Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17445/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento economico spettante a una dirigente psicologa che aveva prestato attività alle dipendenze di una ASL con contratti a tempo determinato dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2012. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e condannato la ASL al pagamento di somme per indennità di esclusività e per indennità di posizione unificata minima, ritenendo che, ai fini del CCNL dell'area dirigenza sanitaria, dovesse considerarsi l'anzianità complessiva maturata nel SSN anche con rapporto a termine. La ASL ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale, secondo la ricorrente, trasformato d'ufficio un contratto a progetto in rapporto di lavoro subordinato; 2) violazione degli artt. 5 e 11 del CCNL 8 giugno 2000 e dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e 1365 c.c., sostenendo che l'indennità di esclusività dovesse essere parametrata solo all'esperienza professionale rilevante secondo il contratto e che il rapporto del 2002-2005 fosse di natura progettuale/parasubordinata; 3) violazione degli artt. 4 e 11 del medesimo CCNL, per sostenere che l'anzianità utile alla retribuzione di posizione minima unificata dovesse essere maturata solo con rapporto a tempo indeterminato e senza soluzione di continuità; 4) violazione degli artt. 27 e 28 del CCNL e vizio motivazionale, deducendo che alla resistente non era stato conferito alcun incarico professionale di livello superiore e che i conteggi della c.t.u. sarebbero stati errati, anche per mancata detrazione di somme già percepite. La resistente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali rilevanti, ribadendo gli oneri di cui agli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c. anche per gli errores in procedendo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto, in sostanza, a prospettare una diversa interpretazione del contratto collettivo e del rapporto individuale, senza indicare in che modo la Corte di merito si fosse discostata dai canoni ermeneutici. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile, richiamando il principio per cui l'art. 5 del CCNL 8 giugno 2000, in combinato con l'art. 11, comma 4, va interpretato nel senso che l'indennità di esclusività si fonda sull'esperienza professionale maturata nel SSN in rapporto subordinato, anche a tempo determinato, mentre per la retribuzione di posizione minima unificata l'anzianità non può essere limitata al solo tempo indeterminato in modo discriminatorio rispetto ai lavoratori a termine, in coerenza con la direttiva 1999/70/CE. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mirava a una rivalutazione del merito e dei fatti storici, con doglianze inoltre confuse tra vizi di legittimità e accertamenti di fatto. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato dalla ricorrente come norma asseritamente violata per ultrapetizione, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Richiede la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; l'omissione determina inammissibilità anche per gli errores in procedendo.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    Impone il deposito dei documenti su cui il ricorso si fonda; il mancato rispetto concorre all'inammissibilità del motivo.

  • art. 5 CCNL 8.6.2000

    L'indennità di esclusività è parametrata all'esperienza professionale nel SSN e, secondo l'interpretazione seguita, riguarda il lavoro subordinato, anche a termine, con esclusione dei rapporti convenzionali.

  • art. 11, comma 4, CCNL 8.6.2000

    Per la nozione di anzianità complessiva rilevante ai fini degli istituti contrattuali si guarda ai rapporti a tempo determinato e indeterminato di natura subordinata, senza soluzione di continuità.

  • art. 1362 c.c.

    È richiamato come canone ermeneutico, ma il motivo è inammissibile perché non indica concretamente come la Corte d'appello se ne sarebbe discostata.

  • art. 1365 c.c.

    È richiamato come canone ermeneutico, ma la censura si risolve in una diversa lettura del testo contrattuale, non consentita in cassazione.

  • art. 4 CCNL 8.6.2000

    È richiamato per la retribuzione di posizione minima contrattuale; la Corte valorizza il raffronto sistematico con l'art. 11 e il divieto di discriminazione del lavoratore a termine.

  • artt. 27 e 28 CCNL 8.6.2000

    Sono richiamati dalla ricorrente per negare il riconoscimento di un incarico professionale superiore; la relativa censura è però reputata inammissibile perché richiede una rivalutazione del fatto.

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze sono in parte formalmente ricondotte alla violazione di legge e al vizio motivazionale, ma in concreto risultano inammissibili perché confondono questioni di diritto e di merito.

  • art. 15-octies d.lgs. 502/1992

    È menzionato dalla ricorrente come base del rapporto a progetto/progetto finalizzato, ma la censura sul punto è inammissibile per difetto di specificità.

  • direttiva 1999/70/CE

    È richiamata per escludere un'interpretazione del CCNL che discrimini i lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato.

  • art. 25 e ss. CCNI 3.11.2005

    È richiamato nel terzo motivo in relazione alle verifiche del Collegio tecnico, ma senza incidenza decisiva sulla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene applicato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, anche quando si deduce un error in procedendo, è indispensabile rispettare gli oneri di specifica indicazione e di localizzazione degli atti e documenti rilevanti; il giudice di legittimità non è tenuto a ricercarli nel fascicolo.
  • La censura che, sotto la veste della violazione di legge o dei canoni ermeneutici, miri in realtà a ottenere una diversa interpretazione del contratto o una nuova valutazione del merito è inammissibile in cassazione.
  • L'interpretazione del contratto collettivo è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, purché il ricorrente indichi specificamente quali canoni siano stati violati e in quale passaggio logico la sentenza se ne sia discostata.
  • In tema di dirigenza sanitaria, l'indennità di esclusività e gli istituti collegati vanno interpretati alla luce del dato letterale e sistematico del CCNL, considerando l'esperienza professionale maturata nel SSN in rapporto subordinato; la sola natura a termine del rapporto non esclude, di per sé, il computo dell'anzianità se il contratto collettivo usa formule comprensive del tempo determinato.
  • L'interpretazione delle clausole contrattuali collettive che escluda il lavoratore a termine dal computo dell'anzianità, in assenza di oggettive ragioni giustificative, deve essere evitata quando risulti incompatibile con il principio di parità di trattamento tra tempo determinato e indeterminato derivante dal diritto dell'Unione.
  • È inammissibile il motivo che cumuli in modo confuso doglianze di violazione di legge, vizi motivazionali e contestazioni di fatto, perché impedisce alla Corte di isolare con chiarezza le singole censure proponibili.
  • rami:
  • Processo civile
  • Lavoro

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.