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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02345/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce da un’azione di accertamento negativo proposta dal contribuente contro la pretesa dell’ente previdenziale di assoggettare a contribuzione, ai sensi dell’art. 3-bis del d.l. 384/1992 conv. in L. 438/1992 e in relazione alla L. 233/1990, i redditi percepiti dal soggetto per la sua qualità di socio e amministratore di una società di capitali. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che i redditi derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali non fossero redditi d’impresa rilevanti ai fini dell’obbligo contributivo. In Cassazione l’ente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis citato, sostenendo che la base imponibile contributiva dovesse comprendere la totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, senza distinguere tra partecipazione a società di persone e a società di capitali.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, dando continuità all’orientamento già affermato in precedenti decisioni. Ha ribadito che, per il lavoratore autonomo iscritto alla gestione previdenziale, la base imponibile contributiva comprende la totalità dei redditi d’impresa così come definiti dalla disciplina fiscale, ma restano esclusi i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, quando non sia svolta alcuna attività lavorativa. Nel caso concreto era incontestato che il reddito del resistente derivasse dalla sola partecipazione societaria, senza prova di prestazione lavorativa; pertanto la Corte territoriale aveva correttamente escluso tale reddito dalla base contributiva. Le spese sono state compensate per la sopravvenienza del principio di diritto dopo la notifica del ricorso. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 3-bis d.l. 384/1992

    "a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF"

    La base imponibile contributiva riguarda la totalità dei redditi d'impresa definiti in senso fiscale, non anche i redditi di capitale da mera partecipazione a società di capitali prive di prestazione lavorativa.

  • L. 233/1990, art. 1

    Individua i soggetti per i quali il contributo annuo è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF.

  • art. 55 d.P.R. 917/1986

    Il reddito d'impresa rilevante ai fini contributivi coincide con quello derivante dall'esercizio di attività imprenditoriale.

  • art. 44, lett. e, d.P.R. 917/1986

    Gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono qualificati come redditi di capitale e non concorrono alla base imponibile contributiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio denunciato dal ricorrente per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Ai fini della contribuzione dovuta dai soggetti iscritti alla gestione previdenziale, rilevano soltanto i redditi che, secondo la disciplina fiscale, hanno natura di reddito d'impresa; i redditi di capitale restano esclusi dalla base imponibile.
  • Gli utili percepiti per la sola qualità di socio di una società di capitali, in assenza di prova dello svolgimento di attività lavorativa, non sono assimilabili a redditi d'impresa e non possono essere assoggettati a contribuzione previdenziale.
  • Nel giudizio di legittimità sulla pretesa contributiva, la corretta qualificazione fiscale del reddito è decisiva per stabilire se esso rientri o meno nell'imponibile previdenziale.
  • Quando il principio di diritto su cui si fonda la decisione di merito si consolida solo successivamente alla proposizione del ricorso, può giustificarsi la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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