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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17419/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di alcuni dipendenti addetti alle attività di discoteca, sala da ballo, ristorante e bar. I lavoratori sostenevano di non aver mai sottoscritto un valido contratto part time in forma scritta, nonostante la normativa vigente ratione temporis richiedesse la forma scritta ad substantiam per alcuni di essi e ad probationem per altri. In origine era stato stipulato un accordo aziendale nel 2009 che prevedeva una riduzione delle giornate di apertura e una garanzia minima di 120 giornate retribuite l'anno, con successivo recepimento in accordi individuali mai firmati. Dopo la disdetta di tale accordo da parte della società, i dipendenti ritenevano che dovesse riespandersi il rapporto a tempo pieno e, con missive dell'1 marzo 2016, affermavano di mettere a disposizione le proprie energie lavorative per il full time. Chiedevano quindi l'accertamento di un rapporto subordinato a tempo pieno dall'1 gennaio 2016 e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive dal marzo 2016. La società resistiva deducendo invece che, per la struttura dell'attività e per il comportamento concludente delle parti protrattosi per molti anni, il rapporto era sempre stato di fatto part time verticale, coincidente con i soli giorni di apertura del locale, e che l'accordo del 2009 aveva soltanto regolato e confermato tale assetto, poi ulteriormente modificato da un nuovo accordo del 2016. In Cassazione i lavoratori denunciavano violazione della disciplina del part time e omesso esame della missiva di messa in mora e della disdetta dell'accordo aziendale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti della fondatezza, cassando la sentenza d'appello e rinviando alla Corte territoriale per un nuovo esame. Ha però chiarito che il rapporto non poteva essere qualificato come part time in mancanza di un patto scritto, dovendosi presumere full time; al tempo stesso ha ritenuto provata la sospensione concordata delle prestazioni e della retribuzione nei giorni di chiusura del locale, sospensione ormai incorporata nel contratto per facta concludentia. Ne deriva che il giudice del rinvio dovrà quantificare le eventuali differenze retributive non assumendo come parametro il full time integralmente svolto, ma tenendo conto dell'assetto negoziale tacitamente consolidato, con garanzia minima di 120 giornate annue retribuite fino alla disdetta del 2015 e delle successive modifiche solo se consensualmente accettate.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    È la base formale del primo motivo di ricorso per denunciare l'erronea applicazione della disciplina sostanziale sul part time e sulla mora.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio

    È la base formale del secondo motivo, relativo alla mancata considerazione della messa in mora e della disdetta dell'accordo aziendale.

  • art. 5 d.l. n. 726/1984 conv. in L. n. 863/1984

    forma scritta ad substantiam

    Per i rapporti sorti sotto tale disciplina, il part time richiedeva forma scritta; in mancanza, il rapporto va qualificato come full time.

  • d.lgs. n. 61/2000, artt. 2, 3, 5 e 10

    forma scritta ad probationem

    Per i rapporti sorti sotto questa disciplina, la forma scritta era richiesta ai fini probatori; la mancata produzione del patto scritto impedisce di ritenere provato il part time.

  • art. 46 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato come modifica del d.lgs. n. 61/2000 nella disciplina del lavoro a tempo parziale.

  • art. 1, c. 44, L. n. 247/2007

    Richiamato nel contesto della disciplina del part time applicabile ratione temporis.

  • artt. 1206 e 1217 c.c.

    Richiamati dal ricorso con riferimento alla costituzione in mora del datore di lavoro e agli effetti della messa a disposizione della prestazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova circa la natura del rapporto e le sospensioni concordate.

  • art. 6, ult. co., r.d.l. n. 1825/1924

    Richiamato nel primo motivo di ricorso; nel testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte.

  • art. 10 d.lgs. n. 81/2015

    Invocato dai ricorrenti a sostegno della tesi sull'orario a tempo pieno e sulla disciplina del part time.

Massime di principio

  • In assenza di un patto scritto di lavoro a tempo parziale, il rapporto di lavoro subordinato deve essere qualificato come a tempo pieno, se la normativa applicabile richiede la forma scritta ad substantiam o ad probationem e il relativo documento non è prodotto in giudizio.
  • Il datore di lavoro può provare, anche per facta concludentia, l'esistenza di sospensioni concordate della prestazione lavorativa e della correlata retribuzione, con riferimento sia a singole giornate sia a specifici orari.
  • Quando tali sospensioni concordate siano state attuate in modo uniforme, prolungato e collettivo, esse si incorporano nel contratto individuale come clausole tacite integrative, con conseguente necessità di un nuovo consenso del lavoratore per ogni successiva modifica.
  • La costituzione in mora del lavoratore non consente di ripristinare un full time mai effettivamente attuato ab origine per accordo delle parti; gli effetti della messa in mora vanno letti rispetto all'assetto contrattuale concretamente esistente.
  • Non può parlarsi di uso aziendale quando il comportamento aziendale non è unilaterale e favorevole ai dipendenti, ma esprime invece un assetto negoziale consensuale, anche se non formalizzato per iscritto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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