Cassazione Civile, Ordinanza n. 17430/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lavoratrice, assunta da molti anni prima prima presso una società poi subentrata nella gestione del rapporto, sosteneva di avere sempre lavorato senza un valido contratto part time scritto e che l'accordo aziendale del 2009, poi disdettato nel 2015, non poteva trasformare unilateralmente il rapporto né escludere il diritto al tempo pieno. Deduceva di avere messo a disposizione le proprie energie lavorative a tempo pieno dal 1 marzo 2016 e chiedeva l'accertamento di un rapporto subordinato full time dall'1 gennaio 2016, con pagamento delle differenze retributive conseguenti fino alla cessazione del rapporto, oltre ad altre differenze per errata applicazione del CCNL. La società resisteva sostenendo che il locale era aperto solo per circa 100/110 serate l'anno, che i lavoratori avevano sempre svolto un part time verticale di fatto nei soli giorni di apertura, che l'accordo aziendale del 2009 aveva regolato il numero minimo di giornate retribuite e che, dopo la disdetta, era stato proposto un nuovo assetto part time con accordo del 2016, mai sottoscritto dalla lavoratrice. La Corte d'appello aveva ritenuto che il rapporto fosse da tempo part time verticale per comune intesa e aveva respinto la domanda della lavoratrice. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice denunciava violazione della disciplina sul part time e degli artt. 1206, 1217 e 2697 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che, in mancanza di forma scritta del part time, il rapporto dovesse presumersi full time e che la disdetta dell'accordo del 2009 e la messa in mora del 1 marzo 2016 avessero rilievo decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello. Ha ritenuto che, in difetto di un valido patto scritto di part time, il rapporto debba qualificarsi come full time; tuttavia ha anche affermato che il datore può provare sospensioni concordate della prestazione e della retribuzione, anche per facta concludentia, le quali, una volta dimostrate, si incorporano nel contratto individuale come clausole tacite. Ne consegue che eventuali modifiche di tale assetto richiedono un nuovo consenso del lavoratore e non possono essere imposte unilateralmente. La Corte ha quindi rinviato per la rideterminazione delle eventuali differenze retributive, da calcolarsi non sul presupposto del full time integralmente svolto, ma tenendo conto della sospensione concordata nei giorni di chiusura del locale e della garanzia di almeno 120 giornate retribuite annue. Ha inoltre escluso che la messa in mora del 1 marzo 2016 potesse operare come ripristino di un full time mai concretamente attuato.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge come motivo di ricorso per censurare la qualificazione giuridica del rapporto e la disciplina applicata al lavoro part time.
art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 5, co. 2, d.l. n. 726/1984 conv. in L. n. 863/1984
La Corte richiama la disciplina ratione temporis che imponeva la forma scritta ad substantiam per il contratto part time, con conseguente presunzione di rapporto full time in mancanza del patto scritto.
artt. 2, 3, 5 e 10 d.lgs. n. 61/2000
Sono richiamati come norme sulla disciplina del lavoro a tempo parziale, poi modificate dal d.lgs. n. 276/2003 e dalla L. n. 247/2007.
art. 46 d.lgs. n. 276/2003
Richiamato per le modifiche alla disciplina del part time.
art. 1, co. 44, L. n. 247/2007
Richiamato quale ulteriore intervento modificativo della disciplina del part time.
artt. 1206 e 1217 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere gli effetti della messa in mora e la pretesa al ripristino del rapporto a tempo pieno.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova, in particolare sull'esistenza del part time e delle sospensioni concordate.
art. 6, ult. co, r.d.l. n. 1825/1924
Richiamato nel ricorso tra le norme che avrebbero imposto la diversa qualificazione del rapporto.
Massime di principio
- In mancanza di un patto scritto di lavoro a tempo parziale richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis, il rapporto di lavoro deve essere qualificato come a tempo pieno.
- Il datore di lavoro può però provare che, pur in un rapporto formalmente full time, vi siano state sospensioni concordate della prestazione e della retribuzione in determinati giorni o periodi, anche attraverso comportamenti concludenti univoci e prolungati.
- Le sospensioni concordate della prestazione lavorativa, ove dimostrate, si incorporano nel contratto individuale come clausole tacite e non possono essere modificate unilateralmente dal datore di lavoro, richiedendo un nuovo consenso del lavoratore.
- La messa in mora del lavoratore non consente di ripristinare in via automatica un full time che, in concreto, non ha mai trovato attuazione per effetto di un diverso assetto consensualmente praticato dalle parti.
- Un uso aziendale non è configurabile quando il comportamento datoriale non è unilaterale e favorevole ai dipendenti, ma è invece espressione di un accordo tacito e reciproco che incide in senso limitativo sulla prestazione e sulla retribuzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17416/2024 del 25/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17417/2024 del 25/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17419/2024 del 25/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17445/2024 del 25/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17450/2024 del 25/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17453/2024 del 25/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →