Cassazione Civile, Ordinanza n. 17417/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una lavoratrice aveva ottenuto in appello la declaratoria di illegittimità di una sanzione disciplinare irrogata dal datore di lavoro. La Corte d'appello, pur ponendo le spese del doppio grado a carico della società, le aveva liquidate in importi molto contenuti (121,50 euro per il primo grado e 250 euro per il secondo), motivando la quantificazione con riferimento alla natura, al valore e alla complessità della controversia, e sostanzialmente ancorandola al valore economico di un'ora di retribuzione, corrispondente alla sanzione annullata. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione limitatamente alla liquidazione delle spese di lite, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione del D.M. 55/2014, artt. 4 e 5, in relazione all'art. 91 c.p.c., per avere la Corte territoriale liquidato i compensi in modo difforme dai parametri tabellari; 2) violazione dell'art. 2233, comma 2, c.c., per avere determinato il compenso in misura inferiore al minimo legale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la controversia sulla legittimità di una sanzione disciplinare abbia valore indeterminabile e che, pertanto, la liquidazione delle spese non potesse essere parametrata al mero importo economico della sanzione irrogata. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, affinché proceda a una nuova liquidazione conforme ai parametri applicabili.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato quale vizio di legittimità per violazione di legge nella liquidazione delle spese.
La liquidazione dei compensi professionali deve rispettare i parametri tabellari previsti per valore e natura della controversia.
La parte soccombente deve rimborsare le spese di lite, ma la quantificazione deve essere effettuata secondo i parametri legali applicabili.
Il compenso professionale non può essere determinato in misura inferiore ai limiti minimi risultanti dai parametri applicabili.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione della legittimità di una sanzione disciplinare, il valore della causa è indeterminabile, poiché la sanzione incide anche sullo status e sulla valutazione professionale del lavoratore, non solo sul suo immediato contenuto economico.
- Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il giudice non può ancorarsi al solo importo monetario della sanzione disciplinare annullata, se ciò conduce a una liquidazione inferiore ai minimi tabellari previsti per le cause di valore indeterminabile.
- La liquidazione delle spese di lite deve essere compiuta nel rispetto dei parametri legali e tabellari applicabili al tipo e al valore della controversia; un criterio estraneo o inconferente rispetto alla natura del giudizio integra violazione di legge.
- Quando è accolto il motivo relativo alla liquidazione delle spese, il giudice di rinvio deve rideterminare le spese dei gradi di merito e quelle del giudizio di legittimità secondo i principi affermati dalla Corte.
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