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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17450/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice)

La controversia

La controversia nasce da una lunga serie di contratti di lavoro autonomo formalmente stipulati per lo svolgimento di mansioni giornalistiche, eseguiti per oltre dieci anni presso una struttura redazionale televisiva. La lavoratrice ha chiesto l’accertamento della natura subordinata del rapporto sin dall’origine, con attribuzione della qualifica giornalistica corrispondente e pagamento delle differenze retributive e degli ulteriori diritti connessi. La Corte d’appello ha accolto la domanda principale, ritenendo provata la subordinazione per l’inserimento continuativo e organico nell’organizzazione del programma, l’assoggettamento a direttive, la presenza quotidiana e la messa a disposizione delle energie lavorative; ha però applicato, per il periodo successivo alla scadenza dell’ultimo contratto autonomo, l’indennità forfettaria ex art. 32 L. 183/2010, escludendo il risarcimento integrale richiesto dalla lavoratrice. Nel ricorso principale la lavoratrice ha censurato proprio l’applicazione del regime indennitario, sostenendo che in caso di accertamento giudiziale della subordinazione a fronte di un contratto formalmente autonomo trovi invece applicazione il regime risarcitorio ordinario decorrente dalla costituzione in mora. Nel ricorso incidentale la società ha contestato l’accertamento della subordinazione, deducendo violazione delle norme sulla subordinazione e sulla valutazione della prova, nonché l’erroneo richiamo di una precedente decisione contributiva non definitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale della società, ritenendo in parte inammissibili e in parte infondati i motivi con cui era stata contestata l’esistenza della subordinazione. Ha invece accolto il ricorso principale della lavoratrice, affermando che il regime indennitario di cui all’art. 32 L. 183/2010 non si applica quando il giudice accerta la subordinazione di un rapporto formalmente nato come lavoro autonomo; in tale ipotesi trova applicazione il regime risarcitorio ordinario dal momento della costituzione in mora. La sentenza d’appello è stata quindi cassata limitatamente al capo sul danno e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per la quantificazione del risarcimento secondo il principio enunciato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    richiamato dalla parte per contestare/valutare i presupposti della subordinazione nel rapporto di lavoro

  • artt. 2222 ss. c.c.

    richiamati per il confronto tra lavoro autonomo e subordinato

  • art. 409, n. 3, c.p.c.

    richiamato in relazione alla qualificazione del rapporto di lavoro nella controversia

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel motivo incidentale in tema di valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    invocato nel motivo incidentale in tema di valutazione delle prove

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all’onere della prova sulla subordinazione

  • legge n. 69/1963

    richiamata nel motivo incidentale quanto alla natura giornalistica delle prestazioni

  • art. 32 L. n. 183/2010

    ritenuto non applicabile all’accertamento giudiziale di subordinazione in presenza di contratto formalmente autonomo; applicabile solo alle ipotesi tipizzate dalla norma relative a rapporti subordinati a termine e fattispecie assimilate

  • art. 1206 c.c.

    richiamato dalla ricorrente principale in relazione alla costituzione in mora e al decorso del risarcimento

  • art. 1217 c.c.

    richiamato dalla ricorrente principale in relazione alla costituzione in mora e al decorso del risarcimento

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dalla ricorrente principale quale parametro del risarcimento integrale del danno

  • art. 2114 c.c.

    citato nel motivo incidentale come norma richiamata ai fini della contestazione, ma senza ruolo decisivo nella ratio

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel motivo incidentale in relazione all’efficacia del giudicato

  • art. 442 c.p.c.

    citato nel motivo incidentale in relazione al rito/litispendenza previdenziale e al giudicato

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale per contestare l’uso di una precedente decisione non definitiva

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la tardività della memoria depositata dalla lavoratrice

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 11 CNLG

    richiamato dalla Corte d’appello per la qualifica e il trattamento economico del redattore ordinario

  • art. 69, co. 1, d.lgs. n. 276/2003

    distinto dalla fattispecie decisa; riguarda la conversione ex lege del lavoro a progetto per difetto del progetto

  • art. 69, co. 2, d.lgs. n. 276/2003

    richiamato come ipotesi diversa, in cui il giudice qualifica il rapporto sulla base delle concrete modalità di svolgimento

  • art. 28, co. 2, d.lgs. n. 81/2015

    richiamato quale disposizione sostitutiva dell’art. 32 L. 183/2010 nel motivo della lavoratrice

Massime di principio

  • Quando il giudice accerta in concreto la natura subordinata di un rapporto formalmente qualificato come autonomo, la tutela conseguente non segue il regime indennitario speciale previsto per la conversione dei contratti subordinati a termine, ma il regime risarcitorio ordinario dal momento della costituzione in mora.
  • L’inquadramento della subordinazione, specie nelle prestazioni intellettuali o giornalistiche, richiede una valutazione complessiva delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, con rilievo decisivo per l’inserimento continuativo e organico nell’organizzazione aziendale e per la messa a disposizione delle energie lavorative.
  • La facoltà del collaboratore di rifiutare singoli incarichi non è di per sé incompatibile con la subordinazione, se dal complesso delle risultanze probatorie emerge comunque un inserimento stabile nella redazione e un assoggettamento ai poteri direttivi e organizzativi del committente.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito delle prove testimoniali quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione congrua e non meramente apparente sulla sussistenza degli indici di subordinazione.
  • Le decisioni rese in altro giudizio su questioni contributive o su periodi limitati del rapporto possono avere solo un valore indiziario o comunque non vincolante se non sussistono i presupposti del giudicato e se il periodo oggetto di causa è più ampio e fondato su un diverso compendio probatorio.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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