesto a una società distributrice di energia il pagamento del canone concessorio non ricognitorio per occupazioni permanenti del suolo, sottosuolo e spazio aereo con cavi e condutture elettriche, per gli anni 2001-2003, mediante diffida e messa in mora. La società aveva contestato la pretesa assumendo, in sintesi, che: a) l’atto fosse illegittimo perché fondato su una delibera regolamentare asseritamente invalida e comunque da disapplicare; b) la TOSAP già versata costituirebbe il limite massimo del prelievo esigibile, con conseguente impossibilità di cumulare o eccedere tale importo con il canone ex art. 27 cod. strada; c) la TOSAP, essendo commisurata alle utenze e forfettaria, coprirebbe automaticamente tutte le occupazioni territoriali interessate; d) la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto necessaria un’impugnazione davanti al giudice amministrativo e avrebbe richiesto prova della coincidenza tra occupazioni tassate e occupazioni soggette a canone. La Corte di cassazione, richiamando un precedente giudicato tra le stesse parti relativo ad annualità successive, ha ritenuto infondati i motivi, affermando che la disciplina consente la coesistenza tra TOSAP e canone concessorio non ricognitorio e che, quando ricorrono i presupposti della medesima occupazione, va operata la detrazione dell’importo già pagato a titolo di TOSAP dall’importo dovuto per il canone, senza che la TOSAP costituisca un tetto massimo assorbente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società, ritenendo infondate tutte le censure. Ha valorizzato l’efficacia del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su annualità successive, giudicato che aveva già chiarito il criterio di calcolo del rapporto tra TOSAP e canone concessorio non ricognitorio: non assorbimento della seconda nella prima, ma detrazione dell’importo TOSAP dal canone dovuto per le medesime occupazioni. Di conseguenza, la pretesa dell’ente territoriale è stata ritenuta legittima nei limiti della differenza algebrica tra canone e tassa, e la ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La somma dovuta per l’uso o l’occupazione delle strade può essere stabilita annualmente o in un’unica soluzione; la misura è determinata in ragione delle soggezioni arrecate alla strada, del valore economico dell’autorizzazione o concessione e del vantaggio ricavato dall’utente.
Le occupazioni di qualsiasi natura su strade, corsi, piazze e beni demaniali o patrimoniali indisponibili sono soggette a TOSAP.
La tassa è dovuta dal titolare dell’atto di concessione o autorizzazione, o in mancanza dall’occupante di fatto, in proporzione alla superficie sottratta all’uso pubblico.
comma 1; comma 2, lettera f); comma 3
Gli enti locali possono sostituire la tassa con un canone; per le occupazioni con cavi e impianti da parte di aziende di pubblici servizi il canone è determinato forfetariamente; dalla misura complessiva del canone o della tassa va detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge riscossi per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Richiamato come base regolamentare dell’autonomia impositiva degli enti locali.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi del limite massimo del prelievo e della detrazione del canone rispetto alla TOSAP.
art. 17, comma 63, L. n. 127/1997
È richiamato per affermare la compatibilità della TOSAP con il pagamento di un canone concessorio non ricognitorio, con possibilità per l’ente di prevedere agevolazioni fino all’esenzione.
Richiamato nei motivi come norma regolamentare collegata al regime delle occupazioni stradali.
art. 3 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso come parametro costituzionale.
art. 23 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso come parametro costituzionale in materia di prestazioni patrimoniali imposte.
art. 97 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso come parametro di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
art. 102 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di riparto di giurisdizione e funzione giurisdizionale.
art. 103 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 111 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso come parametro del giusto processo.
Richiamato nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Richiamato come norma sul sindacato di legittimità dedotto dalla ricorrente.
Richiamato nei motivi con riferimento al processo tributario.
Richiamato nei motivi con riferimento al processo amministrativo.
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disapplicazione dell’atto amministrativo nel giudizio tributario.
art. 5 allegato E L. n. 2248/1865
Richiamato dalla ricorrente quale base della disapplicazione dell’atto amministrativo nel rito ordinario.
Richiamato in relazione alla certificazione del passaggio in giudicato di una precedente sentenza.
Massime di principio
- Il canone concessorio non ricognitorio ex art. 27 cod. strada e la TOSAP hanno natura e funzione diverse: la prima è un corrispettivo collegato all’uso particolare del bene pubblico, la seconda è un prelievo tributario connesso all’occupazione del suolo pubblico.
- La previsione dell’art. 63, comma 3, d.lgs. n. 446/1997 non stabilisce un tetto massimo assorbente pari alla TOSAP, ma impone, quando vi sia coincidenza della medesima occupazione, di detrarre l’importo già pagato a titolo di TOSAP dall’importo dovuto per gli altri canoni previsti dalla legge.
- Non può ritenersi che il pagamento della TOSAP escluda in sé la debenza del canone concessorio non ricognitorio, poiché ciò comporterebbe una sostanziale abrogazione del canone speciale previsto dall’art. 27 cod. strada.
- Quando esiste un giudicato esterno tra le stesse parti su una questione decisiva relativa al rapporto tra TOSAP e canone non ricognitorio, il giudice successivo deve conformarsi a tale giudicato; in caso di contrasto tra giudicati, prevale quello successivo, salvo revocazione.
- Per ottenere la detrazione della TOSAP dal canone, occorre dimostrare che i pagamenti si riferiscano alla medesima occupazione; in difetto di tale riscontro non opera la compensazione/deduzione invocata.
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