Cassazione Civile, Ordinanza n. 21872/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un medico aveva agito contro l'azienda sanitaria locale chiedendo il pagamento di somme asseritamente maturate per attività svolta quale medico reperibile per il servizio di continuità assistenziale in alcuni comuni. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello la decisione era stata riformata e la domanda rigettata, ritenendo che l'interessato non avesse ricevuto incarichi riconducibili alle previsioni dell'accordo collettivo nazionale relative agli incarichi su vacanza di continuità assistenziale o di sostituzione del medico titolare, bensì soltanto incarichi di sostituzione come medico reperibile a seguito di sua istanza di messa a disposizione, posizione per la quale l'accordo non prevedeva compenso. In cassazione il medico ha proposto due motivi: falsa applicazione dell'art. 43 dell'A.I.R. e violazione dell'art. 2126 c.c. La controparte ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha rilevato che l'impugnazione era tardiva. La sentenza d'appello era stata pubblicata il 7 aprile 2017; in assenza di notifica, il termine lungo per proporre ricorso era di sei mesi ex art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis. Poiché il giudizio di primo grado era iniziato nel 2013, trovava applicazione la disciplina introdotta dalla L. 69/2009. Il ricorso, datato 31 ottobre 2017 e notificato il 3 novembre 2017, era stato proposto oltre il termine, anche considerando che nel rito del lavoro non opera la sospensione feriale. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre a dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 63 A.C.N.
richiamato dalla Corte d'appello come norma che disciplina gli incarichi su vacanze di continuità assistenziale
art. 70 A.C.N.
richiamato dalla Corte d'appello come norma che disciplina gli incarichi di sostituzione del medico titolare
art. 43 A.I.R.
dedotta dal ricorrente come norma falsamente applicata dalla Corte d'appello
art. 2126 c.c.
invocato dal ricorrente per sostenere il diritto alla retribuzione dell'attività svolta
art. 360, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro del ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge
art. 327 c.p.c.
utilizzato per determinare il termine lungo di impugnazione, pari a sei mesi nel regime applicabile
L. 69/2009
richiamata quale fonte della modifica dell'art. 327 c.p.c. applicabile ratione temporis
art. 3 L. 742/1969
richiamato per escludere la sospensione feriale nel rito del lavoro
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso
Massime di principio
- Nel rito del lavoro la sospensione feriale non si applica, sicché il termine lungo per impugnare decorre senza interruzioni nel periodo feriale.
- Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., l'impugnazione è inammissibile a prescindere dall'esame dei motivi di merito.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve verificare la data di pubblicazione della sentenza impugnata, la disciplina temporale applicabile e la data di proposizione/notifica del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti processuali.
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