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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17522/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore, impiegato dal 1988 come operatore agricolo a tempo determinato con mansioni di operaio trattorista presso un centro di meccanizzazione agricola, aveva ottenuto in primo grado il risarcimento del danno per l’abusiva reiterazione di contratti a termine. L’ente datore di lavoro aveva impugnato la decisione e la corte d’appello, in contumacia dell’appellato, aveva accolto l’appello ritenendo valida la notifica al domicilio digitale del difensore e, nel merito, aveva reputato che nel settore agricolo la stagionalità non fosse requisito esclusivo per giustificare la deroga alla disciplina dei contratti a termine. Il ricorrente per cassazione ha censurato: 1) la validità della notifica dell’atto di appello e del decreto di fissazione udienza, sostenendo l’improcedibilità del gravame; 2) la violazione delle norme sui contratti a termine e sul limite di durata, con omesso esame di fatti decisivi; 3) l’erronea qualificazione delle mansioni come operaio agricolo/stagionale, con conseguente mancato accertamento in concreto delle attività svolte; 4) l’erronea applicazione della normativa speciale regionale siciliana e della contrattazione collettiva; 5) l’eccessività della liquidazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo valida la notifica dell’appello al domicilio digitale del difensore in conformità alla giurisprudenza di legittimità. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo che la corte territoriale avesse erroneamente applicato la disciplina dei contratti a termine nel settore agricolo: l’ente non poteva essere qualificato imprenditore agricolo; la deroga per stagionalità opera solo per attività stagionali in senso stretto; occorre un accertamento in concreto delle mansioni effettivamente svolte e grava sul datore di lavoro l’onere di provare sia la causale stagionale sia la riconducibilità delle prestazioni all’elenco normativo o collettivo delle attività stagionali. Il quinto motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 435 c.p.c.

    È stato invocato per contestare la validità della notifica dell’atto di appello e del decreto di fissazione dell’udienza; la Corte ha tuttavia ritenuto la notifica valida secondo i principi sul domicilio digitale del difensore.

  • art. 16-sexies D.L. n. 179/2012

    Consente la notificazione al difensore presso l’indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi; la Corte lo richiama per affermare la validità della notifica effettuata al domicilio digitale.

  • Legge n. 221/2012

    Richiamata quale legge di conversione della disciplina sul domicilio digitale del difensore.

  • D.L. n. 90/2014

    Richiamato quale intervento modificativo della disciplina sul domicilio digitale del difensore.

  • Legge n. 114/2014

    Richiamata quale legge di conversione del D.L. n. 90/2014.

  • art. 6-bis D.Lgs. n. 82/2005

    È richiamato come base del pubblico elenco cui corrisponde l’indirizzo PEC del difensore; il difensore è tenuto a comunicare l’indirizzo al proprio ordine.

  • D.M. n. 44/2011

    Richiamato in relazione al ReGindE, gestito dal Ministero della giustizia.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama precedenti motivati ai sensi di tale disposizione.

  • art. 2135 c.c.

    Serve a escludere che l’ente pubblico possa qualificarsi imprenditore agricolo.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001

    Norma dettata per i datori di lavoro dell’agricoltura, non applicabile all’ente pubblico non economico in causa.

  • art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001

    La deroga al limite di durata dei contratti a termine opera solo per attività stagionali e richiede specifica indicazione della causale stagionale.

  • art. 19 d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato in continuità con la disciplina previgente sul contratto a termine e sul requisito della stagionalità.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015

    La deroga al limite massimo di durata è ammessa solo per attività stagionali in senso stretto.

  • art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2015

    La Corte ne esclude l’applicabilità ai contratti dell’ente, perché presuppone la qualità di imprenditore agricolo.

  • art. 21, comma 8, lett. c), CCNL Operai agricoli e florovivaisti

    È richiamato per evidenziare che esistono lavoratori a tempo determinato che non rientrano nella deroga alla durata massima dei contratti a termine.

  • D.P.R. n. 1525/1963

    L’elenco delle attività stagionali è considerato tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica.

  • L.R. Sicilia n. 4/2006

    Non è idonea a derogare alla disciplina nazionale dei contratti a termine.

  • D.Lgs. n. 165/2001

    Richiamato per affermare l’assoggettamento dell’ente pubblico non economico alla disciplina del lavoro pubblico.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente nel quadro dei rimedi contro l’abuso del contratto a termine nel pubblico impiego.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Richiamato dal ricorrente nel quadro dei rimedi e della tutela risarcitoria.

  • direttiva 1999/70/CE

    Richiamata dal ricorrente a sostegno della disciplina antiabuso dei contratti a termine.

Massime di principio

  • La notificazione al difensore è valida se eseguita all’indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, anche quando tale domicilio digitale sia stato indicato per le comunicazioni di cancelleria, poiché esso corrisponde al domicilio digitale rilevante ai fini delle notifiche.
  • Nel pubblico impiego, un ente pubblico non economico non può essere qualificato imprenditore agricolo solo perché svolge attività nel settore agricolo; ne consegue che non si applicano automaticamente le discipline speciali previste per i datori di lavoro agricoli.
  • La deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine nel settore agricolo opera esclusivamente per attività stagionali in senso stretto e non per qualunque attività collegata, anche indirettamente, al ciclo agricolo.
  • L’attività stagionale deve essere individuata in concreto sulla base delle mansioni effettivamente svolte e della causale del contratto; se il lavoratore contesta la stagionalità delle mansioni, il giudice deve accertare in fatto l’effettiva natura delle prestazioni.
  • L’onere di provare che il lavoratore a termine sia stato adibito esclusivamente ad attività stagionali o strettamente complementari grava sul datore di lavoro.
  • L’elenco normativo delle attività stagionali è tassativo e non può essere esteso in via analogica; anche la contrattazione collettiva che richiami la stagionalità deve indicare specificamente le attività interessate.
  • Le disposizioni regionali non possono introdurre deroghe alla disciplina nazionale dei contratti a termine se incompatibili con il sistema statale di tutela contro l’abuso della successione di contratti a tempo determinato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniNotificazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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