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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21865/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento intimato nel 2005 da una struttura sanitaria privata a un lavoratore. In un primo giudizio di merito il licenziamento è stato dichiarato illegittimo e la società è stata condannata al risarcimento ex art. 18 l. n. 300/1970. Il tribunale aveva liquidato il danno in 5 mensilità di retribuzione globale di fatto; la successiva sentenza di appello ha riformato solo il periodo da prendere a base per il calcolo, estendendolo fino alla reintegra, ma ha lasciato ferma la misura della retribuzione globale di fatto e ha confermato nel resto la decisione di primo grado. In seguito il lavoratore ha ottenuto decreto ingiuntivo per l'importo risultante da tale criterio; la società ha proposto opposizione, respinta in primo e secondo grado. In cassazione la società ha dedotto violazione dell'art. 12 preleggi, in relazione agli artt. 329 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto coperto da giudicato l'importo della retribuzione globale di fatto, mentre il precedente giudizio avrebbe inciso anche su quel profilo; ha quindi contestato la corretta interpretazione del giudicato esterno e la debenza delle voci retributive computate.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il giudicato formatosi sulla precedente sentenza d'appello copriva anche la misura della retribuzione globale di fatto, poiché quella decisione aveva modificato soltanto il periodo di riferimento per il risarcimento, confermando invece il criterio e l'importo base fissati in primo grado. La successiva liquidazione contenuta nel decreto ingiuntivo è stata quindi considerata conforme al giudicato. Il ricorso è stato rigettato; nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 12 preleggi c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico per leggere correttamente la portata dell'art. 2909 c.c. e del giudicato esterno.

  • art. 329 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in combinazione con l'art. 2909 c.c. per sostenere i limiti dell'impugnazione e del giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    la Corte ribadisce che l'oggetto e i limiti del giudicato vanno ricavati da dispositivo e motivazione della precedente sentenza, non dalla sola formula conclusiva.

  • art. 18 l. n. 300/1970

    ante riforma di cui alla legge n. 92/2012

    nel testo previgente, il risarcimento del danno per licenziamento illegittimo è commisurato alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra, con minimo di cinque mensilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Per individuare l'oggetto e i limiti del giudicato esterno non ci si può fermare al solo dispositivo in chiave letterale o alla formula conclusiva: occorre leggere insieme dispositivo e motivazione della decisione precedente, verificandone essenza e portata effettiva.
  • Quando una sentenza di appello riforma la decisione di primo grado solo in relazione a un profilo specifico del risarcimento e conferma il resto, la parte non modificata resta coperta da giudicato e non può essere rimessa in discussione in un successivo giudizio di esecuzione o di cognizione sul quantum.
  • Nel risarcimento da licenziamento illegittimo ex art. 18 l. n. 300/1970, nel testo anteriore alla riforma del 2012, la regola è la commisurazione alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra; il minimo di cinque mensilità opera come soglia irriducibile, non come criterio sostitutivo della liquidazione integrale quando la reintegra intervenga dopo un periodo più lungo.
  • Se una precedente pronuncia ha implicitamente o esplicitamente confermato il criterio di calcolo del danno, la successiva contestazione delle singole voci retributive già incluse nel parametro base incontra il limite del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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