Cassazione Civile, Ordinanza n. 21948/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da ordinanze-ingiunzioni emesse dall'organo ispettivo del lavoro per plurime violazioni amministrative in materia di rapporti di lavoro e obblighi connessi (tra cui registrazioni sul libro unico del lavoro, consegna dei prospetti paga e altre violazioni indicate nei provvedimenti). In primo grado l'opposizione aveva ottenuto una riduzione delle sanzioni, ma la corte d'appello ha confermato l'impostazione dell'accertamento ritenendo non genuino l'appalto tra due società riconducibili agli odierni ricorrenti, sulla base di una sostanziale commistione organizzativa e del fatto che uno dei ricorrenti avrebbe esercitato poteri gestori tipici dell'amministratore di fatto. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 per avere escluso l'esistenza di una reale organizzazione di mezzi della società appaltatrice, nonostante la disponibilità di veicoli e mezzi noleggiati; 2) violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e dell'art. 24 Cost. per omessa/erronea valutazione delle testimonianze che avrebbero escluso la commistione tra le società; 3) violazione dell'art. 1655 c.c. e dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 per non avere valutato gli indici della genuinità dell'appalto; 4) violazione dell'art. 345 c.p.c., dell'art. 24 Cost. e dell'art. 6 CEDU per avere reputato nuova la domanda di annullamento parziale delle sanzioni; 5) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere considerato nuova una domanda che, secondo i ricorrenti, mirava solo ad applicare la sanzione prevista per una specifica violazione e non anche ulteriori sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi tre motivi sono stati ritenuti inammissibili perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito e non censurabile nei limiti del vizio di violazione di legge; inoltre non ricorrevano anomalie motivazionali rilevanti al livello del minimo costituzionale. Anche i motivi quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili per mancato rispetto dell'art. 366, comma 2, n. 6 c.p.c., poiché i ricorrenti non hanno adeguatamente dimostrato che la questione del concorso materiale tra gli illeciti amministrativi fosse stata già dedotta in primo grado. La Corte ha comunque richiamato il principio per cui, in materia di sanzioni amministrative, il cumulo giuridico ex art. 8 l. 689/1981 opera solo nel concorso formale e non è estensibile analogicamente al concorso materiale; pertanto, nella vicenda, era corretto il criterio del cumulo materiale. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura non può essere utilizzata per rimettere in discussione la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito sulla genuinità dell'appalto e sull'organizzazione dei mezzi.
Richiamato per la definizione dell'appalto e, nel caso concreto, per sostenere l'assenza dei requisiti di genuinità del contratto; la Corte non entra nel merito della verifica fattuale perché la censura è ritenuta inammissibile.
È preclusa in appello la proposizione di domande nuove; nel caso concreto la domanda di annullamento/riduzione delle sanzioni in relazione al concorso di illeciti è stata ritenuta nuova perché non risulta dedotta in primo grado.
art. 24 Cost.
Invocato dai ricorrenti a sostegno del diritto di difesa, ma senza incidere sull'esito in presenza di censure che attengono alla valutazione di merito o a questioni nuove.
art. 6 CEDU
Richiamato insieme all'art. 24 Cost. come parametro del diritto di difesa, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'erronea individuazione o applicazione della norma, non la contestazione della ricostruzione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; sono rilevanti solo mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
art. 366, comma 2, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente e dimostrare gli atti e i documenti su cui fonda la censura; la mancanza di tale specificità determina inammissibilità del motivo.
In materia di sanzioni amministrative, il cumulo giuridico è applicabile solo al concorso formale di violazioni commesse con un'unica azione od omissione e non al concorso materiale.
La disciplina della continuazione penale non è estensibile in via analogica agli illeciti amministrativi, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Richiamato nel riferire il ricorso in opposizione alle ordinanze-ingiunzioni.
artt. 39, commi 1 e 2, d.l. 112/2008
Tra le norme violate poste a base delle ordinanze-ingiunzioni amministrative.
art. 9-bis, comma 2, l. 608/1996
Tra le norme violate poste a base delle ordinanze-ingiunzioni amministrative.
Tra le norme violate poste a base delle ordinanze-ingiunzioni amministrative.
Tra le norme violate poste a base delle ordinanze-ingiunzioni amministrative.
art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 81/2000
Tra le norme violate poste a base delle ordinanze-ingiunzioni amministrative.
Tra le norme relative alla mancata consegna dei prospetti paga, oggetto della richiesta di espunzione delle relative sanzioni.
art. 1, comma 1180, l. 296/2006
Norma di modifica richiamata nel catalogo delle violazioni amministrative contestate.
Massime di principio
- Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c. non consente di censurare la mera ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
- Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è oggi circoscritto al minimo costituzionale: non bastano insufficienza o contraddittorietà della motivazione, occorrendo anomalie radicali della motivazione stessa.
- Chi ricorre per cassazione deve rispettare il requisito di specificità di cui all'art. 366, comma 2, n. 6 c.p.c., indicando compiutamente gli atti e i documenti rilevanti e dimostrando che la questione sia stata già proposta nei gradi di merito.
- In materia di sanzioni amministrative, il cumulo giuridico ex art. 8 l. 689/1981 opera solo nel concorso formale di violazioni commesse con un'unica azione od omissione; non è estensibile al concorso materiale, né può applicarsi per analogia la continuazione ex art. 81 c.p. salvo espressa previsione normativa.
- La deduzione in appello di una domanda di riduzione o annullamento parziale delle sanzioni è inammissibile se introduce per la prima volta una questione non trattata nel giudizio di primo grado.
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