Cassazione Civile, Ordinanza n. 21884/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni lavoratori dipendenti dell'ente di formazione avevano ottenuto in primo grado la condanna del datore di lavoro al pagamento di retribuzioni arretrate per novembre e dicembre 2004 e della tredicesima mensilità; il datore di lavoro, non contestando il credito dei dipendenti, aveva chiamato in causa l'assessorato regionale chiedendo di essere manlevato, sostenendo che il mancato pagamento derivasse dall'omessa erogazione di fondi integrativi regionali previsti per il piano regionale dell'offerta formativa 2004. La corte d'appello aveva escluso la responsabilità diretta dell'assessorato e la configurabilità di una garanzia impropria, ritenendo non provato che fosse stato perfezionato l'obbligo regionale di finanziare le somme richieste, poiché la procedura prevista dal decreto assessoriale per l'erogazione del restante finanziamento non risultava completata. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva violazione e falsa applicazione della normativa regionale sulla formazione professionale e del decreto assessoriale, sostenendo che: i progetti formativi erano stati approvati e finanziati; il decreto prevedeva l'erogazione del 50% delle somme per il personale e l'avvio dell'accertamento ispettivo per il restante importo; la visita ispettiva era stata richiesta ed eseguita con esito favorevole per i maggiori costi del personale; l'assessorato, avendo anche modificato il PROF per altri enti, avrebbe dovuto erogare le somme dovute; l'ente, privo di fondi propri, avrebbe avuto un diritto soggettivo perfetto al finanziamento e quindi il diritto a essere tenuto indenne dall'assessorato rispetto ai crediti retributivi dei dipendenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione d'appello fosse conforme ai precedenti di legittimità in materia di rapporti tra Regione, enti di formazione e lavoratori: il personale è assunto, gestito e retribuito dall'ente di formazione, mentre l'assessorato svolge funzioni di promozione, coordinamento, vigilanza e finanziamento dei corsi, senza instaurare un rapporto diretto con i lavoratori né assumere una garanzia diretta per i loro crediti retributivi. La Corte ha inoltre rilevato che il motivo di ricorso mirava, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione dei fatti e della documentazione per affermare la sussistenza dei presupposti del finanziamento regionale, ma tale censura non integra violazione di legge. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L.R. 24/1976
La legge regionale base sulla formazione professionale attribuisce alla Regione e all'assessorato funzioni di promozione, programmazione, coordinamento, vigilanza e finanziamento dei corsi, ma non instaura un rapporto diretto tra assessorato e lavoratori degli enti di formazione.
L.R. 4/2003
Richiamata dal ricorrente come base del finanziamento regionale, senza che la Corte ravvisi in essa una garanzia diretta dell'assessorato verso i lavoratori.
art. 39 della legge regionale n. 23/2002
Richiamato dal decreto assessoriale quale modalità di emissione dei mandati relativi alla voce personale, nel quadro della procedura di finanziamento.
Decreto Assessoriale n. 3 del 4.2.2004
"con riguardo all'erogazione delle somme necessarie al pagamento delle spettanze ai lavoratori in forza agli enti titolari dei progetti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, si procederà ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 23/2002, con l'emissione dei mandati relativi alla voce personale nella misura del 50%... Contestualmente sarà avviato l'accertamento ispettivo tendente alla verifica del costo effettivo del personale, nonché l'acquisizione della documentazione prevista dalle disposizioni vigenti, utile anche per l'erogazione del rimanente 50%"
La Corte ne valorizza il carattere condizionato: il finanziamento del residuo 50% era subordinato al completamento della procedura prevista, sicché la mera approvazione o la verifica ispettiva non bastavano a fondare l'obbligo di erogazione in mancanza del provvedimento di modifica del PROF.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella disciplina della formazione professionale finanziata con risorse pubbliche, il rapporto di lavoro dei dipendenti resta in capo all'ente gestore del corso: l'ente assume, gestisce e retribuisce il personale, mentre l'amministrazione regionale esercita funzioni di programmazione, controllo e finanziamento, senza assumere di regola un'obbligazione retributiva diretta verso i lavoratori.
- La configurabilità di una garanzia impropria della pubblica amministrazione a favore dell'ente di formazione richiede la prova di un autonomo obbligo di finanziamento in favore dell'ente; in difetto del completamento della procedura amministrativa prevista per l'erogazione delle somme, non può ritenersi sorto un obbligo di manleva per i crediti retributivi dei dipendenti.
- Quando la censura mira a contestare l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito - ad esempio sulla sussistenza o meno dei presupposti del finanziamento pubblico - non si deduce violazione di legge, ma si sollecita una rivalutazione del materiale probatorio, che è estranea al sindacato di legittimità.
- L'approvazione di progetti formativi e l'avvio di verifiche ispettive non equivalgono, di per sé, alla definitiva maturazione del diritto dell'ente al finanziamento residuo, se la normativa applicabile subordina l'erogazione a ulteriori adempimenti e a un provvedimento finale di modifica o approvazione.
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