Cassazione Civile, Ordinanza n. 17450/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice)
La controversia
La controversia nasce da una lunga serie di contratti di lavoro autonomo formalmente stipulati per lo svolgimento di mansioni giornalistiche, eseguiti per oltre dieci anni presso una struttura redazionale televisiva. La lavoratrice ha chiesto l’accertamento della natura subordinata del rapporto sin dall’origine, con attribuzione della qualifica giornalistica corrispondente e pagamento delle differenze retributive e degli ulteriori diritti connessi. La Corte d’appello ha accolto la domanda principale, ritenendo provata la subordinazione per l’inserimento continuativo e organico nell’organizzazione del programma, l’assoggettamento a direttive, la presenza quotidiana e la messa a disposizione delle energie lavorative; ha però applicato, per il periodo successivo alla scadenza dell’ultimo contratto autonomo, l’indennità forfettaria ex art. 32 L. 183/2010, escludendo il risarcimento integrale richiesto dalla lavoratrice. Nel ricorso principale la lavoratrice ha censurato proprio l’applicazione del regime indennitario, sostenendo che in caso di accertamento giudiziale della subordinazione a fronte di un contratto formalmente autonomo trovi invece applicazione il regime risarcitorio ordinario decorrente dalla costituzione in mora. Nel ricorso incidentale la società ha contestato l’accertamento della subordinazione, deducendo violazione delle norme sulla subordinazione e sulla valutazione della prova, nonché l’erroneo richiamo di una precedente decisione contributiva non definitiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale della società, ritenendo in parte inammissibili e in parte infondati i motivi con cui era stata contestata l’esistenza della subordinazione. Ha invece accolto il ricorso principale della lavoratrice, affermando che il regime indennitario di cui all’art. 32 L. 183/2010 non si applica quando il giudice accerta la subordinazione di un rapporto formalmente nato come lavoro autonomo; in tale ipotesi trova applicazione il regime risarcitorio ordinario dal momento della costituzione in mora. La sentenza d’appello è stata quindi cassata limitatamente al capo sul danno e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per la quantificazione del risarcimento secondo il principio enunciato.
Norme richiamate
richiamato dalla parte per contestare/valutare i presupposti della subordinazione nel rapporto di lavoro
richiamati per il confronto tra lavoro autonomo e subordinato
richiamato in relazione alla qualificazione del rapporto di lavoro nella controversia
invocato nel motivo incidentale in tema di valutazione delle prove
invocato nel motivo incidentale in tema di valutazione delle prove
richiamato in relazione all’onere della prova sulla subordinazione
richiamata nel motivo incidentale quanto alla natura giornalistica delle prestazioni
ritenuto non applicabile all’accertamento giudiziale di subordinazione in presenza di contratto formalmente autonomo; applicabile solo alle ipotesi tipizzate dalla norma relative a rapporti subordinati a termine e fattispecie assimilate
richiamato dalla ricorrente principale in relazione alla costituzione in mora e al decorso del risarcimento
richiamato dalla ricorrente principale in relazione alla costituzione in mora e al decorso del risarcimento
richiamato dalla ricorrente principale quale parametro del risarcimento integrale del danno
citato nel motivo incidentale come norma richiamata ai fini della contestazione, ma senza ruolo decisivo nella ratio
richiamato nel motivo incidentale in relazione all’efficacia del giudicato
citato nel motivo incidentale in relazione al rito/litispendenza previdenziale e al giudicato
richiamato nel motivo incidentale per contestare l’uso di una precedente decisione non definitiva
richiamato per la tardività della memoria depositata dalla lavoratrice
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 11 CNLG
richiamato dalla Corte d’appello per la qualifica e il trattamento economico del redattore ordinario
art. 69, co. 1, d.lgs. n. 276/2003
distinto dalla fattispecie decisa; riguarda la conversione ex lege del lavoro a progetto per difetto del progetto
art. 69, co. 2, d.lgs. n. 276/2003
richiamato come ipotesi diversa, in cui il giudice qualifica il rapporto sulla base delle concrete modalità di svolgimento
art. 28, co. 2, d.lgs. n. 81/2015
richiamato quale disposizione sostitutiva dell’art. 32 L. 183/2010 nel motivo della lavoratrice
Massime di principio
- Quando il giudice accerta in concreto la natura subordinata di un rapporto formalmente qualificato come autonomo, la tutela conseguente non segue il regime indennitario speciale previsto per la conversione dei contratti subordinati a termine, ma il regime risarcitorio ordinario dal momento della costituzione in mora.
- L’inquadramento della subordinazione, specie nelle prestazioni intellettuali o giornalistiche, richiede una valutazione complessiva delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, con rilievo decisivo per l’inserimento continuativo e organico nell’organizzazione aziendale e per la messa a disposizione delle energie lavorative.
- La facoltà del collaboratore di rifiutare singoli incarichi non è di per sé incompatibile con la subordinazione, se dal complesso delle risultanze probatorie emerge comunque un inserimento stabile nella redazione e un assoggettamento ai poteri direttivi e organizzativi del committente.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito delle prove testimoniali quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione congrua e non meramente apparente sulla sussistenza degli indici di subordinazione.
- Le decisioni rese in altro giudizio su questioni contributive o su periodi limitati del rapporto possono avere solo un valore indiziario o comunque non vincolante se non sussistono i presupposti del giudicato e se il periodo oggetto di causa è più ampio e fondato su un diverso compendio probatorio.
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