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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21869/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia riguarda la remunerazione dei turni di pronta disponibilità svolti da dipendenti di un'azienda sanitaria pubblica nel periodo 2007-2013. La Corte d'appello aveva riconosciuto ai lavoratori un corrispettivo per i turni eccedenti il limite ordinario di sei al mese previsto dal CCNL, ritenendo che tali prestazioni, se effettivamente richieste e rese, non potessero restare prive di compenso. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione delle regole ermeneutiche contrattuali e in particolare dell'art. 1363 c.c., sostenendo che l'art. 7 del CCNL andasse letto nel suo complesso e alla luce del comportamento delle parti; con il secondo ha richiamato la medesima norma e gli artt. 2, 8 e 40 d.lgs. 165/2001, sostenendo che la pubblica amministrazione non può riconoscere compensi non previsti dalla contrattazione collettiva e che l'interpretazione seguita dalla sentenza impugnata avrebbe violato i limiti di spesa e la disciplina delle remunerazioni nel pubblico impiego; con il terzo ha invocato ancora le stesse norme, oltre all'art. 1367 c.c., osservando che la contrattazione collettiva già prevedeva, per i turni eccedenti, l'indennità di straordinario o il riposo compensativo, sicché la remunerazione ulteriore avrebbe svuotato la portata precettiva della clausola collettiva, in contrasto con il principio di conservazione del contratto. La ricorrente ha anche richiamato un asserito accordo aziendale e delibere interne che avrebbero previsto compensi aggiuntivi per alcuni anni, ma la Corte ha rilevato che tali allegazioni erano poco chiare e in parte nuove rispetto alla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha interpretato l'art. 7 del CCNL nel senso che il limite di sei turni mensili di pronta disponibilità regola i turni normalmente richiedibili, ma non esclude che i turni eccedenti, se concretamente svolti, debbano essere compensati. Ha richiamato il proprio precedente orientamento in materia di dirigenza medica, secondo cui la mancata remunerazione di prestazioni effettivamente richieste e rese lederebbe i diritti fondamentali del lavoratore, oltre ai principi di imparzialità, correttezza e buona fede, senza che rilevino i limiti di spesa. Ha inoltre osservato che l'eventuale invalidità di prestazioni rese oltre i limiti finanziari sarebbe comunque irrilevante ai fini del compenso, per effetto dell'art. 2126 c.c., restando semmai configurabile una responsabilità di chi abbia disposto quelle prestazioni. Quanto alle difese fondate su accordi aziendali e delibere interne, la Corte ha rilevato che erano formulate in modo oscuro e, in ogni caso, che eventuali compensi aggiuntivi pattuiti non escludono il potere del giudice di determinare il corrispettivo dovuto se non già corrisposto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'azienda sanitaria al pagamento delle spese di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1363 c.c.

    la clausola collettiva va interpretata nel complesso, tenendo conto del comportamento delle parti e del sistema contrattuale; nel caso concreto la norma non esclude la compensazione dei turni eccedenti

  • art. 1367 c.c.

    il principio di conservazione del contratto non impedisce di riconoscere un compenso per prestazioni eccedenti effettivamente rese, perché la clausola negoziale disciplina i turni ordinari ma non può privare di remunerazione quelli ulteriori

  • artt. 2, 8 e 40 d.lgs. 165/2001

    richiamati dalla ricorrente per sostenere i limiti della P.A. nel riconoscere trattamenti economici non previsti; la Corte ritiene però che ciò non escluda il compenso per prestazioni effettivamente richieste e svolte

  • art. 7 CCNL 20.7.1999 integrativo del CCNL 7.4.1999

    turni di pronta disponibilità, durata di dodici ore, indennità, limite di sei turni mensili, riposo compensativo e computo come straordinario in caso di chiamata

    la disciplina regola i turni normalmente richiedibili ma non impedisce di compensare i turni eccedenti concretamente svolti

  • art. 34 CCNL 7 aprile 1999

    richiamato per il computo come lavoro straordinario dell'attività svolta in caso di chiamata durante la pronta disponibilità

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti di legittimità

  • art. 2126 c.c.

    le prestazioni di fatto eseguite nell'ambito di un rapporto di lavoro producono effetti retributivi anche se eventualmente invalide o rese oltre limiti di spesa

  • art. 2099, comma 2, c.c.

    in assenza di una remunerazione già corrisposta, il giudice può determinare il corrispettivo dovuto

  • Cass. 8 novembre 2019, n. 28938

    precedente conforme sul diritto alla compensazione dei turni di pronta disponibilità eccedenti il limite ordinario

  • Cass. 15 dicembre 2022, n. 36839

    precedente conforme sul medesimo principio

  • Cass. 9 agosto 2018, n. 20694

    in caso di questioni non trattate nella sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare dove e come siano state dedotte, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile per novità

  • Cass. 13 giugno 2018, n. 15430

    principio sulla necessità di specifica allegazione delle questioni non risultanti dalla sentenza impugnata

  • Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675

    principio sulla novità della censura in cassazione rispetto al giudizio di merito

Massime di principio

  • Il limite quantitativo previsto dalla contrattazione collettiva per i turni di pronta disponibilità disciplina i turni ordinariamente esigibili, ma non autorizza a negare ogni compenso per prestazioni ulteriori che siano state effettivamente richieste e svolte.
  • La retribuzione del lavoro effettivamente prestato non può essere esclusa invocando soltanto limiti interni di spesa o profili di invalidità organizzativa, quando il datore di lavoro pubblico abbia comunque utilizzato la prestazione.
  • Le prestazioni lavorative di fatto eseguite sono produttive di effetti economici ai sensi dell'art. 2126 c.c., con possibilità per il giudice di determinare il corrispettivo dovuto anche in mancanza di una specifica liquidazione già effettuata.
  • In cassazione, le questioni fondate su documenti o accordi aziendali non esaminati nella sentenza impugnata devono essere specificamente localizzate e supportate, altrimenti la censura è inammissibile per novità.
  • L'interpretazione conservativa di una clausola collettiva non può essere spinta fino a privare di remunerazione prestazioni ulteriori concretamente eseguite, se il testo negoziale non le esclude in modo espresso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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