Cassazione Civile, Ordinanza n. 21858/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dagli accordi sindacali e governativi collegati alla cessazione dell’attività di Alitalia LAI e al successivo passaggio di personale alla nuova compagnia. Un gruppo di piloti con funzioni di comandanti sosteneva che gli accordi prevedessero un obbligo di assunzione di un numero minimo di piloti (inizialmente indicato in 1550 e poi in 1689) e che, in quanto rientranti in tale contingente e in possesso dei requisiti richiesti, avessero un diritto soggettivo perfetto all’assunzione, azionabile anche con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., oltre che al pagamento delle retribuzioni e al risarcimento dei danni. La Corte d’appello ha invece ritenuto che l’accordo del 30-31 ottobre 2008, letto insieme a quello del 14 settembre 2008, configurasse un contratto a favore di terzi con beneficiari non nominativamente individuati ma da selezionare secondo criteri progressivi e organizzativi, sicché i lavoratori dovevano allegare e provare il possesso dei requisiti selettivi e non potevano fondare la pretesa sulla sola anzianità o sul mero mancato raggiungimento del numero complessivo di assunzioni. In cassazione il ricorrente ha proposto 20 motivi, denunciando principalmente: travisamento della domanda e omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione delle regole di interpretazione contrattuale; violazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione; erronea ripartizione dell’onere della prova; omessa pronuncia su alcuni motivi d’appello; e erroneo regime delle spese. La società resistente ha proposto anche ricorso incidentale contestando l’inquadramento della fattispecie come contratto a favore di terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che la sentenza d’appello si fosse conformata alla giurisprudenza consolidata in tema di accordi collettivi di ricollocazione del personale, qualificabili come contratti a favore di terzi solo se i beneficiari sono individuati o individuabili; quando, invece, l’accordo si limiti a fissare criteri di selezione, il singolo lavoratore deve provare di possedere i requisiti che lo rendono beneficiario. La Corte ha escluso che i motivi di ricorso dessero conto di un vero vizio di legittimità: molte censure si risolvevano nella mera contrapposizione di una diversa lettura dell’accordo rispetto a quella del giudice di merito, senza specificare la concreta violazione dei canoni ermeneutici; altre miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione; altre ancora non si confrontavano con la ratio decidendi. Quanto al ricorso incidentale, è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire, poiché la parte non risultava concretamente pregiudicata dalla qualificazione giuridica censurata. La soccombenza ha comportato la condanna del ricorrente principale alle spese in favore di una delle società e, in misura parziale, anche in favore dell’altra, con compensazione del residuo; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
Richiamato come rimedio richiesto dai lavoratori per ottenere una pronuncia costitutiva di assunzione; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di decidere la domanda sulla base di una ricostruzione dei fatti e di una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte, purché non attribuisca un bene non richiesto.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione riguarda i fatti materiali posti a fondamento della domanda e non si estende alle valutazioni o ai giudizi, come la sussistenza dei requisiti selettivi previsti dall’accordo.
art. 116 c.p.c.
Le doglianze sono state ritenute, in sostanza, contestazioni della valutazione delle prove e non veri errori di legittimità.
art. 1362 c.c.
Per denunciare un errore interpretativo di un accordo non basta richiamare astrattamente i canoni ermeneutici: occorre indicare specificamente quale canone sia stato violato e in che modo.
art. 1363 c.c.
Richiamato insieme all’art. 1362 c.c. tra le norme di interpretazione del contratto che il ricorrente assumeva violate.
art. 1411 c.c.
La fattispecie è stata ricondotta, dalla Corte territoriale e richiamata in cassazione, allo schema del contratto a favore di terzo.
art. 414 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel sostenere che la domanda introduttiva fosse stata travisata.
art. 360 c.p.c.
Le censure sono state esaminate come deduzioni di violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi; molte sono state dichiarate inammissibili perché volte a ottenere una rivalutazione del merito.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata per affermare la conformità della decisione impugnata all’orientamento di legittimità.
art. 100 c.p.c.
L’interesse ad impugnare postula una soccombenza sostanziale e una concreta utilità derivante dall’eventuale accoglimento del gravame.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla Corte d’appello per aderire a precedenti decisioni su fattispecie analoghe.
art. 92 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di spese, ma la Corte afferma che la compensazione o la statuizione sulle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, nei limiti di legge.
art. 2697 c.c.
Evocato implicitamente nel ragionamento sull’onere probatorio: incombeva ai lavoratori dimostrare i requisiti per essere beneficiari del diritto all’assunzione.
Massime di principio
- Un accordo collettivo che preveda l’assunzione di una determinata platea di lavoratori può essere qualificato come contratto a favore di terzo solo se i beneficiari sono individuati o almeno individuabili in base a criteri oggettivi sufficientemente determinati.
- Se l’accordo non indica nominativamente i beneficiari ma rimette la scelta a criteri selettivi, il singolo lavoratore che agisce per ottenere l’assunzione deve allegare e provare il possesso dei requisiti che, secondo quei criteri, lo rendono effettivo beneficiario della prestazione promessa.
- Il mero fatto che l’impresa non abbia assunto il numero complessivo di lavoratori previsto dall’accordo non basta, da solo, a fondare il diritto individuale all’assunzione, se manchi la prova che il ricorrente sarebbe risultato prescelto applicando i criteri pattuiti.
- In cassazione non è consentito limitarsi a proporre una lettura alternativa dell’accordo o delle prove: occorre indicare specificamente il canone ermeneutico violato o il fatto storico decisivo omesso, altrimenti la censura è inammissibile.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati a fondamento della domanda, non sulle valutazioni tecnico-giuridiche o sulla sussistenza di requisiti selettivi che richiedono un giudizio comparativo.
- L’interesse ad impugnare esiste solo se l’accoglimento del gravame può procurare un’utilità concreta e giuridicamente apprezzabile; manca, quindi, quando la censura non incide realmente sulla soccombenza sostanziale della parte.
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