Cassazione Civile, Ordinanza n. 23949/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittima una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione 2004 per omesso e/o tardivo versamento di IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. La controversia nasceva dal fatto che il professionista aveva contestato la pretesa deducendo, tra l'altro, il giudicato esterno formatosi su una precedente decisione favorevole relativa ad annualità precedenti e/o alla stessa annualità, l'assenza del presupposto IRAP per difetto di autonoma organizzazione e la mancata preventiva comunicazione di irregolarità. Con cinque motivi denunciava: (1) violazione del giudicato esterno e della motivazione per avere la CTR escluso l'efficacia preclusiva di una precedente sentenza; (2) omessa pronuncia e motivazione apparente, con richiamo all'art. 112 c.p.c.; (3) violazione dell'art. 2 d.lgs. 446/1997 per non avere verificato in concreto l'autonoma organizzazione; (4) omesso esame di un fatto decisivo circa l'estraneità del contribuente allo studio associato; (5) violazione dello Statuto del contribuente e dei principi costituzionali per la mancata ricezione del c.d. avviso bonario e per l'asserita emendabilità della dichiarazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto infondati i primi, secondo e quinto motivi e inammissibili, oltre che comunque infondati, i motivi terzo e quarto. In particolare: ha escluso l'efficacia del giudicato esterno perché la pretesa riguardava annualità e rapporti tributari non perfettamente coincidenti e, comunque, in materia IRAP rilevano presupposti di fatto potenzialmente mutevoli nel tempo; ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione della CTR sul punto; ha dichiarato non decisivi i motivi sull'autonoma organizzazione perché, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, le associazioni professionali e gli studi associati esercitano attività rilevante ai fini IRAP a prescindere dall'autonoma organizzazione, salvo prova contraria dell'inesistenza del vincolo associativo, prova non offerta; ha ritenuto non dovuto il contraddittorio preventivo perché la cartella derivava dal mero mancato versamento di imposte dichiarate, e comunque il preventivo avviso risultava inviato. Le censure sull'emendabilità della dichiarazione sono state considerate estranee al decisum.
Norme richiamate
richiamato per il giudicato sostanziale e la sua efficacia preclusiva nei limiti dell'identità del rapporto e dei punti decisivi comuni
richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per la formazione del giudicato
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per il vizio di motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente
richiamato per asserita omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la CTR aveva effettivamente deciso sull'eccezione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale di legittimità invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma processuale di legittimità invocata per nullità della sentenza e omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
norma processuale di legittimità invocata per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto la censura in parte inammissibile e in parte riferita a valutazioni di merito
richiamato per il presupposto impositivo IRAP; la Corte ha ribadito che per l'esercizio in forma associata di professione liberale il tributo sussiste a prescindere dall'autonoma organizzazione
art. 1, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 446/1997
richiamato dalla CTR per individuare tra i soggetti passivi le società semplici esercenti arti e professioni e gli enti equiparati
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato per il controllo automatizzato delle dichiarazioni e l'iscrizione a ruolo delle somme dovute e non versate
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato per il controllo automatizzato in materia IVA
interpretato nel senso che il contraddittorio preventivo non è dovuto quando la cartella deriva dal mero mancato pagamento di imposte dichiarate e non vi siano incertezze rilevanti sulla dichiarazione
richiamato dalla parte ricorrente; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente al decisum
art. 53 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente al decisum
art. 97 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente al decisum
richiamato per escludere che la mancata comunicazione di irregolarità comporti di per sé la non debenza o la riduzione di sanzioni e interessi
richiamato unitamente all'art. 132 c.p.c. per il profilo della motivazione
richiamato per il contenuto della sentenza tributaria
Massime di principio
- Il giudicato esterno in materia tributaria opera solo quando vi sia identità del rapporto giuridico e dei punti decisivi comuni alle due controversie; non si estende automaticamente a annualità diverse se l'accertamento dipende da presupposti di fatto suscettibili di mutare nel tempo.
- Nel giudizio IRAP relativo ad annualità successive, la precedente decisione favorevole non fa stato se riguarda una situazione fattuale non immutabile o un diverso rapporto processuale, anche se concernente lo stesso tributo.
- Le associazioni professionali, gli studi associati e le società semplici che esercitano arti e professioni sono soggetti a IRAP in ragione dell'esercizio dell'attività in forma associata; per escludere il tributo non basta provare l'assenza di autonoma organizzazione, ma occorre dimostrare che l'attività non era in realtà esercitata in forma associata.
- Nei giudizi di rimborso o di contestazione dell'IRAP fondati sull'errore dichiarativo, l'onere della prova può gravare sul contribuente che nega il presupposto impositivo da lui stesso dichiarato, dovendo fornire prova piena dell'insussistenza del presupposto contestato.
- Il contraddittorio preventivo ex art. 6 dello Statuto del contribuente non è necessario quando la cartella deriva dal mero omesso o tardivo versamento di imposte già dichiarate, in assenza di incertezze rilevanti sulla dichiarazione.
- Non integra omessa pronuncia il caso in cui il giudice si sia effettivamente espresso sull'eccezione proposta, ancorché la motivazione sia sintetica; la censura va allora ricondotta, se del caso, al diverso vizio di motivazione nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non la mera rivalutazione delle prove o delle deduzioni difensive.
- Un motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile perché si risolve in un non motivo.
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