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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02356/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta, operata dalla Cassa sul trattamento pensionistico di un proprio iscritto, a titolo di contributo di solidarietà previsto dall'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale. Il pensionato ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità delle trattenute e la restituzione di quanto indebitamente prelevato nei limiti della prescrizione decennale. In primo grado le domande sono state accolte; la Corte d'appello ha rigettato il gravame della Cassa, ritenendo illegittimo il contributo straordinario, inesistenti i presupposti per applicare il meccanismo previsto dall'art. 24, comma 24, del d.l. 201/2011 e applicabile la prescrizione decennale alla ripetizione. Con il ricorso per cassazione la Cassa ha articolato tre motivi: 1) violazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati e dell'art. 24, comma 24, d.l. 201/2011, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà e contestando la ricostruzione della Corte d'appello sul principio del pro rata, sulla riserva di legge dell'art. 23 Cost. e sulla rilevanza della sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016; 2) violazione dell'art. 434 c.p.c. e dell'art. 24, comma 24, lett. b), d.l. 201/2011, deducendo che, in via subordinata, l'illegittimità del contributo avrebbe dovuto essere qualificata come inerzia dell'ente, con conseguente applicazione del contributo dell'1% per gli anni 2012 e 2013; 3) violazione delle norme in tema di prescrizione, sostenendo che per le prestazioni della Cassa si applicherebbe il termine quinquennale dell'art. 19, comma 3, l. 21/1986 e, in subordine, l'art. 2948, n. 4, c.c. anche per crediti non ancora liquidi ed esigibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la sentenza impugnata si era conformata a un orientamento giurisprudenziale consolidato: gli enti previdenziali privatizzati non hanno il potere di imporre, in via regolamentare, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge; inoltre, l'art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 non si applica quando l'ente abbia adottato misure regolamentari poi dichiarate illegittime, poiché non ricorre il presupposto dell'inerzia richiesto dalla norma. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la pretesa azionata non era un diritto alla prestazione previdenziale, bensì un credito restitutorio per ripetizione di indebito ex artt. 2033 e segg. c.c., sicché non trovava applicazione la prescrizione speciale dei diritti a prestazioni della Cassa. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa

    costituisce la base regolamentare del contributo di solidarietà poi ritenuto illegittimo

  • art. 24, comma 24, d.l. 201/2011

    introduce un contributo dell'1% solo in presenza di specifici presupposti alternativi, tra cui l'inerzia dell'ente; non è applicabile se l'ente ha comunque adottato misure regolamentari, ancorché illegittime

  • art. 3, comma 12, l. 335/1995

    per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 rileva il testo originario; per quelli successivi si applica il testo modificato dalla l. 296/2006, con riferimento alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine

  • art. 1, comma 763, l. 296/2006

    ha modificato il regime dell'art. 3, comma 12, attenuando il principio del pro rata

  • art. 1, comma 488, l. 147/2013

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'interpretazione autentica della disciplina previdenziale

  • artt. 1 e 2 d.lgs. 509/1994

    disciplinano la privatizzazione e l'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati, ma non legittimano l'imposizione regolamentare di prestazioni patrimoniali prive di base legale

  • artt. 2, 3, 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è ricondotto a prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost., che richiede copertura legislativa e non può essere introdotta solo da fonte regolamentare

  • art. 29 del Regolamento unitario della Cassa

    richiamato come fonte regolamentare interna invocata dalla Cassa

  • delibere della Cassa nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017

    atti attuativi richiamati dalla Cassa a sostegno del prelievo

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per contestare l'accertamento di fatto della Corte territoriale

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per censurare la decisione sul capo subordinato della domanda

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio denunciato di violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    base della declaratoria di inammissibilità, perché i motivi contrastano con giurisprudenza consolidata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    utilizzato per il richiamo alle precedenti motivazioni della Corte

  • art. 65 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    richiamato per la funzione nomofilattica della Corte di cassazione

  • art. 19, comma 3, l. 21/1986

    disciplina la prescrizione del diritto alle prestazioni della Cassa, ma non il credito restitutorio azionato in causa

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    invocato per la prescrizione breve, ma ritenuto non pertinente rispetto alla ripetizione di indebito dedotta in giudizio

  • art. 47-bis d.P.R. 639/1970

    richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione

  • artt. 2033 e segg. c.c.

    fondano il credito restitutorio per le somme indebitamente trattenute

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna a una somma equitativamente determinata in favore della controparte e della Cassa delle Ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo in tema di contributo unificato aggiuntivo

  • art. 2, 36 e 38 Cost.

    richiamati nel motivo per sostenere la legittimità del contributo, ma non decisivi alla luce del difetto di potere regolamentare

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre con fonte regolamentare contributi o trattenute che incidano su trattamenti pensionistici già determinati quando tali prelievi abbiano natura di prestazione patrimoniale imposta; per la loro istituzione è necessaria una base legislativa espressa ex art. 23 Cost.
  • Il principio del pro rata e la disciplina dell'autonomia regolamentare degli enti previdenziali vanno coordinati con il dato temporale di maturazione del trattamento: per le pensioni maturate prima del 1 gennaio 2007 opera il regime originario dell'art. 3, comma 12, l. 335/1995, mentre per quelle successive vale il testo modificato dalla l. 296/2006.
  • L'art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 si applica solo se ricorre una vera inerzia dell'ente nell'adottare misure per l'equilibrio finanziario; non vi rientra l'ipotesi in cui l'ente abbia adottato provvedimenti poi giudicati illegittimi.
  • La prescrizione speciale del diritto alle prestazioni previdenziali non si estende automaticamente alle azioni di ripetizione di indebito: se l'azione riguarda la restituzione di somme indebitamente trattenute, il titolo è restitutorio e si applicano le regole generali dell'indebito.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre questioni già risolte da una giurisprudenza consolidata senza offrire elementi nuovi per un revirement, può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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