Cassazione Civile, Ordinanza n. 02369/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di ricostituzione di un trattamento pensionistico già in godimento, con richiesta di applicare l'incremento in cifra fissa previsto dall'art. 10, comma 3, della legge n. 160 del 1975. La domanda amministrativa era stata presentata nel 2013, mentre il beneficio invocato era stato abrogato dal 30 aprile 1984. La corte territoriale aveva ritenuto prescritto il diritto, applicando la prescrizione decennale decorrente dalla cessazione del beneficio. Con il ricorso per cassazione si denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 10 l. n. 160/1975 e dell'art. 2934, comma 2, c.c., sostenendosi che la perequazione pensionistica sarebbe diritto indisponibile e quindi imprescrittibile. Dopo il decesso della originaria ricorrente è subentrato l'erede.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il diritto alle maggiorazioni collegate alla perequazione automatica prevista dall'art. 10 l. n. 160/1975 è soggetto a prescrizione decennale. Ha ribadito che, poiché il beneficio è stato soppresso dall'art. 21 l. n. 730/1983 e si è arrestato al 30 aprile 1984, la domanda proposta oltre dieci anni dopo tale data non può essere accolta. Ha inoltre escluso che possa invocarsi l'imprescrittibilità del diritto alla pensione, perché la lite riguardava non il diritto al trattamento pensionistico in sé, ma il diritto agli incrementi in misura fissa sui singoli ratei in relazione a un determinato periodo. Segue la condanna alle spese e l'ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater.
Norme richiamate
prevedeva un incremento in cifra fissa del trattamento pensionistico, diritto poi oggetto di prescrizione decennale e non più riconoscibile se la domanda amministrativa è proposta oltre dieci anni dalla cessazione del beneficio.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'imprescrittibilità del diritto, ma ritenuto non pertinente perché la controversia riguardava gli incrementi pensionistici relativi a un periodo determinato.
ha abrogato il beneficio di perequazione automatica richiamato, con cessazione della sua operatività al 30 aprile 1984.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il diritto agli incrementi pensionistici previsti da una specifica disciplina di perequazione può essere soggetto a prescrizione decennale quando il beneficio sia stato soppresso e la domanda sia proposta oltre dieci anni dalla cessazione della sua efficacia.
- L'imprescrittibilità del diritto alla pensione in quanto tale non si estende automaticamente alle pretese di adeguamento o maggiorazione riferite a ratei e periodi determinati.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione occorre guardare al momento in cui il beneficio cessa di essere vigente e non alla sola data di presentazione della domanda amministrativa.
- Quando il ricorso per cassazione è infondato e viene rigettato, la parte ricorrente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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