LEGGE 5 gennaio 1953, n. 4
Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge impone ai datori di lavoro di consegnare al momento del pagamento un prospetto di paga ai dipendenti (esclusi i dirigenti), con indicazione delle principali voci retributive, trattenute e del CCNL applicato. Prevede alcune esclusioni soggettive e sanzioni amministrative per omissioni o ritardi, salvo utilizzo della copia delle scritturazioni del libro unico del lavoro.
Obbligo di busta paga ai lavoratori dipendenti
Obbligo di consegna del prospetto di paga
La legge disciplina la consegna della busta paga ai lavoratori dipendenti, imponendo al datore di lavoro di fornire, al momento della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente gli elementi essenziali della paga. L’obbligo non riguarda i dirigenti.
Nel prospetto devono essere indicati:
- nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore;
- periodo cui la retribuzione si riferisce;
- assegni familiari;
- tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione;
- le singole trattenute;
- il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, identificato mediante il codice alfanumerico unico previsto dalla normativa richiamata.
Il prospetto deve inoltre recare la firma, la sigla o il timbro del datore di lavoro o di chi lo rappresenta.
Applicazione alle società cooperative
Le società cooperative sono espressamente tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari sia per i propri soci dipendenti.
Corrispondenza con i libri paga
Le annotazioni riportate nel prospetto di paga devono corrispondere esattamente alle registrazioni effettuate sui libri di paga, o su registri equipollenti, per il medesimo periodo di tempo. La norma mira quindi a garantire coerenza tra documentazione consegnata al lavoratore e scritture aziendali.
Tempistiche di consegna
Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione. La consegna tardiva integra violazione della disciplina.
Esclusioni dall’obbligo
La norma non si applica a:
- Amministrazioni dello Stato e relative aziende autonome;
- Regioni, Province e Comuni;
- aziende agricole che impiegano nell’annata agraria mano d’opera salariata per un numero di giornate lavorative non superiore a 3.000;
- privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari.
Regime sanzionatorio
Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata o ritardata consegna del prospetto di paga, oppure l’omissione o l’inesattezza delle registrazioni, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del datore di lavoro:
- da 150 a 900 euro, in via ordinaria;
- da 600 a 3.600 euro se la violazione riguarda più di cinque lavoratori oppure un periodo superiore a sei mesi;
- da 1.200 a 7.200 euro se la violazione riguarda più di dieci lavoratori oppure un periodo superiore a dodici mesi.
Se il datore di lavoro adempie agli obblighi consegnando al lavoratore copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro, non si applicano le sanzioni previste da questa legge; resta però applicabile la diversa sanzione richiamata dalla normativa sul libro unico del lavoro.
Vigilanza
La vigilanza sull’applicazione della legge è attribuita all’Ispettorato del lavoro.
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