Cassazione Civile, Ordinanza n. 21867/2023 del 21/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di azienda sanitaria pubblica, inquadrato come infermiere professionale, ha chiesto il riconoscimento e il pagamento delle differenze retributive per gli anni 2002 e 2003 derivanti dall'attribuzione delle fasce contrattuali previste dal CCNL comparto sanità 1998/2001 e dal contratto integrativo aziendale, sostenendo che l'ente avesse omesso di corrispondergli quanto dovuto in applicazione delle regole sulla progressione economica orizzontale. Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda; la corte d'appello ha confermato, ritenendo prescritto il credito con applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., poiché i crediti sarebbero maturati all'1 gennaio 2002 e all'1 gennaio 2003 e il primo atto interruttivo era stato compiuto solo nel 2009. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. e degli artt. 2935 e 2948 c.c., sostenendo: (a) che il credito non fosse soggetto alla prescrizione quinquennale ma a quella ordinaria decennale, trattandosi di credito pubblico dipendente esigibile solo dopo un atto formale fondato sull'accertamento dei presupposti; (b) che la prescrizione non potesse decorrere prima della quantificazione del fondo e della delibera con cui l'azienda aveva formalmente negato la capienza, poiché fino ad allora il diritto non sarebbe stato esercitabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure: ha confermato che le pretese avevano natura retributiva e, quindi, erano soggette alla prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c.; ha inoltre precisato che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c. e non è sospesa da ostacoli di mero fatto, quali la necessità di accertamenti, il dubbio soggettivo sull'esistenza del diritto o l'attesa di una formale quantificazione del fondo. Anche la delibera successiva che aveva negato la capienza del fondo non è stata ritenuta idonea a spostare il dies a quo, perché l'accertamento dei presupposti del diritto e della capienza del fondo poteva essere chiesto già dal momento in cui i requisiti erano maturati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della prescrizione ordinaria decennale, ma la Corte non l'ha ritenuto applicabile alla pretesa retributiva in esame.
art. 2948 c.c.
Applicabile ai crediti retributivi fatti valere; la Corte conferma la prescrizione quinquennale.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; rilevano solo impedimenti giuridici, non ostacoli di mero fatto.
art. 360 c.p.c.
Norma indicata dal ricorrente come parametro di denuncia dei vizi di legittimità.
art. 30 CCNL comparto sanità 1998/2001
Richiamato quale fonte del diritto alla progressione economica/fasce contrattuali rivendicate.
art. 35 CCNL comparto sanità 1998/2001
Richiamato per stabilire i requisiti e i tempi di maturazione della progressione economica orizzontale.
art. 39 CCNL comparto sanità 1998/2001
Citado in relazione alla capienza del fondo per la progressione economica orizzontale.
art. 2 CCNL comparto sanità 1998/2001
Richiamato nel ricorso insieme alle altre disposizioni contrattuali collettive.
artt. 22 e ss. CCIA 24.5.2001
Invocati dal ricorrente sulle modalità di progressione orizzontale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Usato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le pretese di natura retributiva del lavoratore, anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, sono soggette alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., salvo che esistano impedimenti giuridici all'esercizio del diritto.
- Ai fini dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre quando il diritto è giuridicamente esercitabile; non rilevano come cause sospensive o impeditive gli ostacoli di mero fatto, quali il ritardo dovuto ad accertamenti, l'ignoranza soggettiva del diritto o l'attesa di un atto amministrativo di mero accertamento.
- La necessità di verificare la capienza del fondo o di attendere una delibera datoriale che formalizzi il diniego non differisce il decorso della prescrizione se il lavoratore poteva già agire per l'accertamento dei presupposti del proprio diritto.
- Quando la progressione economica orizzontale dipende da requisiti maturati in un dato momento, il diritto va fatto valere dal momento della maturazione dei requisiti stessi, non dalla successiva formalizzazione del diniego da parte dell'amministrazione.
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