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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17416/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice aveva agito nei gradi di merito contro la datrice di lavoro per ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro non regolarizzato, svolto con mansioni di aiuto cuoca, lavapiatti, cameriera e addetta alle pulizie nel periodo 22.9.2017-18.11.2019, oltre alla condanna al pagamento di differenze retributive e al risarcimento del danno per la mancata erogazione della NASpI a seguito del licenziamento. Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo carente la prova dei fatti allegati. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) nullità del procedimento per violazione dell'art. 437 c.p.c. e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla richiesta di rinnovazione della prova testimoniale in appello; (2) nullità per violazione degli artt. 132 e 116 c.p.c. e motivazione perplessa; (3) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui la sentenza aveva qualificato il lavoro come occasionale. La sostanza delle doglianze era, però, la contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente costruiti come censure di violazione di legge e nullità processuali, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e delle risultanze testimoniali, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità quando sia sorretta da motivazione congrua. La Corte ha inoltre escluso sia il vizio di motivazione apparente o perplessa, sia l'omessa pronuncia, osservando che quest'ultima non può riferirsi alle mere istanze istruttorie. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Il vizio era invocato per denunciare nullità del procedimento, ma la Corte ha rilevato che le censure mascheravano una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • art. 437 c.p.c.

    La dedotta violazione in tema di prova indispensabile in appello non è stata ritenuta idonea a fondare una reale nullità, poiché la doglianza tendeva alla rivalutazione delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è configurabile solo per domande, eccezioni o assunti che richiedano un decisum; non riguarda le istanze istruttorie, per le quali la mancata considerazione è deducibile al più come vizio motivazionale.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte ha escluso che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione apparente o perplessa, essendo stato esposto un percorso logico-argomentativo comprensibile.

  • art. 116 c.p.c.

    La scelta tra le prove e l'attribuzione di maggiore forza di convincimento ad alcune rispetto ad altre rientrano nel potere del giudice di merito e non sono censurabili come violazione di legge se la valutazione è motivata.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale, restando esclusa una nuova valutazione del merito.

  • art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002

    Alla declaratoria di inammissibilità segue, se dovuto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazioni di legge o nullità processuali in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e delle testimonianze, perché la selezione e la ponderazione delle prove spettano al giudice di merito.
  • La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. presuppone una domanda, eccezione o questione che richieda una statuizione decisoria; non si estende alle istanze istruttorie, la cui mancata ammissione o rinnovazione può semmai essere scrutinata sotto il profilo motivazionale.
  • La motivazione della sentenza di merito è censurabile in cassazione solo se manca del tutto o è meramente apparente, ossia se non consente il controllo sulla ratio decidendi; quando il giudice espone un percorso argomentativo comprensibile, il sindacato di legittimità resta circoscritto al minimo costituzionale.
  • La valutazione comparativa delle prove e l'attribuzione di prevalenza ad alcune fonti rispetto ad altre rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non integrano di per sé violazione dell'art. 116 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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