Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua il Codice della strada, disciplinando, tra l’altro, classificazione e trasferimento delle strade, delimitazione dei centri abitati, diffida agli enti proprietari, divieti di circolazione fuori dai centri abitati e requisiti e autorizzazioni per veicoli e trasporti eccezionali. Le autorizzazioni hanno validità di 12 mesi (periodiche), 6 mesi (multiple) o 3 mesi (singole); i divieti annuali sono fissati con decreto entro il 30 ottobre.
Regolamento di esecuzione del Codice della strada
Regolamento di esecuzione del Codice della strada
Il provvedimento attua disposizioni del Codice della strada e disciplina procedure amministrative, classificazione delle strade e aspetti della circolazione, con particolare riguardo ai trasporti eccezionali. Il testo fornito comprende gli articoli 1-14, con l’ultimo articolo interrotto.
Relazione annuale sulla circolazione e sicurezza stradale
La Presidenza del Consiglio predispone la relazione annuale sulla base di rapporti e indagini riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza stradale. I ministeri elaborano tali materiali, potendo avvalersi di istituzioni pubbliche e private qualificate. La relazione è inviata al CNEL entro il 30 aprile; il Consiglio esprime il proprio parere entro 45 giorni. Entro il 30 giugno la relazione è trasmessa alle Presidenze di Senato e Camera.
Classificazione e declassificazione delle strade
Per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti al 1° gennaio 1993, l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale predispone l’elenco sulla base dei dati dell’ANAS e degli elenchi previsti dalla legge n. 181/1962, aggiornati secondo i criteri del Codice. L’elenco è trasmesso agli enti competenti per il parere entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Codice; gli enti dispongono dei successivi sei mesi per esprimersi. Il decreto ministeriale è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e le strade sono iscritte nell’archivio nazionale; quelle già elencate ma non incluse nel decreto sono classificate come non statali.
Per le strade statali di nuova costruzione, l’ANAS trasmette la documentazione all’Ispettorato entro un mese dalla definizione del collaudo; i termini procedurali sono ridotti rispettivamente a un mese e due mesi. Dopo il collaudo può essere disposta una classificazione provvisoria, che consente all’ANAS di prendere in carico la strada prima della conclusione della procedura. La classificazione delle strade regionali di interesse regionale, provinciali e comunali è effettuata dagli organi regionali competenti. Il relativo decreto è trasmesso dal Presidente della Regione al Ministero entro un mese dalla pubblicazione nel Bollettino regionale; l’Ispettorato aggiorna l’archivio nazionale e può formulare osservazioni, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. I provvedimenti di classificazione producono effetto dall’inizio del secondo mese successivo alla pubblicazione.
In attesa degli adempimenti relativi alle caratteristiche tecnico-funzionali, le disposizioni di sicurezza si applicano alle strade esistenti che presentano le caratteristiche corrispondenti alla classe prevista dal Codice. La classificazione degli itinerari internazionali è aggiuntiva rispetto a quella amministrativa; i divieti e le prescrizioni specifici per tali itinerari si applicano soltanto alle strade che possiedono le caratteristiche richieste dagli accordi internazionali.
La declassificazione consiste nel passaggio di una strada da una classe a un’altra e interviene dopo la classificazione complessiva, quando ricorrono i presupposti previsti dal Codice. Per le strade statali è disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell’ANAS o della Regione interessata; il Presidente della Regione provvede contestualmente alla nuova classificazione. Per le strade non statali la declassificazione e la nuova classificazione sono disposte con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli organi competenti, delle province o dei comuni interessati. Gli atti sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale e trasmessi all’Ispettorato entro un mese per l’aggiornamento dell’archivio. La decorrenza è dall’inizio del secondo mese successivo alla pubblicazione. Per le strade militari provvede il Ministro della difesa, su proposta del Comando Regione Militare territoriale e previo parere tecnico militare.
Trasferimenti tra enti proprietari
Il trasferimento o la dismissione di strade statali o di loro tronchi è disposto con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta di un ente interessato, previo parere degli altri enti competenti e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di amministrazione dell’ANAS. Per le strade non statali provvede il Presidente della Regione secondo la procedura prevista per la classificazione; le variazioni sono comunicate all’archivio nazionale.
I tratti statali dismessi a seguito di varianti che non modificano i capisaldi del tracciato perdono automaticamente la classificazione statale e, se ancora utilizzabili, devono essere trasferiti alla provincia o al comune. I tratti di strade statali, regionali o provinciali interni a centri abitati con più di 10.000 abitanti diventano strade comunali con la deliberazione della giunta municipale che delimita il centro abitato.
La consegna materiale avviene dopo i provvedimenti di classificazione, declassificazione o trasferimento, mediante verbale. Per i tratti interni ai centri con più di 10.000 abitanti il verbale è redatto entro 60 giorni dalla deliberazione comunale. Se l’ente destinatario non interviene entro il termine fissato, l’ente cedente può redigere il verbale alla presenza di due testimoni, notificarlo tramite ufficiale giudiziario e apporre cartelli agli estremi del tratto dismesso.
Definizione e delimitazione dei centri abitati
Le altre definizioni tecniche stradali sono contenute nelle singole disposizioni del regolamento; le definizioni di barriere architettoniche e accessibilità sono quelle del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236. La delimitazione del centro abitato individua l’ambito in cui le interrelazioni tra strada e ambiente richiedono particolare cautela e determina i limiti territoriali di applicazione delle norme del Codice e del regolamento. Individua inoltre, sulle strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri, i tratti interni nei centri fino a 10.000 abitanti e le strade comunali nei centri con popolazione superiore, definendo le competenze e le responsabilità tra Comune e gli altri enti proprietari.
Quando due insediamenti qualificabili come centri abitati sono così vicini da non consentire un duplice cambiamento di comportamento alla guida, si delimita un unico centro, segnalando i singoli insediamenti con segnali di località. Se appartengono a comuni diversi, si effettuano delimitazioni distinte, anche contigue, con segnali di fine e inizio centro sulla stessa sezione stradale.
I segnali di inizio e fine sono collocati sul punto indicato nella cartografia allegata alla deliberazione comunale, rispettando gli spazi di avvistamento. Se il segnale di fine è spostato verso l’esterno per garantire tali spazi, la diversa posizione vale per le norme di comportamento degli utenti, ma non modifica le competenze degli enti proprietari. La delimitazione è aggiornata quando cambiano le condizioni che l’hanno determinata.
Se la delimitazione riguarda strade non comunali, la deliberazione e la cartografia sono inviate all’ente proprietario prima della pubblicazione all’albo pretorio. L’ente può presentare osservazioni o proposte durante il periodo di pubblicazione; la giunta comunale decide definitivamente, pubblica la deliberazione per dieci giorni consecutivi e la comunica all’ente. È ammesso ricorso ai sensi del Codice della strada.
Diffida agli enti proprietari e interventi sostitutivi
Il Ministro dei lavori pubblici può diffidare l’ente proprietario della strada quando accerta la violazione del Codice, del regolamento o delle norme da essi richiamate. L’Ispettorato generale può utilizzare segnalazioni degli organi di polizia stradale, di qualsiasi persona e di associazioni senza scopo di lucro impegnate nella tutela ambientale. Gli organi di polizia che rilevano inosservanze trasmettono un rapporto al capo del compartimento ANAS competente; quest’ultimo, con relazione, lo inoltra al Ministero entro 30 giorni. Il potere può essere esercitato anche d’ufficio e la diffida può essere emanata, su delega ministeriale, dal dirigente dell’Ispettorato.
La diffida indica le inosservanze accertate, le norme violate e gli interventi necessari; non deve necessariamente identificare la fonte della segnalazione. Fissa un termine, di regola non inferiore a 60 giorni, riducibile con motivazione in caso di grave pericolo, ed è notificata all’ente. Se l’ente non ottempera, il Ministro ordina l’esecuzione immediata delle opere, indicando chi deve provvedervi e le modalità. A lavori ultimati, il Ministero ingiunge all’ente di rimborsare integralmente le somme sostenute, assegnando un termine; in caso di mancato pagamento, l’ordinanza-ingiunzione acquista efficacia esecutiva secondo la legge.
Divieti di circolazione fuori dai centri abitati
Il decreto ministeriale recante le direttive ai prefetti è emanato entro il 30 ottobre e stabilisce le prescrizioni per l’anno successivo o per un periodo fino a tre anni. È pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni; rettifiche e modifiche devono essere pubblicate e comunicate tempestivamente agli utenti tramite il CCISS.
Il decreto individua, fuori dai centri abitati, i giorni e le fasce orarie di divieto per i veicoli destinati al trasporto di cose con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, per i veicoli eccezionali e quelli adibiti a trasporti eccezionali, nonché per i veicoli che trasportano merci pericolose indicate dal Codice. I giorni comprendono le festività e ulteriori date individuate contemperando sicurezza e traffico con le esigenze dell’autotrasporto e del sistema produttivo. È previsto un margine massimo di tolleranza per i veicoli sopra 7,5 tonnellate provenienti dall’estero o dalla Sardegna, o diretti all’estero o in Sardegna, se muniti di documentazione sull’origine e destinazione.
I provvedimenti ministeriali regolano le deroghe che i prefetti possono concedere per le esigenze essenziali delle comunità, nel rispetto della sicurezza. Il decreto individua inoltre i veicoli esclusi dai divieti perché destinati a servizi pubblici essenziali, a esigenze primarie della collettività, comprese quelle agricole, o perché appartenenti ai servizi di polizia e alla pubblica amministrazione e impiegati per ragioni di servizio.
Aree portuali e aeroportuali
Ai fini delle competenze previste dal Codice, sono aree interne ai porti e agli aeroporti quelle comprese entro le recinzioni di confine, definite da atti delle competenti autorità marittime e aeroportuali e rese riconoscibili mediante indicazioni idonee.
Veicoli eccezionali e mezzi d’opera
Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e dei veicoli adibiti a trasporti eccezionali che eccedono i limiti di massa o di sagoma sono rinviate alle appendici I e II del titolo. Sono esclusi dalla disciplina generale i veicoli destinati esclusivamente a servizi di trasporto o movimentazione negli scali aerei o nei porti e i veicoli per uso speciale o trasporto specifico, per i quali il Ministero stabilisce prescrizioni specifiche.
Un trasporto è consentito in condizioni di eccezionalità quando anche una sola delle cose trasportate è indivisibile e determina il superamento dei limiti di sagoma o di massa, o di entrambi, e non è possibile trasportarla in condizioni ordinarie, fatte salve le esclusioni indicate dal Codice. Le caratteristiche dei mezzi d’opera sono determinate dall’appendice III e possono essere aggiornate dal Ministero in relazione all’evoluzione tecnica.
I veicoli eccezionali, i mezzi d’opera e i veicoli destinati ai trasporti eccezionali devono essere equipaggiati con dispositivi supplementari lampeggianti gialli o arancioni, approvati o conformi alle norme europee o internazionali recepite. Il numero deve assicurare gli angoli di visibilità prescritti anche a pieno carico. I dispositivi possono essere fissi o rimovibili e devono restare accesi anche quando non è obbligatorio utilizzare gli ordinari dispositivi di illuminazione. È inoltre richiesta la segnalazione luminosa di pericolo mediante accensione simultanea degli indicatori di direzione. I complessi che trasportano carri ferroviari devono avere sul trattore due dispositivi supplementari regolabili per corrispondere alla larghezza massima del complesso, maggiorata di 0,10 metri per lato, e dispositivi posteriori in corrispondenza dell’estremità del carro. Il Ministero determina caratteristiche e modalità d’uso dei pannelli retroriflettenti e i veicoli sui quali applicarli.
Gli autoveicoli destinati al soccorso o alla rimozione sono qualificati come autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Il traino non costituisce trasporto eccezionale se ciascun veicolo rispetta i limiti di sagoma e massa del Codice. La stessa regola si applica al traino effettuato con veicoli non classificati per il soccorso stradale, purché idonei alla massa rimorchiabile e purché anche il complesso rispetti tali limiti. Le caratteristiche dei mezzi di soccorso possono essere aggiornate dal Ministero per esigenze tecniche o di efficienza del servizio.
Tipologie e condizioni delle autorizzazioni per trasporti eccezionali
Le autorizzazioni alla circolazione sono:
- periodiche, per un numero indefinito di viaggi entro 12 mesi dal rilascio;
- multiple, per un numero definito di viaggi entro 6 mesi;
- singole, per un solo viaggio entro 3 mesi.
Il viaggio può comprendere la sola andata oppure andata e ritorno, con veicolo o complesso a carico o a vuoto. Il percorso collega la stessa origine e destinazione e può essere modificato dagli enti proprietari per esigenze di viabilità; è ripetitivo quando restano fisse le tratte stradali.
L’autorizzazione periodica ordinaria è rilasciata se il trasporto è eccezionale soltanto per le dimensioni, la massa complessiva a pieno carico risultante dalla carta di circolazione non supera i limiti del Codice, non vi è sporgenza anteriore e quella posteriore non supera i quattro decimi della lunghezza del veicolo, e il franco laterale rispetto ai limiti di corsia è almeno di 0,20 metri su ciascun lato. Devono inoltre essere rispettati i limiti dimensionali fissati dagli enti per ciascuna strada, comunque non superiori a:
- altezza 4,30 m, larghezza 3 m e lunghezza 20 m;
- altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m e lunghezza 25 m, limiti applicabili alle strade di tipo A e B.
Sono ammesse autorizzazioni periodiche anche per specifiche categorie, purché riconducibili alla stessa tipologia: determinati veicoli per uso speciale e relativi veicoli di supporto; autotreni e autoarticolati destinati esclusivamente a macchine operatrici da cantiere, entro 72 tonnellate, ridotte a 56 tonnellate se la motrice è un mezzo d’opera o è idonea a formare un autoarticolato mezzo d’opera; veicoli per carri ferroviari; veicoli permanentemente allestiti per il trasporto di pali, entro 14 metri di lunghezza, senza eccedere larghezza e altezza del Codice e con sbalzo anteriore non superiore a 2,50 metri dal centro dell’asse anteriore; trasporti di blocchi di pietra naturale non sovrapposti; elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse, entro 4,30 metri di altezza, 2,55 di larghezza, 35 di lunghezza e 108 tonnellate; coils e laminati grezzi; attrezzature per spettacoli viaggianti, entro 4,30 metri di altezza, 2,60 di larghezza, 23 di lunghezza e nel rispetto dei limiti di massa del Codice. Per i trasporti di blocchi di pietra, prefabbricati e coils non è ammessa l’autorizzazione periodica sulle strade di tipo A. Le autorizzazioni periodiche possono riguardare percorsi diversi o elenchi di strade.
L’autorizzazione multipla richiede che restino invariati, per ciascun viaggio, percorso e caratteristiche del trasporto, salvo le riduzioni ammesse dal regolamento. È prevista per trasporti eccezionali soltanto per dimensioni, soltanto per massa o per entrambi, purché non ricorrano le condizioni per l’autorizzazione periodica. Negli altri casi è rilasciata un’autorizzazione singola.
Per le autorizzazioni periodiche ordinarie è possibile modificare le dimensioni o il posizionamento del carico entro i limiti della carta di circolazione o della documentazione ministeriale e dell’autorizzazione. Se il trasporto rientra nei limiti ordinari, deve comunque rispettare le prescrizioni tecniche e i limiti di massa; può venir meno l’obbligo di scorta. Il richiedente allega una dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante sul rispetto delle prescrizioni e, nei casi previsti, dei limiti di massa; l’autorizzazione indica i limiti dimensionali superiori.
Per autorizzazioni singole o multiple e per le categorie speciali ammesse al regime periodico è possibile ridurre dimensioni, massa, numero o posizionamento degli elementi, purché restino rispettati l’eventuale obbligo di scorta, le prescrizioni tecniche, i limiti di massa e la natura e tipologia del materiale. L’indennizzo eventualmente già corrisposto resta dovuto. Per i trasporti eccezionali soltanto in lunghezza, senza scorta prescritta, è possibile ridurre la lunghezza, anche diminuendo la massa, fino a rientrare nei limiti ordinari.
Se il transito richiede cautele per proteggere le opere stradali, l’ente proprietario può imporre un servizio di assistenza tecnica, distinto dalla regolazione del traffico e dalla scorta. Il servizio è normalmente svolto dall’ente; se questo non può provvedere, può essere affidato a un’impresa con personale e attrezzature idonei, sotto sorveglianza e responsabilità di un tecnico dell’ente. I costi sono a carico del richiedente. Per più cose indivisibili, le eccedenze di sagoma non possono derivare dall’affiancamento, sovrapposizione o abbinamento longitudinale. La sporgenza anteriore non deve ridurre la visibilità del conducente; le attrezzature impiegate non possono determinare un’altezza eccedente superiore a 4,20 metri. Nell’autotreno non si considera abbinamento longitudinale il solo sbalzo posteriore del rimorchio.
Presentazione e istruttoria delle domande
La domanda, presentata su carta resa legale, è diretta all’ente proprietario o concessionario per autostrade, strade statali e militari e alla Regione per la restante rete. Le Regioni possono delegare le province; in tal caso ciascuna provincia può autorizzare sull’intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre. Gli enti adottano procedure telematiche con bollo virtuale e possono istituire sportelli unici mediante consorzi o convenzioni e interconnettere i rispettivi sistemi informativi con quelli della Direzione generale per la motorizzazione.
La domanda va presentata almeno 15 giorni prima del viaggio o dell’inizio del periodo richiesto e l’autorizzazione deve essere rilasciata entro 15 giorni. Il diniego o il differimento rispetto alla data richiesta devono essere motivati. I termini possono essere ridotti per pubblico interesse, esportazione o trasferimento, urgenza documentata, trasferimento a officine di riparazione o soccorso e rimozione. Se la domanda è evasa, su istanza, entro tre giorni lavorativi, l’ente può chiedere diritti d’urgenza.
Per le autorizzazioni singole o multiple possono essere indicati, come riserve, fino a cinque veicoli, considerando le possibili combinazioni del trattore e del veicolo trainato, purché sia documentata l’abbinabilità, siano rispettati i limiti di carico per asse e le tolleranze sugli interassi — variazione massima del 20% e comunque non oltre 0,50 metri — e la massa complessiva del veicolo o complesso di riserva non superi quella del primo indicato. Per le autorizzazioni periodiche è indicato un solo trattore e possono essere indicati fino a cinque rimorchi o semirimorchi di riserva, documentati come abbinabili e compatibili con tutti i limiti autorizzati.
Per veicoli o trasporti di altezza superiore a 4,30 metri che attraversano passaggi a livello su linee elettrificate occorre anche l’autorizzazione del gestore ferroviario, con le prescrizioni necessarie a garantire sicurezza e continuità del servizio. Per i trasporti eccedenti in altezza, il richiedente dichiara di avere verificato che lungo il percorso il franco dalle linee elettriche non sia inferiore a 0,40 metri e quello rispetto all’intradosso delle opere d’arte non sia inferiore a 0,20 metri. L’ente può autorizzare anche in assenza di tali condizioni, imponendo specifiche misure e controlli.
La domanda deve identificare richiedente, veicolo o complesso e mezzi tecnici di supporto. Per le autorizzazioni periodiche sono indicati, nei casi previsti, descrizione e natura del carico, schema del veicolo e del carico nella configurazione di massimo ingombro, dimensioni e masse, distribuzione sugli assi, percorsi o strade e periodo richiesto. Per le autorizzazioni singole e multiple sono indicati descrizione del carico, configurazione e dati dimensionali e di massa a vuoto e a pieno carico, percorso e data o periodo dei viaggi; quando si eccedono i limiti di massa del Codice sono riportati anche pressione dei pneumatici e baricentro del carico, con dichiarazione sostitutiva del committente sulla massa.
Alla domanda sono allegati il documento di circolazione o quello sostitutivo, da cui risultino dimensioni, masse e, ove necessario, abbinabilità del complesso; i carichi massimi per asse certificati se non risultano dai documenti; le ricevute di pagamento dell’indennizzo e delle spese, salvo le voci contabilizzabili a consuntivo; e, quando richiesti, l’autorizzazione ferroviaria, le dichiarazioni sulle verifiche del percorso e la dichiarazione di responsabilità prevista per le autorizzazioni periodiche. Il testo fornito si interrompe nel prosieguo delle disposizioni sugli allegati.
Obsolescenza
Il testo riguarda il regolamento di esecuzione del Codice della strada e contiene disposizioni attuative e procedurali di carattere generale. La presenza di modifiche e abrogazioni puntuali nel testo fornito non consente di considerare l’intero provvedimento privo di utilità pratica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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